AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.165
Data decisione, Autorità: 22.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00165
Lugano 22 settembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01649 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 11 dicembre 1995 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv__________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 24’500.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, come pure il versamento di altri fr. 1’994.30 per spese di patrocinio preprocessuale e peritali, di fr. 2’704.95 quale restituzione di contributi di miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di fr. 500.- per torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto __________ con l’allegato responsivo 1° marzo 1996, che il Pretore ha respinto con decreto 13 maggio 1997;
Appellante il convenuto __________ con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre gli attori con osservazioni 11 giugno 1997 hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che nel marzo 1990 __________ hanno venduto a __________ e __________ -che hanno così esercitato il diritto di compera costituito nel dicembre 1989- il foglio di PPP N. , costituito da una quota di comproprietà di 86/1000 della particella N. __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 10 al quarto piano dell’immobile denominato “ ”, nonché il foglio di PPP N. __________quota di comproprietà di 6/1000 del medesimo fondo base con diritto esclusivo sull’autorimessa n. 18 al piano terreno; nel 1991 questi ultimi hanno pure acquistato il foglio di PPP N. __________quota di comproprietà di 6/1000 con diritto esclusivo sull’autorimessa n. 17 al piano terreno;
che tra le parti ben presto sono sorte discussioni, segnatamente in quanto l’immobile ceduto presentava umidità e difetti alle facciate;
che, facendo riferimento a questi specifici difetti, con petizione 11 dicembre 1995 __________ e __________ hanno chiesto la condanna in solido di __________ al pagamento di fr. 24’500.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo il versamento di ulteriori importi per spese di patrocinio preprocessuale e peritali (fr. 1’994.30), per torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai venditori, nonché per il frazionamento del fondo base (fr. 2’704.95);
che con la risposta 1° marzo 1996 i convenuti si sono opposti alla petizione, protestando spese e ripetibili;
che, pedissequamente all’allegato responsivo, il convenuto __________, evidenziando le sue difficoltà finanziarie, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella forma dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, nonché dell’ammissione al gratuito patrocinio;
che, richiesto dal giudice di comprovare la sua situazione di indigenza, egli ha versato agli atti il preavviso (negativo) del suo Comune di domicilio e 24 atti di carenza beni risalenti al periodo gennaio - marzo 1997 per complessivi fr. 152’058.45, precisando nel contempo di non disporre ancora della notifica di tassazione 1993-94, che, a suo dire, era comunque ampiamente superata dagli eventi;
che all’ulteriore richiesta 28 marzo 1997 del Pretore volta alla completazione dell’istanza nei dovuti modi, avuto in particolare riguardo ai dati fiscali, egli si è limitato a riconfermare quanto già allegato in precedenza;
che con decreto 13 maggio 1997 il Pretore, dopo aver disposto d’ufficio (art. 156 cpv. 1 CPC) un’ispezione presso l’autorità fiscale, ha senz’altro respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
che il giudice di prime cure ha così appurato come dalla dichiarazione d’imposta 28 febbraio 1996 e relativa al biennio 1995/96 risultava che __________ disponeva di un reddito imponibile di fr. 109’036.- e di una sostanza imponibile il 1° gennaio 1995 di fr. 943’021.-;
che, sempre a suo giudizio, l’istante non poteva certamente pretendere di venire in questa sede a sovvertire simili evidenze, dichiarando puramente e semplicemente che la sua situazione, oggi, non era più quella, oppure limitandosi a produrre una serie di attestati di carenza beni che da soli non potevano permettere di ritenere superate e azzerate le risorse finanziarie così come consegnate nella citata ultima dichiarazione d’imposta;
che con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale del 26 maggio 1997 l’istante chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che, a suo parere, il suo stato di insolvenza risulterebbe chiaramente dai numerosi atti di carenza beni versati agli atti, documenti di carattere ufficiale, per altro risalenti a tempi recentissimi; i dati fiscali sui quali il giudice di prime cure aveva fondato il suo giudizio erano per contro superati, riferendosi con tutta evidenza al biennio 1993/94;
che con osservazioni 11 giugno 1997 gli attori postulano la reiezione del gravame, contestando l’esistenza di una situazione di indigenza a carico del convenuto e sottolineando come la resistenza in lite della controparte non presentasse probabilità di esito favorevole;
considerando
in diritto: che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono l’esistenza di uno stato di indigenza da parte del richiedente e la verosimiglianza di buon fondamento della causa (se questi è attore) rispettivamente della resistenza in lite (se invece è convenuto);
che per costante giurisprudenza esiste indigenza, quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12, 120 Ia 118; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7 agosto 1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re Gandolfi);
che in linea di principio vi è motivo per ammettere l’esistenza di tale presupposto nel caso in cui l’istante risulta essere privo di reddito e di sostanza imponibili fiscalmente, se è oberato da debiti, oppure se a suo carico vi sono attestati di carenza beni oppure numerose esecuzioni in corso, anche per importi modesti (IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che, ciò posto, nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non può essere condivisa;
che in effetti il richiedente ha chiaramente provato il suo stato di insolvenza, versando agli atti non meno di 24 attestati di carenza beni di recente data (risalenti al periodo gennaio - marzo di quest’anno) per un importo consistente di oltre fr. 150’000.-;
che il primo giudice ha per altro manifestamente frainteso le risultanze fiscali, messe a sua disposizione: la dichiarazione d’imposta allestita dal richiedente il 28 febbraio 1996, riferita all’imposta cantonale e federale 1995/96, in realtà non si basa -come ritenuto dal Pretore- sui dati del biennio 1995/96, bensì su quelli del biennio 1993/94, con la logica conseguenza che i dati riportati a quel momento rispecchiavano la situazione del contribuente al più tardi al 1° gennaio 1995, ma non certo quella attuale, che -come dettagliatamente indicato a questa Camera con lo scritto del 3 settembre 1997- parla inequivocabilmente per l’esistenza di uno stato di insolvenza;
che la circostanza che lo stato di insolvenza possa essere stato (parzialmente) causato dal comportamento dello stesso richiedente, il quale in particolare ha ammesso di aver perso diversi soldi al gioco d’azzardo, in ogni caso non consente di per sé di negargli l’assistenza giudiziaria, l’abuso di diritto essendo infatti ravvisabile solo nel caso in cui il richiedente abbia rinunciato ad un reddito proprio in vista del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 10 ad art. 155);
che l’esistenza di una situazione di indigenza del richiedente, così accertata, non è tuttavia ancora sufficiente per concedergli il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che in effetti, come accennato in precedenza, giusta l’art. 157 CPC quest’ultima deve essere rifiutata se la causa rispettivamente la resistenza in lite non presenta probabilità di esito favorevole;
che, per costante giurisprudenza, il requisito della probabilità di esisto favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 157; ICCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; IICCA 8 agosto 1995 in re C./F., 16 ottobre 1995 in re K./S., 14 maggio 1997 in re O./O. e llcc.);
che nell’ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può anticipare quello di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 6 ad art. 157; sentenze IICCA citate)- vi è senz’altro motivo per ritenere giustificata, almeno parzialmente, la resistenza in lite del convenuto qui istante;
che innanzitutto a questo momento la richiesta di pagamento di fr. 24’500.- a titolo di risarcimento del danno sembra decisamente eccessiva: in effetti mentre tale importo, tenuto conto dei millesimi complessivamente detenuti dagli attori (98), è stato calcolato su un costo di riparazione dell’opera di fr. 250’000.-, nel doc. SS -documento in base al quale gli attori hanno per altro basato i loro calcoli- quest’ultimo costo viene per contro stimato in soli fr. 53’000.- / 158’000.-, ciò che potrebbe tutt’al più giustificare un risarcimento ridotto, variante tra fr. 5’195.- e fr. 15’485.-;
che, sempre nell’ambito di un giudizio sommario, la richiesta di una quota parte (fr. 1’367.10) delle spese di patrocinio preprocessuale fatturate complessivamente in fr. 11’260.90 (doc. VV) sembra quanto meno eccessiva per raffronto alla fattispecie, tanto più che l’importo fatturato concerne l’intera problematica dei difetti e non unicamente quindi i rapporti con i convenuti; nemmeno evidente è il ben fondato della postulata rifusione dei contributi di miglioria per la realizzazione della rete viaria __________ (fr. 1’391.20), atteso che per legge gli stessi sono dovuti da coloro che erano proprietari al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi (art. 5 cpv. 2 LCM), che in casu è avvenuta nell’ottobre 1992 (doc. P), né quella per lo svincolo di 26 mq dal fondo base (fr. 1’223.05), pacificamente avvenuto prima che essi fossero proprietari delle quote di PPP (doc. 2); appare per contro già sin d’ora destituita di fondamento la richiesta di fr. 500.- per torto morale;
che, in tali circostanze, le probabilità di respingere (almeno in buona parte) la petizione appaiono di gran lunga superiori a quelle di un suo eventuale integrale accoglimento (DTF 109 Ia 9; IICCA 16 ottobre 1995 in re K./S.);
che di conseguenza, in accoglimento dell’appello, sono senz’altro date le premesse per porre l’istante al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di merito;
che il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del richiedente comporta (art. 159 cpv. 1 CPC) -come da lui richiesto- la sua dispensa dall’eventuale pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie (lett. a) e la sua ammissione al gratuito patrocinio (lett. b), fermo restando che l’altro convenuto in lite __________ non potrà tuttavia beneficiare di questa situazione: in pratica, quindi, le spese giudiziarie e di patrocinio poste a carico dei convenuti saranno dovute dallo Stato nella misura di un mezzo;
che l’esito del presente giudizio giustifica di concedere all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
che questa Camera, in conclusione, non può tuttavia esimersi dallo stigmatizzare i toni inutilmente offensivi e polemici utilizzati nell’appello nei confronti del Pretore: l’espressione “il ricorrente è infine convinto che la decisione che ci occupa sia anche viziata da pregiudizialità -nell’accezione in cui la parola viene usata nel politichese italiano-, e che sia la manifestazione di una forma di decisionismo che confina con l’abuso di potere” (appello p. 4 e 5) non si limita infatti a censurare in maniera ferma e decisa il giudizio di primo grado non ritenuto corretto (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 69), bensì costituisce una vera e propria frase ingiuriosa nei confronti del primo giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5, 7 e 10 ad art. 69; IICCA 11 aprile 1995 in re B./B.), che come tale deve senz’altro essere stralciata dal gravame (art. 68 cpv. 3 CPC); il patrocinatore dell’appellante, avv. __________ viene di conseguenza avvertito che, se in futuro si ripeteranno simili atteggiamenti da parte sua, verrà deferito alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 26 maggio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 13 maggio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformato:
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, da anticipare dall’istante e per esso dallo Stato, sono poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla controparte pure in solido fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 90.-
b) spese fr. 10.-
Totale fr. 100.-
da anticiparsi dall’appellante e per esso dallo Stato, sono poste a carico degli appellati in solido, i quali rifonderanno pure in solido alla controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster