AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.158
Data decisione, Autorità: 21.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00158
Lugano 21 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.97.00067 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 11 aprile 1997 da
__________) rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l'istante ha chiesto che fossero riconosciute e dichiarate esecutive in Svizzera, ai sensi della convenzione di Lugano, le sentenze emanate dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di Inghilterra e Galles, del 26/27 novembre 1996, del 4/6 ottobre 1995 e del 3 settembre 1996;
Domanda che il Segretario Assessore ha respinto con pronunciato del 14 maggio 1997;
Da cui l'opposizione 2 giugno 1997 della parte istante che ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Sentite le parti all'udienza di discussione del 15 luglio 1997;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
Con istanza 11 aprile 1997 __________ ha postulato il riconoscimento e l'ottenimento della dichiarazione di esecutività in Svizzera ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Lugano (in seguito detta: ConvLug) delle sentenze emanate dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di Inghilterra e Galles, in data 26/27 novembre 1996, 4/6 ottobre 1995 e 3 settembre 1996, con le quali in sostanza si attestava da un lato che __________ era stata condannata da un tribunale arbitrale al pagamento di US$ 63’912.02 oltre interessi, nonché di £ 43’576.88, £ 15’005.- e £ 1’200.- a titolo di spese, dall’altro che quegli importi erano rimasti impagati e infine che quella società era senz’altro tenuta al pagamento di quelle somme, come se si trattasse di una sentenza o ordinanza.
Con decisione 14 maggio 1997 il Segretario Assessore della Pretura ha respinto l’istanza, rilevando che la “sentenza” 26/27 novembre 1996 del Master of the Queen’s Bench Division of the Supreme Court della Gran Bretagna non fosse un giudizio processuale o di merito relativo a una causa in materia civile e commerciale, bensì un certificato attestante che i lodi arbitrali 28 aprile, 27 maggio e 22 settembre 1994, resi da un tribunale arbitrale con sede a __________ erano stati notificati alle parti ed erano cresciuti in giudicato: non si era perciò in presenza di una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug -che per definizione consiste in una decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali- e d’altro canto i tre lodi arbitrali, siccome connessi con un arbitrato (art. 1), erano pure esclusi dal campo d’applicazione della ConvLug.
Con opposizione 2 giugno 1997 __________ ha chiesto che la decisione di prima istanza venisse riformata nel senso che l’istanza di exequatur fosse accolta.
A suo dire, innanzitutto, la risoluzione 27 novembre 1996 della High Court of Justice, Queen’s Bench Division Commercial Court costituiva indubbiamente una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug, tanto è vero che l’organo giurisdizionale britannico non si era limitato a constatare l’esecutività del lodo arbitrale, bensì ne aveva esaminato, ripreso e confermato testualmente i contenuti, attribuendogli il valore giudiziario di una sentenza civile e commerciale; per il resto, osserva come il giudice di prime cure abbia respinto l’istanza senza assolutamente far riferimento agli art. 27 e 28 ConvLug, le uniche norme in virtù delle quali una decisione estera avrebbe potuto non essere riconosciuta in Svizzera. A titolo abbondanziale, infine, adduce che la decisione del Segretario Assessore sarebbe nulla, siccome non emanata da un “giudice” vero e proprio, come richiesto dall’art. 34 ConvLug e dall’art. 513c cpv. 1 CPC.
La controparte ha argomentato, in contrario senso alle considerazioni dell’opponente, a sostegno della decisione di prima istanza: a suo dire, l’atto di cui si chiede l’exequatur non può essere oggetto di riconoscimento in base alla ConvLug, in quanto si tratta di un atto di carattere meramente esecutivo; nella misura in cui si limita ad incorporare dei lodi arbitrali, materia quest’ultima esclusa dall’applicazione della citata Convenzione, esso parimenti non sottostà alla ConvLug e di conseguenza non può essere oggetto di riconoscimento; all’exequatur si oppone infine anche il limite dell’ordine pubblico (art. 27 n. 1 ConvLug), atteso come con la presente procedura la controparte tenti in pratica di eludere le norme relative al riconoscimento dei lodi arbitrali, previste dalla Convezione di New York.
Per motivi pratici, esamineremo dapprima quest’ultima condizione per il riconoscimento.
5.1 Giusta l’art. 1 ConvLug, la Convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale (art. 1 cpv. 1); il cpv. 2 della medesima norma precisa tuttavia che alcune materie sono escluse dal suo campo di applicazione: tra le fattispeci escluse vi è, tra l’altro, l’arbitrato (n. 4; Patocchi, op. cit., ibidem).
Nell’esame inteso a sapere in quale misura l’arbitrato non sottostia alla ConvLug si può far capo all’interpretazione che alla norma in questione è stata data, nell’applicazione della Convenzione di Bruxelles -la cui sostanza è recepita nella ConvLug- dalla Corte di Giustizia delle comunità europee e dai Tribunali degli Stati che ne fanno parte, così come prescrive il Protocollo n. 2 relativo all’interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano (cfr. IICCA 19 febbraio 1997 in re F. S.r.l./S).
La dottrina e la giurisprudenza dominanti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 4. ed., Heidelberg 1993, ad art. 1 N. 38; Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, p. 26-27; Berti, Zum Ausschluss der Schiedsgerichtsbarkeit aus dem sachlichen Anwendungsbereich des Luganer Übereinkommens, in Festschrift Vogel, Friborgo 1991, p. 346 e segg.; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I, Berna 1996, p. 383 segg. e in part. 386-387; cfr. pure, per la valenza generale che le è stata attribuita, la sentenza 25 luglio 1991 della Corte di giustizia delle comunità europee nella causa Rich and Co AG c. Società Italiana Impianti PA, in NJW 1993, 189; critico, al proposito, Schlosser, EuGVÜ, Monaco 1996, ad art. 1 N. 23 e, lo stesso autore, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1989, 545) sono concordi nel ritenere che non possono essere oggetto di exequatur in base alla Convenzione né i lodi arbitrali, né tanto meno le decisioni giudiziarie che servono ad una procedura arbitrale (ad esempio quelle aventi per oggetto la nomina e la revoca degli arbitri, la fissazione della sede arbitrale, il prolungamento dei termini per l’emanazione del lodo) o che sono comunque connesse con la stessa (ad esempio quelle che statuiscono sulla validità o meno di un patto d’arbitrato, come pure quelle che hanno per oggetto l’annullamento, la modifica, il riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali); parimenti escluse dal campo d’applicazione della Convenzione sono le decisioni giudiziarie che si limitano ad incorporare un lodo arbitrale -come avviene frequentemente nel Regno Unito- (Kropholler, op. cit., ibidem; Gaudemet-Tallon, op. cit., p. 27 e in particolare nota 23; Berti, op. cit., p. 346 e 356; Donzallaz, op. cit., p. 387 e in particolare nota 1457 con rif.; ordinanza 24 aprile 1979 del Landgericht di Amburgo, in Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario, Serie D, I-1.2 - B12; sentenza 29 gennaio 1991 della Corte di appello di Milano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991, 1040; di parere opposto Schlosser, op. cit., ad art. 24 N.1 con rif.) e quelle che servono comunque a confortarlo (Donzallaz, op. cit., ibidem).
Considerato che gli atti emanati il 26/27 novembre 1996, il 4/6 ottobre 1995 ed il 3 settembre 1996 dalla High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di Inghilterra e Galles, in sostanza altro non fanno che incorporare i lodi arbitrali emessi a suo tempo tra le parti, ed hanno perciò per oggetto una materia -l’arbitrato appunto- esclusa dal campo di applicazione della ConvLug, è senz’altro a ragione che il Segretario Assessore ha respinto l’istanza 14 maggio 1997 di __________.
5.2 Ne discende, già per questo motivo, la reiezione dell'opposizione, senza necessità per questa Camera di esaminare le altre argomentazioni sollevate dalle parti ed in particolare quella a sapere se gli atti di cui si chiede la delibazione costituiscano o meno una “decisione” ai sensi dell’art. 25 ConvLug (per la negativa: cfr. sentenza 29 gennaio 1991 della Corte di appello di Milano, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991, 1040).
Contrariamente a quanto ritenuto dall’opponente, infine, il fatto che ad emanare la decisione di primo grado non sia stato il Pretore, bensì il Segretario Assessore, non costituisce motivo di nullità della stessa: l’art. 11 cpv. 2 LOG, nella sua attuale formulazione -in vigore dal 26 marzo 1993- permette infatti al Segretario Assessore di sostituire in maniera generalizzata il Pretore, su richiesta di quest’ultimo e sotto la sua responsabilità, quando il funzionamento della Pretura lo esige (cfr. Messaggio 1° settembre 1992, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Sess. aut. 1992, p. 1119 e segg.; CCC 11 dicembre 1995 in re S./V., sentenza, quest’ultima, confermata dalla IICCTF con pronunciato 18 marzo 1996).
L’opposizione è pertanto respinta ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'opposizione 2 giugno 1997 di __________ è respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall'opponente, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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