AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.157
Data decisione, Autorità: 11.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00157
Lugano 11 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00061 (già 4055) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 luglio 1991 da
arch. __________ rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 106’429.05 oltre interessi nonché l’iscrizione per l’importo di fr. 73’213.05 più interessi di un’ipoteca legale definitiva sulla part. n__________ di __________
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di un importo imprecisato;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore, con sentenza 5 maggio 1997, si è così pronunciato:
1.1 Di conseguenza __________ è tenuto a versare a __________ l’importo di fr. 82’585.35 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991 su fr. 49’369.35 e dal 10 giugno 1991 su fr. 33’216.-.
1.2 È accertato il diritto di __________ all’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale ex art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC sul mappale n__________, di proprietà di __________, per l’importo di fr. 49’369.35 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991.
§ È pertanto fatto ordine all’Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere una tale ipoteca in via definitiva (cifra 1.2).
1.3 Le spese di fr. 12’690.25 e la tassa di giudizio di fr. 4’000.- (ivi comprese quelle di cui al decreto cautelare 29 aprile 1991, inc. P 50/91), sono poste a carico dell’attore per 1/10 e di __________ per 9/10. __________ rifonderà inoltre a __________ l’importo di fr. 6’500.- a titolo di ripetibili ridotte.
2.1 Le spese di fr. 2’700.- e la tassa di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico di __________, il quale rifonderà a controparte fr. 1’000.- di ripetibili.
Notificazione ai patrocinatori delle parti.
Appellante il convenuto con atto di appello 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 10’216.70 oltre interessi ed accessori, e che le spese giudiziarie, suddivise dal primo giudice tra la domanda riconvenzionale e l’azione principale, vengano caricate unicamente a quest’ultima; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l’attore con atto ricorsuale 27 giugno 1997 con cui chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia integralmente accolta, dedotto unicamente un importo di fr. 944.05 e che le ripetibili per l’azione principale e per la riconvenzione vengano aumentate a fr. 12’000.- rispettivamente a fr. 4’000.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il convenuto con osservazioni 22 settembre 1997 ha postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se deve essere accolto l’appello
se deve essere accolto l’appello adesivo
il giudizio sulle spese e sulle ripetibili
ritenuto
in fatto
A. Nel febbraio 1990 __________ ha fatto elaborare dall’arch. __________ alcune proposte per la sopraelevazione e per la parziale riattazione di un immobile di sua proprietà di cui alla part. n. __________, dando infine il suo assenso alla variante d’intervento che prevedeva un investimento complessivo di fr. 537’285.50 (doc. D). Egli ha quindi affidato al medesimo architetto sia l’esecuzione delle opere da capomastro (preventivate in fr. 234’158.50, doc. A) sia la direzione lavori.
Terminati i lavori nel febbraio del 1991 tra le parti sono sorte delle discussioni in merito alla retribuzione dovuta all’impresario ed architetto, che hanno dato origine alla presente causa.
B. Con la petizione l’arch. __________, rilevando come nel corso dei lavori oltre a quelle previste fossero state ordinate ed eseguite tutta una serie di opere supplementari, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 106’429.05 oltre interessi, cioè del saldo della nota d’onorario per la progettazione e direzione lavori, pari a fr. 33’216.- (fr. 63’216.-, dedotti gli acconti di fr. 30’000.-) e del residuo della mercede per le prestazioni da impresario costruttore, fr. 73’213.05 (fr. 377’997.10 comprensivi dello sconto del 5% inizialmente concesso, dedotti gli acconti di fr. 304’780.05), somma quest’ultima per la quale è stata inoltre chiesta l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva sulla part. n. __________.
Il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di un importo imprecisato: egli rimprovera all’attore in qualità di architetto una responsabilità contrattuale per aver elaborato preventivi incompleti e comunque troppo bassi, rispettivamente per non averlo tempestivamente informato degli aumenti dei costi che si stavano producendo, il che gli avrebbe cagionato un danno ingente; all’attore in quanto titolare dell’omonima impresa costruzioni rimprovera dapprima un importante superamento del preventivo per le opere da impresario, egli contesta inoltre di aver ordinato interventi supplementari e l’effettiva effettuazione delle opere a regia, gli rimprovera pure errori nell’allestimento della fattura, doppie fatturazioni e l’esistenza di numerosi difetti e danni e pretende infine la concessione dello sconto del 5%.
C. Con sentenza 5 maggio 1997 il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale ed ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 82’585.35 oltre interessi ed accessori; a quest’ultimo sono inoltre state caricate le spese giudiziarie della riconvenzionale (fr. 2’700.-) e i 9/10 di quelle della petizione (quantificate in fr. 12’690.25) nonché fr. 6’500.- a titolo di ripetibili per l’azione principale e fr. 1’000.- per la riconvenzione.
Il giudice di prime cure, premesso che la realizzazione delle opere da impresario si lasciava ricondurre a un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118 mentre le prestazioni d’architetto erano regolate dal contratto di mandato di cui all’art. 394 CO, ha innanzitutto appurato che tutte le opere eseguite e in particolare quelle supplementari erano state regolarmente ordinate dal committente e che questi era del tutto cosciente degli aumenti di costo che ne sarebbero derivati, dal che ha concluso che il saldo dell’onorario dell’architetto di fr. 33’216.- era dovuto nella sua complessità, non potendosi rimproverare allo stesso alcuna violazione contrattuale; quanto alla mercede dell’impresario, il primo giudice ha decurtato dal credito dell’attore la spesa per la riquadratura delle finestre (fr. 5’403.60), alcuni errori di fatturazione (fr. 944.05), le spese di pulizia del cantiere (fr. 2’000.-), mentre lo sconto del 5% è stato ammesso, ma solo per gli importi che risultavano esser stati pagati tempestivamente cioè fr. 254’780.05 (fr. 10’700.-); atteso inoltre che l’attore era responsabile di alcune macchie sulla facciata (fr. 4’800.-), ne discendeva a favore di quest’ultimo un saldo di fr. 49’369.35, somma per cui andava inoltre iscritta l’ipoteca legale definitiva.
D. Con appello 26 maggio 1997 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta limitatamente a fr. 10’216.70 oltre interessi ed accessori, e che le spese giudiziarie, suddivise dal primo giudice tra la domanda riconvenzionale e l’azione principale, vengano ora caricate unicamente a quest’ultima; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante, dopo aver censurato la qualifica giuridica dei contratti operata dal Pretore, rimprovera nuovamente all’architetto errori nell’elaborazione dei progetti e dei preventivi, in particolare per non aver previsto alcune opere fuori contratto e la necessità di isolare la facciata, ma soprattutto la mancata tempestiva informazione circa l’aumento dei costi, concludendo che nulla poteva essere riconosciuto alla controparte oltre agli acconti di fr. 30’000.- già percepiti: atteso che nel doc. D l’attore aveva dichiarato che il suo onorario sarebbe stato contenuto in fr. 45’000.-, l’importo massimo che si poteva concedergli non poteva in ogni caso essere maggiore di fr. 15’000.-. Quanto alle pretese per le opere da impresario costruttore, ammesse le deduzioni operate dal primo giudice, se ne imponevano altre due: lo sconto del 5% andava infatti riconosciuto su un importo più elevato, e meglio su fr. 304’780.05, il che comportava un’ulteriore detrazione di fr. 2’100.-; l’esecuzione delle opere a regia, fatturate in fr. 59’402.65, non era invece stata comprovata, non potendo evidentemente bastare che i relativi bollettini fossero stati sottoscritti dall’attore stesso, per cui le stesse andavano defalcate o tutt’al più ammesse nella misura indicata nel preventivo di fr. 22’350.- (da cui la riduzione di altri fr. 37’052.65).
E. Con osservazioni ed appello adesivo 27 giugno 1997 l’attore chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione sia integralmente accolta, dedotto unicamente l’importo di fr. 944.05 e che le ripetibili per l’azione principale e per la riconvenzionale vengano aumentate a fr. 12’000.- rispettivamente a fr. 4’000.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili.
L’appellante adesivamente, contestate le censure di cui all’appello principale, chiede la rifusione di altri importi non riconosciuti dal primo giudice: si tratta della pretesa per la riquadratura delle finestre (fr. 5’403.60) e delle spese per la pulizia del cantiere (fr. 2’000.-); egli contesta inoltre l’attribuzione dello sconto del 5% (fr. 10’700.-) e il suo obbligo di risarcire i danni alla facciata (fr. 4’800.-). A suo dire, infine, le ripetibili assegnate dal Pretore sarebbero ampiamente insufficienti.
F. Delle osservazioni 22 settembre 1997 con cui il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il giudizio pretorile, per quanto la questione non sembri decisiva per l’esito del gravame, merita di essere confermata.
1.1 È innanzitutto pacifico, a questo stadio della lite, che l’attività d’impresario costruttore svolta dall’attore debba sottostare alle norme di cui al contratto di appalto.
1.2 Quanto alle prestazioni di architetto, si osserva che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann, Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 18 giugno 1996 in re P. SA/T., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA, 5 novembre 1997 in re C./P.).
Nel caso di specie, atteso che all’attore incombeva sia l’attività di progettazione sia la direzione lavori nel senso di un “Gesamtvertrag”, risultano sicuramente applicabili le norme relative al contratto di mandato.
Queste ultime, infatti, divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze. La loro applicabilità può tuttavia essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M.). Nondimeno, se nessuna delle parti ha fatto valere in causa l’accordo di applicabilità delle norme SIA, né ha obiettato l’inapplicabilità del CO, si deve dedurre che le parti hanno concordemente rinunciato ad avvalersi di tale diritto (IICCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., 5 dicembre 1994 in re S./R., 23 marzo 1995 in re M./M. SA e lc.).
Nel caso di specie le parti non hanno affermato negli allegati preliminari, pur talora menzionandole, che le norme SIA 102 o 118 stessero alla base del contratto. Il fatto che il perito giudiziario nell’espletamento del suo mandato abbia talora fatto riferimento a tali normative, rispettivamente che in sede conclusionale -e perciò tardivamente (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA)- le parti abbiano in parte fatto proprie le sue conclusioni, nulla può mutare a tale stato di fatto.
Ne consegue che la fattispecie deve essere giudicata solo in base alle norme del CO.
3.1 A questo stadio della lite è innanzitutto pacifico che dal credito dell’attore dovrà essere detratta la somma di fr. 944.05 a titolo di correzione di errori nell’allestimento della liquidazione, come a suo tempo accertato dal perito giudiziario arch. Plum (perizia p. 16).
3.2 Il perito giudiziario, e con lui il Pretore, hanno inoltre detratto un’ulteriore somma di fr. 5’403.60 esposta dall’impresa tra le opere fuori contratto per la riquadratura delle finestre (doc. L p. 18), ritenendo in sostanza che la stessa fosse prevedibile e anzi fosse già stata remunerata nelle posizioni 10.01 e 14.05 del capitolato di cui al doc. A (perizia p. 16 e verbale p. 32). L’attore chiede nondimeno il mantenimento di tale importo, asserendo che la modifica delle facciate, che inizialmente non doveva essere così incisiva, ha reso necessario un maggior impegno in ordine di lavoro e tempo, in particolare per l’avvenuta sostituzione di tutte le finestre.
In realtà, dagli atti di causa e in particolare dai piani doc. I° A 6, indicati dall’attore (mentre non è compito di questa Camera ricercare nel copioso incarto eventuali altri elementi a sostegno di quella tesi: Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 90, N. 14 ad art. 183; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 21 gennaio 1998 in re G.T. SA/P.) non si evince in alcun modo che siano state sostituite tutte le finestre dello stabile invece delle 15 previste nel capitolato, rispettivamente se tale intervento non fosse comunque già stato (parzialmente) retribuito in altre posizioni del capitolato; d’altro canto l’attore nemmeno ha ritenuto di far chiarire a tempo debito la questione dal perito giudiziario.
In tali circostanze, in assenza di una prova certa del buon fondamento di tale importo, lo stesso non può essere riconosciuto all’attore.
3.3 L’attore ritiene ingiustificata la trattenuta di fr. 2’000.- per le spese di pulizia del cantiere dopo l’ultimazione dei lavori: a suo parere e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale somma andava invece riconosciuta, siccome esplicitamente prevista nel capitolato (pos. 12.01, doc. A p. 18).
La censura è infondata.
Il perito giudiziario, a p. 17 del suo referto, ha dichiarato che ogni artigiano è tenuto ad abbandonare il luogo di lavoro dopo averlo pulito accuratamente ed è pure tenuto ad evacuare scarti o altro materiale derivanti dall’opera da lui eseguita; inoltre per il capitolato il capomastro normalmente alla voce installazione di cantiere tiene conto anche dello smontaggio e della successiva pulizia del cantiere stesso (perizia p. 17).
Ebbene, atteso che alla voce “impianto di cantiere” del capitolato (sezione “Costruzione greggia”, doc. A p. 1) si ha effettivamente che nel prezzo a corpo di installazione del cantiere era tra l’altro compresa “la sistemazione, pulizia e manutenzione delle aree e degli accessi al cantiere ...”, ne discende che la detrazione operata dal Pretore per la pulizia del cantiere, remunerata in due distinte posizioni, deve essere confermata, tanto più che al punto 29 delle disposizioni generali era pure previsto che all’impresa incombeva l’obbligo di provvedere settimanalmente alla pulizia generale e particolare del cantiere, senza compenso alcuno (doc. A foglio 5).
3.4 A giudizio dell’attore, nemmeno la detrazione di fr. 4’800.- operata dal Pretore a titolo di risarcimento danni per l’esistenza di alcune macchie sulla facciata (questione che, per inciso, andava semmai risolta nell’ambito della riconvenzionale e non con riferimento alla petizione, cfr. risposta p. 10 e 11), sarebbe giustificata.
La censura merita accoglimento.
È ben vero che il perito giudiziario, nella sua perizia aveva in un primo momento affermato che le macchie sulla facciata dell’immobile costituivano un difetto di esecuzione dell’opera (perizia p. 20 e 21): in sede di audizione orale, egli è tuttavia apparso decisamente meno categorico in questa sua valutazione e di fatto ha completamente fatto marcia indietro, concludendo di non poter dire con certezza chi fosse responsabile del difetto (“non saprei dire chi possa essere ritenuto responsabile di tale difetto ... Possono essere solo operate delle ipotesi ... Potrebbero essere ascrivibili ad artigiani o a terzi (bambini)”, cfr. verbale p. 33).
Stando così le cose, non essendo cioè provato che il difetto alle facciate sia la conseguenza degli interventi dell’impresa, la detrazione di fr. 4’800.- non può essere confermata.
3.5 Il convenuto contesta per tutta una serie di motivi il riconoscimento a favore di controparte di opere a regia per complessivi fr. 59’402.65 (cfr. doc. I° H richiamato): innanzitutto i bollettini a regia erano stati sottoscritti dall’attore nella sua doppia funzione di impresario e di direttore dei lavori, ciò che non era ammissibile; il perito non era inoltre stato in grado di confermarne l’effettiva esecuzione, segnatamente per gli importi esposti; non tutti i bollettini portavano la firma della direzione lavori; alcuni non erano stati allestiti giornalmente, come invece avrebbero dovuto essere; le prestazioni di aiuto agli artigiani e quelle relative alle canalizzazioni, che avrebbero dovuto essere fatturate separatamente, erano pure state inserite tra le opere a regia; i bollettini infine erano in parte imprecisi per quanto riguardava i materiali ed il tempo impiegato.
3.5.1 Innanzitutto si rileva che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che i bollettini di lavoro a regia, se regolarmente controfirmati dal committente o per lui dalla direzione lavori esplicano l’effetto di presunzione dell’esattezza delle ore e dei materiali ivi esposti, così da soddisfare l’onere probatorio che incombe all’appaltatore (IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C.C. SA e llcc., 21 novembre 1994 in re F./G., 18 giugno 1996 in re S./B. e B.; Gauch, op. cit., N. 1020 e segg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 183), mentre i bollettini non firmati sono per principio privi di tale efficacia probatoria e sono considerati alla stregua di semplici affermazioni di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 90): ne discende che nel caso di specie con la sottoscrizione dei bollettini a regia da parte dell’attore -quale direttore dei lavori- vi è la presunzione dell’esecuzione e della necessità dei lavori così fatturati, presunzione che può tuttavia essere inficiata da una semplice controprova (“blossen Gegenbeweis”), mentre non è necessaria la ben più onerosa prova del contrario (“Beweis des Gegenteils”, cfr. Gauch, op. cit., ibidem; BR 1984 p. 53 N. 62).
3.5.2 A torto il convenuto ritiene che il fatto che il perito non abbia potuto verificare l’esecuzione delle opere a regia -in quanto il loro controllo a posteriori era oggettivamente impossibile (perizia p. 17; complemento perizia p. 8 e 9; verbale p. 32)- sia sufficiente per inficiare la validità dei importi esposti (IICCA 21 novembre 1994 in re F./G.): tale situazione in realtà non giova né all’appaltatore, che poteva vedersi confermare quanto fatturato, né al committente, il quale con ciò non è riuscito a rendere verosimile l’erroneità della fatturazione.
3.5.3 Il convenuto ritiene inoltre che la sottoscrizione dei bollettini da parte dell’attore nella sua doppia funzione di impresa costruzioni e di direzione dei lavori non sarebbe ammissibile ed anzi sarebbe sanzionabile con la nullità, non essendo lecito nel nostro ordinamento giuridico che una parte contragga obbligazioni con sé stesso.
Il contrarre con sé stesso, che in linea di principio non è lecito (Fellmann, op. cit., N. 119 ad art. 398 CO; mentre Gauch/Tercier, op. cit., N. 316 lo ritengono lecito, ma con prudenza), è però valido quando per la natura del contratto è escluso un pericolo di danno a carico del mandante rispettivamente non sono posti a confronto interessi contrastanti oppure quando ciò è consentito dallo stesso mandante anche solo per atti concludenti (Fellmann, op. cit., N. 102 e 121 ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).
Nel caso specifico il convenuto era ben cosciente che la doppia funzione attribuita all’architetto -direttore dei lavori ed impresario - avrebbe potuto presentare delle situazioni delicate, segnatamente per l’eventuale conflitto d’interessi che ne sarebbe potuto derivare: nondimeno, per gli evidenti risparmi d’onorario che ciò avrebbe comportato, egli ha ritenuto di confermare allo specialista entrambi gli incarichi. Egli è di conseguenza alquanto malvenuto a censurare in questa sede una situazione di cui era perfettamente a conoscenza e che egli in ogni caso ha implicitamente ratificato.
In via abbondanziale si osserva che il convenuto, pur avendo rimproverato alla controparte questa sua doppia posizione, in realtà non ha asserito che l’architetto possa aver abusato di questa sua posizione, ad esempio esponendo maggiori materiali o ore lavorative: già per questo motivo, la censura sollevata non appare determinante.
3.5.4 In merito alle altre censure sollevate in merito alle opere a regia, si osserva quanto segue:
Il fatto che alcuni bollettini non siano stati allestiti giornalmente, bensì esponevano il resoconto di più giornate, è tutto sommato irrilevante, il convenuto non avendo indicato in quale misura tale violazione contrattuale gli avrebbe arrecato un danno: in particolare egli non adduce che in tali circostanze la direzione lavori non sarebbe stata in grado di verificare o controllare la fondatezza dei bollettini.
Il fatto che alcune prestazioni di aiuto agli artigiani siano state inserite tra le opere a regia, non ha parimenti comportato un danno al convenuto: il perito giudiziario ha infatti confermato che gli aiuti agli artigiani, ancorché in base al capitolato tale posizione avrebbe dovuto essere esposta separatamente, non è stata fatturata due volte (complemento perizia p. 11 e doc. A inc. 50/1991), rispettivamente che non vi era nulla da obiettare nel fatto che tali aiuti siano stati esposti tra le regie (complemento perizia p. 9).
La circostanza che alcune opere relative alle canalizzazioni siano pure state inserite tra le opere a regia è stata invece sollevata per la prima volta in questa sede ed è quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In merito alla presunta imprecisione dei bollettini per quanto riguardava i materiali ed il tempo impiegato, questione anch’essa eccepita per la prima volta e perciò irritualmente in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la stessa di fatto non sussiste, tanto è vero che il perito, pur stigmatizzando il carattere “sommario” -che non significa ancora “insufficiente”- della descrizione di lavori eseguiti e fatturati, pratica per altro largamente diffusa nell’edilizia, ha comunque potuto rendersi conto degli interventi effettuati (perizia p. 18).
Il convenuto rileva infine che alcuni bollettini non sono stati firmati dalla direzione lavori, dall’impresa o addirittura da entrambi.
Ora, che alcuni bollettini siano stati firmati solo dalla direzione lavori o dalla sola impresa è in sostanza irrilevante, atteso che l’attore in ogni caso li ha sottoscritti nella sua duplice funzione di direttore dei lavori e di impresario. Diverso è il discorso per i bollettini che non recano firma alcuna (relativi ai giorni 22.5, 23.5, 13.7, 30-31.10, 26-27.11, 3-4.12): non essendo questi ultimi stati formalmente controllati né dall’architetto né dal perito, appare senz’altro corretto detrarre gli importi corrispondenti (complessivamente, dedotto lo sconto per le opere a regia, fr. 2’293.70).
Ne discende che per le opere a regia l’attore avrà diritto a fr. 57’108.95.
3.6 Nel querelato giudizio il Pretore ha riconosciuto al convenuto il diritto ad uno sconto del 5%, ma solo sulle somme di fr. 254’780.05 che quest’ultimo aveva pagato tempestivamente (fr. 10’700.-). Mentre in questa sede l’attore contesta il principio del riconoscimento di uno sconto, il convenuto chiede che lo stesso sia riconosciuto su un importo più elevato, e meglio su fr. 304’780.05, il che imponeva un’ulteriore detrazione di fr. 2’100.-.
3.6.1 La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo “sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, op. cit., N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA 3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA, 23 febbraio 1994 in re P./B., 27 gennaio 1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso.
Atteso che il termine “sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; sentenza DTF citata).
3.6.2 Nel caso di specie le parti non si sono soffermate più di quel tanto sulla questione della qualifica giuridica della relativa pattuizione.
L’istruttoria ha unicamente permesso di accertare che la riduzione del 5% non era inizialmente prevista nel capitolato da capomastro, che la stessa è stata preannunciata dall’attore la prima volta con lo scritto “situazione al 31 dicembre 1990 - lavori da capomastro” di cui al doc. E (ove si dice “a liquidazione ultimata verrà concesso uno sconto del 5%”) ed è stata infine confermata nella liquidazione 1° marzo 1991 (“sconto 5%”, cfr. doc. A inc. 50/1991). Tutto qui.
Ora, non avendo le parti stabilito condizioni particolari per la concessione della riduzione della mercede, segnatamente non avendo indicato quale fosse il termine entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, questa Camera ritiene che esse abbiano concordato un semplice ribasso, il che giustifica di detrarre dalla liquidazione, come postulato in questa sede dal convenuto, la somma di fr. 12’800.-.
In definitiva, all’attore per le sue prestazioni da impresario costruttore spetteranno pertanto fr. 49’771.70 e meglio: fr. 73’213.05 importo di cui alla petizione, dedotti fr. 944.05 (errori di calcolo), fr. 5’403.60 (riquadratura finestre), fr. 2’000.- (pulizia cantiere), fr. 2’293.70 (deduzione per opere a regia), fr. 12’800.- (sconto 5%).
Per tale somma verrà pure iscritta un’ipoteca legale definitiva sul fondo oggetto degli interventi.
Tale assunto può essere parzialmente condiviso.
4.1 È innanzitutto a torto -tranne forse per un punto che verrà ripreso al cons. 4.2.2- che il convenuto rimprovera alla controparte errori di progettazione e di allestimento dei preventivi con particolare riferimento ad alcune opere fuori contratto ed all’intervento sulle facciate.
Mentre il fatto che l’isolazione della facciata a fronte di un preventivo poco superiore a fr. 33’000.- sia costata oltre fr. 63’000.- non può evidentemente costituire un errore dell’architetto, ma è la conseguenza della nuova impostazione data all’impianto di riscaldamento, su richiesta (teste __________ p. 15) e con l’accordo del committente (teste __________ p. 17 e 18), tanto è vero che il perito giudiziario non ha ritenuto che tale spesa fosse prevedibile al momento dell’allestimento del progetto e dei preventivi, quest’ultimo ha in un primo momento ritenuto che tra le opere fuori contratto alcuni interventi per complessivi fr. 19’754.- fossero prevedibili (perizia p. 15 e 16); sennonché in sede di audizione orale (verbale p. 31) egli ha attenuato tale sua presa di posizione, asserendo che “nel capitolato questi lavori erano sì previsti ma non nel dettaglio come indicato in liquidazione”, di modo che in definitiva se ne deve concludere che non vi sono stati errori di progettazione o nell’allestimento dei preventivi imputabili all’attore.
4.2 Il convenuto, come detto, rimprovera all’architetto di non averlo sufficientemente informato dell’aumento dei costi, che si stavano producendo.
Il rilevo è parzialmente fondato.
4.2.1 Tra gli obblighi contrattuali che incombono all’architetto -ma, più in generale, anche all’appaltatore (IICCA 18 giugno 1996 in re S./B. e lc.)- vi è quello di tenere costantemente informato il mandante circa l’evoluzione dei costi dell’intervento: tale obbligo vale sia durante la progettazione sia successivamente nel corso dell’esecuzione dei lavori, ritenuto che in questa fase l’architetto deve fornire al mandante i necessari aggiornamenti sui costi, il tutto per consentire al mandante stesso di decidere sulla continuazione delle opere con la necessaria cognizione di causa oppure se del caso di operare dei correttivi (Gauch/Tercier, op. cit., N. 746 e segg.); nel caso particolare di opere supplementari l’architetto, prima della loro effettuazione, è perciò tenuto ad informare chiaramente e per tempo il mandante delle conseguenze finanziarie (Gauch/Tercier, op. cit., N. 753).
L’istruttoria di causa ha provato che nel febbraio 1990 i costi per la sopraelevazione e ristrutturazione erano stati preventivati complessivamente in circa fr. 538’100.- (doc. D); nel dicembre 1990, quando buona parte dei lavori erano stati effettuati, di punto in bianco l’attore comunicava che i costi erano aumentati a oltre fr. 750’000.- (doc. 2). Tale modo d’agire non può che lasciare perplessi e certo mal si concilia con l’obbligo che incombe allo specialista di tenere costantemente informato il mandante dell’evoluzione dei costi, specialmente nel caso in cui vi sono opere supplementari.
È ben vero che il convenuto era in parte cosciente degli aumenti di costo che si stavano producendo, sia in quanto alcuni supplementi gli erano stati comunicati (ad es. sapeva che gli interventi nei bagni e nei WC avrebbero comportato sorpassi, pur non essendo in grado di quantificarli, cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 6; egli era pure al corrente degli aumenti per le cucine, cfr. teste __________ p. 14 e doc. I1), sia in quanto aveva già parzialmente provveduto al pagamento di alcuni artigiani, sia infine in quanto egli era o comunque doveva essere cosciente che di fatto si stava realizzando un progetto ben più importante di quello inizialmente approvato, simile a quello di fr. 840’688.10 (doc. M) che in un primo momento era stato scartato; non risulta tuttavia che egli, prima dell’aumento notificatogli in dicembre, sia stato chiaramente informato dall’attore circa l’evolversi della situazione: la circostanza che quest’ultimo nel suo interrogatorio formale possa aver dichiarato l’esatto contrario (ad 1/2) non è credibile, già per il semplice fatto che quest’ultimo non ha contestato, se non con riferimento ad altri punti (doc. 3), lo scritto con cui controparte si lamentava di tale stato di fatto (doc. 2).
4.2.2 Ciò posto, si tratta di esaminare se tale violazione contrattuale possa comportare una riduzione dell’onorario dovuto all’architetto a titolo di risarcimento del danno, il che, stante l’evidente difficoltà di quantificazione, andrà determinato da questa Camera in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Per la determinazione dell’onorario dovuto, si ritiene corretto soppesare le seguenti circostanze: innanzitutto all’architetto non sono stati imputati né errori di progettazione né errori nell’allestimento dei preventivi (tranne forse quello che verrà illustrato al prossimo capoverso); il convenuto, come detto, era del resto parzialmente a conoscenza del fatto che vi sarebbero stati degli aumenti; il committente stesso, incaricando l’architetto dei lavori da impresario costruttore, ha certo conseguito un risparmio sugli onorari dello specialista in base alle norme SIA (perizia p. 7, cfr. doc. S e T); la ristrutturazione così come è stata portata a termine ha inoltre comportato un incontestabile aumento del valore di reddito dello stabile (teste __________ p. 27); d’altro canto non va però dimenticato che la liquidazione finale superava di fr. 13’712.25 (doc. I° G richiamato) la soglia di finanziamento massimo fissata a fr. 800’000.- dall’istituto di credito (teste __________ p. 27); e vi era pur sempre la grave violazione dell’obbligo di informazione sui costi.
Una considerazione particolare merita ancora il fatto che l’architetto al momento dell’aggiornamento dell’offerta ha indicato in soli fr. 45’000.- il suo onorario (doc. C “come stipulato l’onorario è del 8%. Si calcola di poter contenere la spesa in fr. 45’000.-”). Ora, delle due l’una: o l’attore ha con ciò riconosciuto di voler pretendere unicamente tale importo in deroga alla pattuizione in percentuale (o tutt’al più quest’ultima percentuale sarebbe stata applicata solo per le eventuali somme che superavano l’importo di cui all’aggiornamento), oppure -ma questa seconda eventualità, visto il chiaro tenore del doc. C, appare decisamente meno praticabile- l’attore ha errato nella determinazione dell’onorario stesso, che stante la percentuale applicabile e le cifre aggiornate -esclusi gli onorari- di fr. 710’000.- gli avrebbe imposto di esporre un maggior importo per onorari di fr. 11’800.-.
In entrambi i casi comunque si imporrebbe una deduzione della mercede a lui dovuta, nel primo in quanto l’onorario sarebbe stato unilateralmente ridotto, nel secondo in quanto gli sarebbe imputabile pure un errore nell’aggiornamento dei costi.
Tenuto conto di tutte queste circostanze, questa Camera ritiene senz’altro equo limitare a fr. 45’000.- l’onorario complessivo a favore dell’architetto, con un saldo a suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 15’000.-.
5.1 È decisamente a torto che il convenuto pretende che le spese giudiziarie, suddivise dal primo giudice tra la domanda riconvenzionale (per fr. 2’700.-) e l’azione principale (per fr. 12’690.25), vengano ora caricate unicamente a quest’ultima.
È ben vero che il valore di causa dell’azione riconvenzionale non è stato precisato dal convenuto negli allegati preliminari. A p. 10 della riconvenzione (cfr. pure replica riconvenzionale p. 9) egli ha tuttavia chiaramente dichiarato di limitare “la propria richiesta di risarcimento al corrispettivo degli importi che dovessero denegatamente ancora essere riconosciuti all’attore medesimo in relazione alle controverse domande di petizione”, di modo che ben si poteva ritenere che al massimo il valore della riconvenzionale sarebbe stato quello di cui alla petizione (fr. 106’429.05).
È altrettanto vero che nell’ambito della prova peritale il convenuto ha posto al perito giudiziario tutta una serie di domande allo scopo di appurare se all’attore potessero essere rimproverate violazioni contrattuali tali da giustificare un eventuale risarcimento del danno (ad es. domande peritali 5 - 16; domande di complemento perizia).
Stando così le cose, la suddivisione delle spese tra l’azione principale e la riconvenzione operata dal primo giudice appare del tutto corretta ed anzi la stessa risulta di gran lunga più favorevole al convenuto.
5.2 Mentre la censura in merito alle percentuali di soccombenza delle parti per l’azione principale eccepita dal convenuto -egli contestava in sostanza il riparto 1/10 - 9/10 delle spese e delle ripetibili- diviene priva d’oggetto in conseguenza della modifica degli importi riconosciuti all’attore, quest’ultimo censura a sua volta l’attribuzione di soli fr. 6’500.- per ripetibili, ritenendo più adeguato l’importo di fr. 12’000.-.
La censura è manifestamente infondata, in quanto l’attore è palesemente dimentico del fatto che la propria parte di soccombenza comporta una riduzione parziale dell’indennità.
Fatte le debite proporzioni, si rileva infatti che l’attore è soccombente per 1/10 e il convenuto per 9/10, con il che il primo può ottenere dal secondo una quota di ripetibili di 8/10 (9/10 - 1/10). Ne consegue che se fr. 6’500.- corrispondono agli 8/10 delle ripetibili piene, le stesse sono state commisurate dal Pretore in fr. 8’125.-. Essendo tale importo pari a circa il 7.5% del valore di causa di fr. 106’429.05 ne discende che il primo giudice si è rettamente determinato entro i limiti dell’art. 9 TOA (6 - 10%), con il che la sua decisione in merito, per la quale egli gode di un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 19 ad art. 150; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. SA in liq., 15 novembre 1995 in re C.A. SA/R.) va senz’altro confermata, tanto più che nella procedura di iscrizione dell’ipoteca legale -questione che invero non ha comportato un grande impegno- egli è risultato vincente solo in modo parziale (e meglio per una quota di 2/3): contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non vi è infine motivo per aumentare l’onorario ex art. 12 lett. a TOA, atteso che la pratica in questione, pur non particolarmente semplice, non ha richiesto uno studio o conoscenze speciali, trattazione di nuove e complesse questioni giuridiche, corrispondenza atti e riunioni in lingua straniera, conteggi complicati, atti suppletori di procedura, studio e occupazioni maggiori di quanto prevedibile per una causa normale.
Come già accennato, la modifica degli importi dovuti all’attore implica in ogni caso di adeguare l’indennità per ripetibili dovuta alla parte vincente.
5.3 L’attore chiede infine che anche le ripetibili relative all’azione riconvenzionale vengano aumentate (da fr. 1’000.- a fr. 4’000.-).
Preso atto da una parte che il valore dai causa della riconvenzione avrebbe potuto essere pari a quello della petizione, che l’istruttoria e in particolare la perizia concerneva questioni oggetto della riconvenzione, e che dall’altra motivi formali quali la mancata indicazione del valore di causa ne mettevano in dubbio l’ammissibilità -ciò che tuttavia non ha impedito l’esecuzione di una lunga e complessa istruttoria- appare senz’altro giustificato riconoscere all’attore, in riforma del primo giudizio, un’indennità per ripetibili di fr. 4’000.- per tale vertenza.
In conclusione, il giudizio di primo grado è riformato nel senso che a favore dell’attore potrà essere riconosciuta unicamente la somma di fr. 64’771.70 (fr. 49’771.70 per le sue prestazioni da impresario costruttore e fr. 15’000.- per le prestazioni da architetto) oltre interessi, che l’ipoteca legale è dovuta su un importo di fr. 49’771.70 più interessi e che le ripetibili dell’azione riconvenzionale sono aumentate a fr. 4’000.-.
Da quanto precede si ha che l’appello principale e quello adesivo (quest’ultimo solo in minima parte, e meglio per quanto riguarda l’iscrizione dell’ipoteca legale e le ripetibili della riconvenzione) sono parzialmente accolti.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, della procedura d’appello e d’appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 1997 di __________ e l’appello adesivo 27 giugno 1997 dell’arch. __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 5 maggio 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza __________ è tenuto a versare a __________ l’importo di fr. 64’771.70 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991 su fr. 49’771.70 e dal 10 giugno 1991 su fr. 15’000.-.
1.2 È accertato il diritto di __________ all’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale ex art. 837 cpv. 1 cifra 3 CC sul mappale n__________, di proprietà di __________, per l’importo di fr. 49’771.70 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 1991.
§ È pertanto fatto ordine all’Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere una tale ipoteca in via definitiva (cifra 1.2).
1.3 Le spese di fr. 12’690.25 e la tassa di giudizio di fr. 4’000.- (ivi comprese quelle di cui al decreto cautelare 29 aprile 1991, inc. P 50/91), sono poste a carico dell’attore per 2/5 e di __________ per 3/5. __________ inoltre a __________ l’importo di fr. 1’625.- a titolo di ripetibili ridotte.
2.1 Le spese di fr. 2’700.- e la tassa di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico di __________, il quale rifonderà a controparte fr. 4’000.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’580.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato. A quest’ultimo l’appellante verserà fr. 800.- per parti di ripetibili di appello.
III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata adesivamente fr. 1’000.- per ripetibili della procedura d’appello adesivo.
IV. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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