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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.154
Data decisione, Autorità: 17.02.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00154
Lugano 17 febbraio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.94.01142 (già 1614) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 20 gennaio 1993 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27’429.65 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1991 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Neuchâtel;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 maggio 1997 ha accolto limitatamente alla somma di fr. 7’840.- più interessi dal 28 settembre 1992;
appellante l’attore con atto di appello 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga accolta integralmente con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 25 giugno 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Il 12 gennaio 1991, in territorio di __________ e meglio all’altezza del ponte-diga, __________ o, che era alla guida di una Range Rover TD targata __________, veniva tamponato da una Opel Rekord con __________ condotta da __________, vettura di cui La __________ era l’assicuratrice RC.
Non essendosi le parti accordate sulla misura del risarcimento dovuto al danneggiato, ne è sorta la causa che qui ci occupa.
B. Con la petizione __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 27’429.65 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1991 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Neuchâtel, auspicando in sostanza la rifusione delle spese di riparazione della Range Rover, pari a Lit. 27’024’305, risultanti dalla fattura di cui al doc. B.
La convenuta, oltre a sollevare altre questioni che a questo stadio della lite sono già state definitivamente risolte, contesta di dovere tale somma, se non altro in quanto il veicolo danneggiato, nel frattempo rubato, non era stato oggetto di una perizia; dalle fotografie del veicolo accidentato (doc. 8), l’unica documentazione esistente, risulterebbe tutt’al più un danno di fr. 7’840.-.
C. Con sentenza 5 maggio 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 7’840.- più interessi al 5% dal 28 settembre 1992, somma per la quale è stata inoltre rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’attore, pur cognito della prassi e delle disposizioni che regolavano la liquidazione dei danni da parte di un’assicurazione, non aveva sufficientemente collaborato con la compagnia d’assicurazione convenuta, tra l’altro effettuando la riparazione del veicolo quando gli era stato comunicato di astenervisi, non facendo in modo che il perito dell’assicurazione potesse esaminare i pezzi sostituiti o almeno visionare le rispettive fatture dei fornitori; d’altro canto, la pretesa fatta valere in causa non era neppure stata comprovata nel dovuto modo, non potendo certo essere sufficiente la sola testimonianza del carrozziere che aveva eseguito le riparazioni. Di conseguenza la petizione è stata ammessa unicamente per l’importo riconosciuto in via subordinata dalla convenuta, ritenuto infine che gli interessi moratori decorrevano dalla data della prima messa in mora documentata (doc. F).
D. Con appello 26 maggio 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente accolta con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ribadisce di aver provato l’entità del danno subito, risultante dalla fattura di cui al doc. B, e ciò in quanto il carrozziere incaricato delle riparazioni avrebbe confermato in sede testimoniale l’esecuzione dei relativi interventi; per il resto, se controparte non aveva fatto peritare a tempo debito l’auto danneggiata era colpa sua, per cui il suo disinteresse ed i ritardi, imputabili a lei sola, non potevano ora andare a scapito dell’attore.
E. Delle osservazioni 25 giugno 1997 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 42 CO -applicabile, in forza del rimando di cui all’art. 62 cpv. 1 LCS, anche nell’ambito della circolazione stradale (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, n. 1101)- di regola chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova (cpv. 1).
In pratica, per ottenere il risarcimento, il danneggiato dovrà perciò provare l’esistenza del danno e quantificare il suo ammontare (art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo 1995, N. 198 e seg.).
In realtà non è così.
Il fatto che determinati interventi siano stati eseguiti e pagati non significa ancora che i relativi importi debbano essere risarciti al danneggiato: occorre piuttosto la prova che le riparazioni eseguite sono la conseguenza dell’incidente, che la loro esecuzione è necessaria per ripristinare lo stato del veicolo e che infine gli importi esposti sono corretti.
In casu, il teste __________ si è in sostanza limitato a confermare l’esecuzione degli interventi di cui alla fattura (ad 3), ma non ha assolutamente affermato se le riparazioni fossero indispensabili rispettivamente fossero la conseguenza dell’incidente occorso a __________ ma se, per ipotesi, egli pure l’avesse affermato -e il medesimo discorso può essere esteso anche alle somme da lui fatturate- si tratterebbe sempre e comunque di un suo semplice parere soggettivo che non potrebbe assurgere a verità assoluta, tanto più che il teste in questione non era disinteressato all’esito della lite -nella misura in cui avrebbe potuto essere oggetto di un’eventuale rivalsa da parte del danneggiato- e che egli in ogni caso non si è dimostrato del tutto attendibile nella sua deposizione, avendo tra l’altro omesso di rispondere al controquesito 10 inerente il pagamento dell’IVA sugli importi fatturati rispettivamente non ricordando neppure le modalità di pagamento dell’ingente fattura (ad 6).
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la testimonianza __________ non è perciò sufficiente per riconoscere l’esistenza e l’ammontare del danno subito dall’attore. Quest’ultimo avrebbe pertanto dovuto far capo ad altre prove, prima fra tutte quella peritale.
Fatto sta che tale referto non è stato allestito.
In ogni caso egli non doveva semplicemente adagiarsi a contestare le conclusioni cui era giunto il perito di parte.
In tali circostanze è perciò senz’altro a ragione che il Pretore gli ha riconosciuto unicamente quanto è stato ammesso dal perito di parte e -in via subordinata- dalla convenuta: l’attore non ha infatti provato -ma soprattutto non ha tentato di farlo- che gli accertamenti del perito di parte fossero errati e che al contrario gli fosse dovuto un risarcimento più alto.
Dalle fotografie agli atti (doc. 8), l’unica documentazione che può dare al giudice un quadro oggettivo della situazione, appare infatti del tutto inverosimile che in concreto il danno possa addirittura raggiungere metà del valore dell’auto (il capitale assicurato era di Lit. 54’250’000; cfr. doc. I°, allegato M), tanto più se si pon mente al fatto che il motore non è stato minimamente interessato dal sinistro; tutto sommato, preso atto che ad essere danneggiata è stata unicamente la parte posteriore sinistra del veicolo e che le riparazioni effettuate in Italia sono notoriamente meno care di quelle in Svizzera (teste __________), questa Camera ritiene senz’altro equo aderire alle conclusioni del perito dell’assicurazione, il quale -dopo aver tra l’altro escluso la sostituzione del differenziale e del portellone superiore (cfr. pure teste __________ e doc. 6), mentre a suo dire il sedile avrebbe potuto essere sezionato (il che, dall’esame delle foto, non appare certamente arbitrario)- aveva per l’appunto valutato in Lit. 7’070’980, arrotondati a fr. 7’840.-, il costo totale delle riparazioni indispensabili.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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