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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.152
Data decisione, Autorità: 27.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00152
Lugano 27 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.97.00007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 14 gennaio 1997 da
__________ già rappr. dall’ avv. __________
contro
in materia di locazione (disconoscimento del debito).
Ed ora sull’esclusione del Pretore e della Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 postulata dagli stessi interessati con scritto 25 aprile 1997.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore e la Segretaria-assessore della Pretura di Lugano, sez. 4 hanno dichiarato di escludersi dal trattare la causa di disconoscimento del debito avviata da __________ poiché nei confronti dello stesso hanno sporto querela penale per reati contro l’onore a dipendenza di uno scritto da quest’ultimo indirizzato al Consiglio della Magistratura;
che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) mentre invece la decisione riguardante la ricusa del segretario compete al giudice dal quale dipende così che, qualora l’esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito;
che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice (come appare verificarsi in concreto dal momento che attore e convenuta non hanno, nel termine di 5 giorni di cui all’art.28 cpv. 2 CPC, nulla eccepito al proposito) l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC;
che la presentazione da parte del Pretore di una querela penale per reati contro l’onore nei confronti di una persona parte in una causa che è chiamato a giudicare, anche se non rappresenta ipotesi di giudice parziale, configura caso di esclusione poiché può legittimamente suscitare apparenza di prevenzione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 27 n. 6);
che l’esclusione del Pretore va così confermata;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
pronuncia
Il Pretore avv. __________ è escluso dal trattare la causa inc. no. LA.__________ __________ della Pretura di Lugano, sez. 4.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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