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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.150
Data decisione, Autorità: 27.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00150
Lugano 27 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.00004 della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 11 febbraio 1997 da
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di disconoscimento del debito che il Pretore, con decreto 30 aprile 1997, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio.
Appellante l’attore il quale, con atto di ricorso 17 maggio 1997, chiede l’annullamento del decreto di stralcio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’11 febbraio 1997 __________ ha presentato un’azione intesa a far dichiarare l’inesistenza del debito, per compensazione, di Fr. 150’000.- nei confronti di __________ e di cui al PE __________dell’UEF di Blenio l’opposizione al quale era stata rigettata in via provvisoria con decisione 31 gennaio 1997;
che il 12 febbraio 1997 il Pretore ha fissato a __________ un termine di venti giorni per versare l’importo di Fr. 500.- a valere quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli;
che il 21 marzo 1997 la controparte ha inoltrato la risposta di causa con domanda riconvenzionale;
che il 30 aprile 1997 il Pretore, constatato che l’anticipo delle spese non era ancora stato prestato e che il termine era così trascorso infruttuoso ha stralciato la petizione dai ruoli ordinando il proseguimento della causa sulla sola azione riconvenzionale;
che l’attore ricorre contro questo provvedimento chiedendone l’annullamento poiché contraddittorio nei suoi confronti che non avrebbe dovuto aspettarsi una tale sanzione a dipendenza del tempo trascorso dalla fissazione del termine e dal fatto che successivamente sono stati fatti altri atti procedurali;
che l’appello, siccome infondato, piò essere trattato con la procedura preliminare dell’art. 313bis CPC e deciso senza necessità, per economia di giudizio di essere intimato alla controparte per le osservazioni;
che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che quindi, anche se ciò potrà non sembrare logico all’appellante, è incontestabile che per legge il mancato versamento dell’anticipo nel termine -del tutto pacifico nella fattispecie- comporta nel caso concreto lo stralcio della petizione;
che del resto, di tale conseguenza l’appellante era sicuramente conscio, la comminatoria di stralcio ”della causa” essendo chiaramente contenuta nella richiesta di anticipo del 12 febbraio 1997;
che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è anche la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 97 cifra 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 221);
che nonostante in quest’ultima norma non si faccia espressamente riferimento all’art. 147 CPC o all’art. 12 LTG, per analogia con quanto vale nella procedura d’appello (art. 312 e 314 CPC), si può ritenere che anche la tempestività dell’anticipo relativo alle spese di prima istanza debba essere esaminata d’ufficio, ritenuto altresì che per il suo tenore letterale l’art. 97 CPC non è in ogni caso esaustivo, ma solo esemplificativo (“segnatamente”);
che questo esame può essere fatto in ogni stadio di causa e quindi anche dopo lo scambio di successivi atti giudiziari la cui intimazione non può assolutamente far intendere ad una parte in buona fede che alla domanda di anticipo spese si sia rinunciato o che la fissazione del termine non abbia valore sanzionatorio qualora non ossequiato dal momento che anche in caso di mancato pagamento dell’ultimo anticipo, quando le parti sono in attesa della sentenza dopo compiuta tutta la procedura di scambio di allegati scritti e di istruttoria, lo stralcio dell’intera causa è legittimo (II CCA 5 febbraio 1996 A. c. P.);
che nemmeno si può addebitare al comportamento del Pretore un formalismo eccessivo;
che infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno pacificamente confermato che i Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la reiezione in ordine della causa (Guldener, op. cit., p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 147);
che, analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se -come nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107); a meno che l’anticipo non avesse però lo scopo di un versamento simbolico destinato unicamente ad evitare dei ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo versamento non fossero stati comunicati alla parte (Poudret, op. cit., ibidem), ciò che tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie;
che quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 120.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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