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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.147
Data decisione, Autorità: 11.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00147
Lugano 11 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.71 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 20 marzo 1997 da
avv.
nei confronti di
ed __________ quest’ultima rappr. __________
intesa al deposito giudiziale, ai sensi dell’art. 458 CPC, di un conto bancario intestato all’istante a disposizione delle parti convenute che il Pretore, con decisione 2 maggio 1997, ha accolto.
Appellante la convenuta __________ ed il signor __________ i quali, con atto di appello 16 maggio 1997, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso che l’istanza di deposito venga respinta e l’importo di cui al conto bancario intestato all’avv. __________ venga liberato a loro favore.
Mentre l’avv. __________ con osservazioni 4 giugno 1997, postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato ed altrettanto fanno i signori __________ con le loro osservazioni del 19 giugno 1997.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Con scrittura privata 7 dicembre 1991 i coniugi __________ si sono impegnati a far trasferire in proprietà dei signori __________ una porzione di terreno, della quale a quel tempo avevano solo il possesso ed il godimento, finitimo a loro beni immobili di civile abitazione a __________ (I) che avevano venduto agli stessi signori __________. Nell’attesa del trasferimento di quel bene questi ultimi hanno depositato presso l’avv. __________ indicato quale fiduciario di entrambe le parti, la somma di Lit. 80 milioni con l’istruzione di liberare tale somma, comprensiva degli interessi nel frattempo maturati, alla parte venditrice contro consegna della documentazione attestante il trasferimento del bene oppure alla parte acquirente qualora entro il termine massimo di cinque anni il trasferimento del bene non fosse potuto avvenire per difetto dei venditori.
Con atto notarile 28 novembre 1996 il bene ha potuto essere regolarmente ceduto ai signori __________. Non è chiaro quando sia avvenuta la trascrizione della compravendita, se il 3 dicembre oppure il 13 dicembre 1996 rispettivamente se sia al proposito determinante l’iscrizione alla conservatoria oppure la trascrizione a catasto. Le parti convenute nell’istanza di deposito litigano al proposito e ne fanno questione determinante in punto a sapere a chi debba essere liberato l’importo depositato presso l’avv. __________ la scadenza del termine massimo di cinque anni prevista nell’accordo del 7 dicembre 1991 situandosi proprio tra le due contestate date.
Con l’istanza che ci occupa l’avv. __________ ha chiesto, di fronte all’incertezza attorno a chi debba essere liberata la somma di danaro a lui affidata, di poterla depositare ai sensi dell’art. 458 CPC. Il Pretore, con l’impugnato decreto, vi ha consentito mentre la parte __________ vi si oppone. Delle argomentazioni delle parti verrà detto, se necessario, nel seguito dell’esposizione di diritto.
Il deposito ai sensi dell’art. 458 CPC viene chiesto e deciso nella forma dei provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 CPC e questo rinvio riguarda unicamente il modo di procedere e non le condizioni per le quali è possibile adottare una misura provvisionale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 458 n. 2). Ne consegue la competenza del giudice ticinese, anche se le parti convenute nell’istanza di deposito non sono domiciliate in Ticino, per la disposizione dell’art. 377 cpv. 3 ed inoltre che i termini per appellare e per presentare le osservazioni all’appello sono ridotti a 10 giorni trattandosi di procedura sommaria (art. 308 e 314 CPC): l’appello e le osservazioni dell’avv__________ sono senz’altro tempestivi mentre le osservazioni della parte __________ che al proposito indica specificatamente di aver rispettato il termine di venti giorni, non lo sono con la conseguenza che tale atto non può essere preso in considerazione.
L’avv. __________ non ha convenuto, nella propria istanza, il signor __________, parte a pieno titolo con la moglie __________ delle pattuizioni di cui all’accordo del 7 dicembre 1991. Il signor __________ non ha però subito pregiudizio alcuno dal momento che appare quale appellante (per la facoltà di un terzo non parte alla procedura di prima istanza ma direttamente interessato a presentare appello cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 11) e di conseguenza ha potuto prendere ugualmente atto del provvedimento che pure lo concerne ed ha potuto ampiamente difendersi.
La posizione giuridica dell’avv. __________ nei confronti delle altre parti, con riferimento alle pattuizioni della scrittura privata del 7 dicembre 1991, è quella del depositario-sequestratario dell’art. 481 CO che recita: “Se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, quale sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti non potrà restituirla se non con il consenso degli interessati o dietro ordine del giudice”.
Tra le parti vi è contestazione sulla destinazione della somma depositata e, di conseguenza, mancando un loro comune consenso l’avv. __________ non può restituirla se non dopo decisione giudiziaria che deve vedere coinvolte le parti stesse e che gli è processualmente e materialmente estranea (OR-Koller, art. 480 n. 2). L’avv. __________ avrebbe quindi potuto legittimamente trattenere ancora la somma di danaro in attesa di una definitiva sentenza che risolvesse il contenzioso tra le parti senza con ciò poter essere ritenuto responsabile di alcunché.
Si pone però il problema della durata del deposito e quindi della fine del contratto che, nel caso concreto, potrebbe essere individuata nella scadenza dei cinque anni dalla firma della scrittura privata, ossia al 7 dicembre 1996. A quella data, per la stessa volontà delle parti, l’avv. __________ cessava la sua funzione di sequestratario. Non essendo i depositanti d’accordo sulla destinazione della cosa depositata si deve poter ritenere che, nei confronti del sequestratario, il quale ha chiaramente dichiarato di non più voler continuare in tale posizione e nemmeno è nella condizione di liberare la somma stante il contenzioso tra le parti e l’incertezza dei loro rapporti giuridici (a tale proposito va rilevato che la soluzione del problema giuridico riguardante la trascrizione del bene compravenduto compete al giudice del merito e non a quello del deposito), i convenuti si trovano nella stessa situazione di mora del creditore (art. 91 CO). Al sequestratario deve così essere concesso il diritto di provvedere al deposito giudiziale ai sensi dell’art. 92 CO (OR-Koller, art. 480 n. 4; Gautschi, Berner Kommentar, ad art. 480 n. 3c) come ha correttamente fatto il Pretore, pur con altre motivazioni, la cui decisione deve essere qui confermata.
Per i quali motivi
visti gli art. 91, 92 e 480 CO; 458 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 16 maggio 1997 di __________ e __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in.
tassa di giustizia Fr. 450.--
spese Fr. 50.--
Totale Fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere all’avv. __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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