AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.146
Data decisione, Autorità: 26.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00146
Lugano 26 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.4 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 12 dicembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’623.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e spese di parcheggio, domanda ridotta a fr. 11’603.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 aprile 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 15 maggio 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’603.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 30 giugno 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di essere stata incaricata dal convenuto nel 1988 dell’esecuzione dei lavori di restauro della di lui vettura VW Cabriolet.
L’importo di fr. 5’795.-- previsto con il preventivo del 2 marzo 1988 sarebbe stato superato per il motivo che solo in corso d’opera sarebbe stato possibile constatare il reale stato della vettura, maggiormente degradato rispetto al previsto, del che il convenuto sarebbe stato immediatamente avvisato.
Nel 1992 il convenuto sarebbe stato invitato a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’attrice, mentre in seguito gli sarebbero state inviate le fatture per i lavori e il posteggio della vettura, rimaste impagate e oggetto della presente causa per complessivi fr. 16’623.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 19 febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attrice avrebbe ingiustificatamente superato il preventivo senza peraltro compiere l’opera o avvisare che essa doveva costare più di quanto preventivato.
La pretesa mercede d’appaltatrice sarebbe pertanto del tutto ingiustificata, così come lo sarebbe la pretesa per il posteggio della vettura.
C. L’attrice in corso di causa ha ridotto la propria pretesa a fr. 11’603.-- oltre interessi.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi ed eccezioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto vincolante il preventivo del 2 marzo 1988, mentre non si potrebbe ritenere provato un successivo consenso del committente al suo superamento.
L’opera non sarebbe stata portata a termine, ma il convenuto il 23 dicembre 1993 (a quasi due anni dall’invio delle fatture contestate) avrebbe chiesto all’attrice la restituzione della vettura smontata, dal che si dovrebbe dedurre il suo recesso dal contratto ai sensi dell’art. 377 CO e il diritto dell’attrice al pagamento di quanto effettuato.
Il valore dell’opera dell’attrice, da valutare comunque entro i limiti del preventivo vincolante, sarebbe tuttavia inferiore agli acconti ricevuti, di modo che la richiesta mercede non sarebbe dovuta.
Anche la pretesa per il posteggio sarebbe priva di base contrattuale, così che la petizione risulterebbe del tutto infondata.
E. Con il gravame in rassegna l’attrice postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’603.-- oltre interessi.
L’istruttoria avrebbe dimostrato l’esecuzione di un lavoro di portata ampiamente superiore a quanto previsto dal preventivo, che non potrebbe pertanto essere ritenuto vincolante, visto oltretutto che il convenuto, regolarmente informato, aveva consentito alla sua modifica.
Sarebbe dovuto anche l’importo richiesto per il posteggio, trattandosi di una prassi usuale, adottata dalle carrozzerie anche nel caso, come quello di specie, di contestazioni comportanti lunghi periodi di giacenza del veicolo del committente.
F. Delle osservazioni 30 giugno 1997 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Da questa norma deriva da una parte che la mercede dell’appaltatore diviene esigibile solo con la consegna dell’opera (II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 30 aprile 1993 in re G. & Co/P. e G. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1153), e d’altra parte -indirettamente- che se l’opera non è completa non può essere consegnata al committente, con il che non è esigibile il diritto alla mercede (II CCA 3 aprile 1996 in re R./F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.).
La norma non ha tuttavia carattere imperativo.
Le parti sono perciò libere di stipulare accordi differenti, secondo cui l’opera deve essere pagata, del tutto o in parte, prima della sua consegna al committente (Gauch, opera citata, n. 1162 e segg.).
Ne consegue che nonostante il pagamento dei due primi acconti da parte del convenuto -uno di fr. 1’000.-- il 18 gennaio 1989 e uno di fr. 2’000.-- il 18 maggio 1989-, egli in assenza di un’esplicita pattuizione in tal senso (a prescindere da qualsiasi considerazione sul fondamento materiale di quelle pretese) non era tenuto né al versamento dell’ulteriore acconto di fr. 5’000.-- richiestogli il 17 ottobre 1991 (doc. C), né al pagamento della fattura dell’11 febbraio 1993 (doc. D).
3.1 Il Pretore nel giudizio impugnato ha stabilito che il contratto sarebbe cessato a causa della lettera 23 dicembre 1993 (doc. 4) con la quale il convenuto ha chiesto la restituzione della sua vettura smontata, ed ha perciò applicato l’art. 377 CO, attribuendo di conseguenza all’attrice il diritto alla mercede per i lavoro svolto nonché quello al risarcimento dell’eventuale danno.
Ovviamente l’attrice nel gravame (pag. 3) non contesta l’applicazione di detta norma, a lei favorevole, ma si limita a rilevare che in altra occasione il primo giudice aveva ritenuto che il contratto, sempre per recesso del committente, avesse preso termine il 22 novembre 1994.
3.2 La tesi del Pretore circa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 377 CO non può tuttavia essere condivisa.
Basta in effetti leggere attentamente la lettera 11 febbraio 1993 dell’attrice al convenuto (doc. D), alla quale era annessa la fattura di pari data, per capire che non si è trattato dell’invio di una fattura intermedia, pagata la quale l’attrice avrebbe ripreso l’esecuzione dell’opera, ma che con tale scritto l’appaltatrice manifestava l’evidente volontà di porre termine al rapporto contrattuale: nelle intenzione dell’attrice a tale lettera dovevano unicamente seguire il pronto pagamento della fattura annessa, e poi lo sgombero del materiale.
Ma anche se detta lettera non fosse stata a tal punto esplicita, dall’invio di una fattura intermedia facente seguito ad una richiesta di acconto rimasta inevasa il convenuto poteva in buona fede ritenere che senza il pagamento della fattura i lavori non sarebbero proseguiti, e questo a maggior ragione ritenuto il lunghissimo tempo trascorso dalla consegna della vettura.
Posto che, come già detto, in difetto di accordi in tal senso l’attrice non poteva legittimamente chiedere acconti o emettere fatture intermedie, il convenuto, senza bisogno di assegnare all’attrice un termine che si sarebbe rivelato inutile (art. 108 cifra 1 CO), aveva in tal caso la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso per la mora dell’appaltatrice, e in questo senso doveva essere semmai intesa la richiesta di restituzione della vettura (art. 107 cpv. 2 CO), e non nel senso di un recesso a cui applicare l’art. 377 CO.
3.3 Se ne deve pertanto concludere che è stata l’attrice, senza alcun valido motivo, a recedere dal contratto senza avere compiuto l’opera.
4.1 Un primo sostenibile punto di vista, rigoroso nella valutazione della mancata esecuzione contrattuale da parte dell’appaltatrice, consiste nella semplice considerazione secondo cui non essendo stata eseguita l’opera pattuita, l’attrice sopporta la conseguenza della propria inadempienza nel senso che nulla deve esserle corrisposto, con il risultato che essa perde così la remunerazione dei lavori preparatori da lei effettuati (in questa direzione: DTF 115 II 55).
Un secondo punto di vista, più indulgente nei confronti dell’artigiano ma riguardante il caso (non verificatosi) in cui è il committente a recedere dal contratto a seguito della mora dell’appaltatore, può essere quello di ritenere che la parte di opera eseguita deve essere sì rimunerata, ma solo nella limitata misura in cui essa può essere utilizzata dal committente (Gauch, opera citata, n. 687 e 688).
In entrambi i casi, differentemente da quanto accade sotto l’egida dell’art. 377 CO, non è l’appaltatore ma bensì il committente a poter vantare una pretesa di risarcimento danni nei confronti della propria controparte (art. 109 cpv. 2 CO; Gauch, opera citata, n. 689).
4.2 Volendo chiedersi se quanto eseguito dall’attrice è di qualche utilità per il convenuto, va da un lato ritenuto che egli ha consegnato una vettura integra e apparentemente in decorose condizioni (cfr. le foto di cui al plico doc. 29) per ritrovarsi 9 anni dopo con una serie di componenti smontate che, pur se in parte riverniciate, sono in quanto tali inutilizzabili, al punto da dover essere ritenute “lavoro preparatorio” nell’ambito del compimento dell’opera di restauro globale piuttosto che “parti d’opera” soggette a remunerazione.
E’ in questo senso innegabile che il risultato delle 150/170 ore di lavoro svolte dall’attrice (complemento alla perizia, risposta 4), oltre a essersi parzialmente degradato per il lungo tempo trascorso (perizia, pag. 4, risposta 2), necessita ancora di importanti lavori (verniciatura completa del veicolo e suo rimontaggio) con una spesa che il perito in maniera piuttosto ottimistica valuta in circa fr. 3’000.-- (perizia, pag. 11, risposta 8).
La possibilità per il committente di utilizzare il lavoro già svolto è perciò nella migliore delle ipotesi subordinata alla delibera di importanti lavori ad altro artigiano, mentre allo stato attuale delle cose quanto eseguito è di per sé inutilizzabile.
In simili circostanze un giudizio equitativo, quand’anche volto a favorire l’attrice potrebbe al massimo stimare in fr. 3’000.-- il valore per il committente (il che non equivale evidentemente al costo per l’appaltatrice e tanto meno alla mercede che essa ritiene dovuta), di modo che, come detto in ingresso, nulla è più dovuto per questo titolo dal convenuto, e questo anche adottando la soluzione giuridica più favorevole all’attrice tra quelle indicate al consid. 4.1.
La stessa attrice ha in effetti negato la natura contrattuale di siffatta pretesa, visto che dopo il silenzio della petizione -che nulla dice sul motivo del credito- essa con la replica ha specificato che il diritto le derivava dall’interruzione dei lavori causata dall’atteggiamento del convenuto (pag. 4).
Si tratterebbe perciò di una sorta di risarcimento del danno causato dalla permanenza della vettura nei locali dell’attrice, tesi espressamente confermata nell’appello (pag. 9).
Se non che, nessuna violazione contrattuale è ascrivibile al convenuto, così che la pretesa si rivela infondata già solo per questa ragione.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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