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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.144
Data decisione, Autorità: 29.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00144
Lugano 29 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.665 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 7 maggio 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento della dichiarazione 10 novembre 1988 con cui la convenuta ha receduto dai contratti di cui alle polizze 461850, 465761, 476356, 620.2371, e in via subordinata la condanna della convenuta al pagamento di fr. 61’715.-- a titolo di risarcimento del danno, domanda aumentata a fr. 303’289.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 59’311.10 oltre interessi;
In cui il Pretore con sentenza 17 aprile 1997 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 14 maggio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le sue domande del processo di prima sede;
Mentre la convenuta con osservazioni del 2 luglio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attrice, dopo essere rimasta vittima di un grave incidente della circolazione in data 31 gennaio 1983, il 1° giugno (polizza __________0), il 1° dicembre 1983 (polizze __________ e __________) e il 1° dicembre 1984 (polizza __________), cedendo alle insistenze dell’agente generale della convenuta avrebbe con lei stipulato quattro contratti di assicurazione, mentre la propria convalescenza e riabilitazione era ancora in corso, dato che essa necessitava di stampelle per la deambulazione.
Il 9 agosto 1988 l’attrice avrebbe subito un nuovo incidente stradale, evento in base al quale avrebbe potuto godere della copertura risultante dai predetti contratti che, inopinatamente, il 10 novembre 1988 sono stati disdetti dalla convenuta a seguito di una pretesa reticenza dell’assicurata.
Tale reticenza in realtà non sussisterebbe, avendo l’agente generale della convenuta conosciuto lo stato di salute dell’attrice all’epoca della stipula, così che tornerebbe applicabile l’art. 8 cifra 3 LCA e si dovrebbe inoltre ritenere l’abuso di diritto da parte della convenuta nell’invocazione della reticenza.
Da questa situazione discenderebbero in via principale la domanda di accertamento della nullità della disdetta 10 novembre 1988 dei predetti contratti d’assicurazione, e in via subordinata la condanna della convenuta ex art. 97 CO al risarcimento del danno causato all’attrice e consistente nel maggior costo che essa dovrebbe sopportare per stipulare analoghe assicurazioni che le permettano alla scadenza prevista, nel 1995, di usufruire della medesima copertura che essa avrebbe se i contratti non fossero stati rescissi, danno valutato in fr. 61’715.--.
B. Nella risposta dell’8 ottobre 1990 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’avvenuta prescrizione della pretesa, e sottolineando che la venuta in essere dei contratti sarebbe stata determinata unicamente dalle risposte fornite dall’attrice in occasione della visita medica presso il medico di fiducia della convenuta, nel corso della quale essa avrebbe sottaciuto la propria reale situazione e avrebbe risposto contrariamente a verità a parte delle domande sottopostele.
Sarebbe di conseguenza manifesta la reticenza dell’attrice e pertanto sarebbe giustificato il recesso dai contratti in questione, di modo che l’attrice nulla potrebbe pretendere, e non comunque l’inesistente danno da lei addotto.
Sarebbe per conto la convenuta ad essere creditrice dell’attrice delle prestazioni indebitamente erogatele, il tutto per fr. 59’311.30 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, ed ha per il resto integralmente ribadito le proprie tesi, aumentando inoltre con le conclusioni, sulla scorta delle risultanze peritali, la propria domanda subordinata a fr. 303’289.-- oltre interessi.
La convenuta ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che l’attrice avrebbe risposto in maniera erronea a numerose delle domande poste dall’assicuratrice riguardanti il suo stato di salute.
La situazione non muterebbe anche volendo imputare alla resistente quanto appreso dall’agente __________, trattandosi solo di una parte -segnatamente quella relativa all’incidente d’auto del gennaio 1983- delle informazioni sottaciute dall’attrice nelle proposte d’assicurazione.
Stante la reticenza dell’assicurata, questa non potrebbe pretendere nulla dalla convenuta, mentre la pretesa oggetto della di lei domanda riconvenzionale sarebbe caduta in prescrizione, dal che la reiezione di tutte le domande di giudizio delle parti.
E. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente le sue domande del processo di prima sede.
Il Pretore avrebbe erroneamente omesso di tenere conto delle reali e provate conoscenze dell’agente generale della convenuta __________ circa l’effettiva situazione di salute dell’attrice. Inoltre, avendo questi conosciuto le errate risposte date dall’attrice già al momento della sottoscrizione delle proposte, l’invocazione della pretesa reticenza sarebbe comunque tardiva.
F. Nelle osservazioni del 2 luglio 1997 la convenuta postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si tratta di argomentazione che non può tuttavia condurre all’accoglimento del gravame.
Il Pretore ha infatti chiaramente indicato che anche volendo prescindere dall’incidente del gennaio 1983 l’attrice non avrebbe potuto rispondere alle domande nei termini risultanti dalle proposte di assicurazione, poiché veniva comunque sottaciuta la situazione invalidante risalente all’incidente subito nel 1981 (consid. 10, pag. 7).
Tale calzante argomentazione del giudizio impugnato è però stata totalmente ignorata dalla ricorrente, che nulla ha addotto per contestare la propria reticenza relativa a fatti precedenti l’incidente del gennaio 1983, così che, in assenza di qualsivoglia censura, siffatta reticenza deve valere come acquisita anche in questa sede.
E’ perciò unicamente a titolo abbondanziale che si osserva che alla luce dei doc. 8 e 9 (per l’esistenza di precedenti contratti con altre compagnie, per l’avvenuta erogazione di prestazioni e, conseguentemente, per l’esistenza di precedenti situazioni di incapacità lavorativa), e del doc. 11 (per l’esistenza del diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 31 luglio 1982), le indicazioni fornite dall’attrice nelle proposte di assicurazione ed in occasione degli esami medici sono false anche ammettendo che essa era autorizzata a non tenere conto nelle proprie affermazioni delle conseguenze dell’incidente del gennaio 1983, che riteneva essere noto all’agente generale della convenuta.
Vero è invece, secondo gli atti, che la convenuta ha appreso della reticenza dell’attrice relativa alle di lei condizioni fisiche prima dell’incidente del gennaio 1983 solo dopo la ricezione del doc. 9, ricevuto il 17 ottobre 1988, ed in seguito dei doc. 8 e 11.
Del resto, la stessa parte attrice ha eccepito la pretesa tardività della denuncia della reticenza solo per quanto riguardante l’errata indicazione della professione (replica, pag. 8) e l’incidente del gennaio 1983 (pag. 9 e 10), passando anche in questo caso sotto silenzio i rilevanti fatti concernenti le sue condizioni di salute prima di quella data.
Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 6’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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