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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.136
Data decisione, Autorità: 30.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00136
Lugano 30 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.89 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 25 novembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 349’925.60 oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
E ora sull’eccezione della convenuta di carenza di legittimazione attiva di __________ eccezione che il Pretore con sentenza 17 aprile 1997 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 29 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre __________ con osservazioni del 16 giugno 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione in rassegna __________ e __________ hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 349’925.60 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore in relazione ad un contratto da lei sottoscritto nel 1991 con __________ e __________ (doc. A) e avente per oggetto le opere da capomastro necessarie alla costruzione di un complesso abitativo sul fondo n.
B. Nella risposta del 31 maggio 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di __________. Questi dedurrebbe infatti il proprio diritto dalla cessione doc. L, ma la stessa sarebbe sottoscritta unicamente da __________ e sarebbe perciò inefficace, trattandosi di diritto di cui i titolari potevano disporre unicamente in comune.
Con la replica la parte attrice ha osservato che __________ avrebbe sottoscritto il contratto solo in qualità di subappaltatrice di __________ e che un eventuale consorzio esistito tra quelle parti sarebbe stato sciolto con assunzione di attivi e passivi da parte di __________ così come risulterebbe dalla convenzione 11 febbraio 1994 doc. O.
Sarebbe pertanto __________ possedere la legittimazione attiva, così che tale parte dovrebbe essere dimessa dalla lite, mentre __________ sarebbe pienamente legittimato nella qualità di cessionario di __________
In duplica la convenuta ha eccepito di falso il doc. O e ha sostenuto che la desistenza di __________ comporterebbe un’illecita mutazione dell’azione, ma che comunque __________ fonderebbe il proprio asserito diritto su di una cessione nulla.
C. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che tra __________ e __________ non sarebbe mai sorto un rapporto di società semplice in relazione all’appalto in questione, non potendosi sostenere il contrario sulla scorta del doc. O (eccepito di falso dalla convenuta e ritirato dall’attrice), con il che risulterebbe valida la cessione di credito in favore di __________ di cui al doc. H.
Non provata risulterebbe poi la tesi, addotta dalla convenuta in corso di causa, di una pregressa cessione del credito in favore di UBS, non essendovi agli atti evidenza documentale di tale cessione.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere la sua eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Il Pretore, in sintesi, avrebbe negato a torto l’esistenza di una società semplice tra __________ __________ e __________, e pure a torto avrebbe negato l’esistenza della pregressa cessione del credito a __________, risultante dalla deposizione __________
E. Delle osservazioni 16 giugno 1997 di __________, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Trattandosi di requisito per la proponibilità materiale dell’azione, e quindi di esame di diritto federale, il suo esame deve essere effettuato d’ufficio (DTF 96 II 123 e segg.; II CCA 8 maggio 1995 in re V./H.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 18), così che l’invocazione del relativo vizio -riservato il caso dell’abuso di diritto- può essere effettuata in qualunque stadio della causa, anche in sede di appello (II CCA 22 novembre 1994 in re M./A. SA).
2.1 Se la società semplice non sussiste, così come deciso dal Pretore, è pacifico che non vi è motivo per dubitare della legittimazione attiva di __________, tesi che del resto neppure l’appellante afferma, di modo che la questione non deve essere ulteriormente approfondita.
2.2 Ma anche se si volesse ammettere che è esistita una società semplice composta da __________ e __________ si dovrebbe comunque ritenere, contrariamente all’opinione dell’appellante, __________ era legittimato a procedere come attore nella presente causa.
2.2.1 Infatti, anche volendo per un momento aderire alla tesi della convenuta secondo cui la cessioni di credito in favore di __________ doc. H/L sarebbero viziate per non essere state sottoscritte da tutti i soci della società semplice, ovvero per la mancanza della firma di __________, tale mancanza risulterebbe sanata dal fatto che __________ ha accettato di procedere nella presente causa con un allegato di petizione comune a quello del cessionario __________ così da doversi necessariamente ritenere la di lei ratifica all’avvenuta cessione di credito (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 17 ad art. 164 CO).
2.2.2 In secondo luogo, non è per nulla vero che la cessione sottoscritta da uno solo dei soci della società semplice è inefficace agli occhi di un terzo di buona fede.
Infatti, secondo l’art. 543 cpv. 3 CO si presume che ogni socio al quale sia conferita l’amministrazione possieda la facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi, mentre l’art. 535 cpv. 1 CO stabilisce, salvo diversa decisione della società, che in concreto non risulta, che la facoltà di amministrare spetta a tutti i soci, così che si dovrebbe all’atto pratico ritenere che agli occhi dei terzi la cessione è validamente intervenuta con la sola __________, e che la mancanza della firma dell’altro socio non costituisce un problema sostanziale di validità della cessione, ma un problema interno alla società in cui uno dei soci ha abusato del proprio (agli occhi dei terzi valido) potere di rappresentanza (Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, § 8, n. 52, pag. 207).
Di conseguenza, a mente di questa Camera la deposizione del liquidatore __________ così come formulata e senza esplicite precisazioni sulla relazione del teste con l’asserita cessione, non assurge ancora a prova certa della cessione medesima.
Non può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dalla parte appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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