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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.134
Data decisione, Autorità: 02.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00134
Lugano 2 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.61 della Pretura della giurisdizione di Blenio, promossa con petizione 21 aprile 1993 da
contro
__________ rappr. dall'avv. ____________________rappr. dall'avv. ____________________rappr. dall'avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 1’338’132.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente ad atto illecito;
E ora sulla decisione 17 aprile 1997 con cui il Pretore ha dato atto alle parti dell’annullamento dell’ordinanza del 17 febbraio 1993 (recte: 17 settembre 1993), o comunque del fatto che essa era superata dall’ordinanza 10 febbraio 1997, con la quale è stato fissato ai convenuti un nuovo termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta;
Appellanti gli attori, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 25 aprile 1997 chiedono l’annullamento del querelato giudizio;
Appello sul quale i soli convenuti __________ si sono espressi, postulando nei rispettivi memoriali di osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 21 aprile 1993 gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 1’338’132.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente all’uccisione in data 25 aprile 1992 di __________, marito di __________ e padre degli altri attori;
che con ordinanza 26 aprile 1993 l’attore ha assegnato ai convenuti un termine di 30 giorni per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 21 maggio 1993 il Pretore ha accordato una prima proroga del termine di risposta a __________ __________ e __________ __________ fissandolo al 28 giugno 1993;
che con ordinanza 10 settembre 1993 il termine per la presentazione della risposta è stato prorogato al 13 ottobre 1993 per __________
che con ordinanza 17 settembre 1993 il Pretore ha assegnato il termine di grazia di cui all’art. 169 CPC agli altri quattro convenuti;
che con ordinanza 28 settembre 1993 il Pretore ha sospeso la causa per il motivo che la CCRP il 15 settembre 1993 ha annullato la sentenza resa il 4 dicembre 1992 dal Consiglio per i minorenni in odio della convenuta __________
che il 10 febbraio 1997 il Pretore ha riattivato la procedura, fissando ai convenuti un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 12 febbraio 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il termine per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 26 febbraio 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il termine per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 4 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il termine per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 7 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il termine per la presentazione della risposta;
che con ordinanza 25 marzo 1997 il Pretore ha prorogato di 30 giorni a __________ il termine per la presentazione della risposta;
che con decisione 17 aprile 1997, emanata per evitare eventuali contestazioni sul diritto delle parti di contestare i fatti della petizione, il Pretore ha dato atto alle parti del fatto che l’assegnazione del termine di grazia avvenuta il 17 settembre 1993 era da ritenere superata dalla successiva evoluzione degli avvenimenti -e segnatamente dalla sospensione della procedura e dalla sua riattivazione mediante assegnazione di un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione della risposta-, così che si giustificava di annullare formalmente l’ordinanza che aveva assegnato il termine di grazia;
che con l’appello del 25 aprile 1997, con richiesta di assistenza giudiziaria, gli attori postulano l’annullamento della decisione impugnata, che a mente loro costituirebbe decreto per il fatto che essa è motivata e sottoscritta dal Pretore e dal Segretario, ritenendo perentorio e improrogabile il termine di grazia e censurando l’atteggiamento del Pretore e dei convenuti, che di fatto impedirebbero agli attori di ottenere giustizia;
che nei rispettivi memoriali di osservazioni, con richiesta di assistenza giudiziaria, __________ chiedono che l’appello sia dichiarato irricevibile oppure respinto;
Considerato
in diritto
che il fatto che una decisione sia motivata o che essa rechi la firma del Pretore e del segretario non depone ancora per la sua natura di decreto, sia per il fatto che anche l’ordinanza può necessitare di motivazione (art. 286 cpv. 3 CPC), che soprattutto per il motivo che la natura di una decisione si determina in base alle sue caratteristiche sostanziali e non sulla scorta dell’apparenza formale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 93-94, n. 1; II CCA 31 maggio 1995 in re K./K.);
che per l’art. 94 cpv. 1 CPC le ordinanze sono quei provvedimenti mediante i quali il giudice disciplina il procedimento;
che l’assegnazione da parte del giudice di un termine per il compimento di un atto processuale è sicuramente un provvedimento destinato a disciplinare il procedimento ai sensi di detta norma;
che il giudice ha la facoltà di modificare le ordinanze già emesse (art. 95 cpv. 2 CPC);
che l’atto con cui ciò avviene è a sua volta un’ordinanza (cfr. il titolo marginale all’art. 95 CPC);
che all’atto pratico, come rettamente indicato nel provvedimento impugnato, l’assegnazione del termine di grazia a quattro dei convenuti del 17 settembre 1993 era già stata superata dall’assegnazione di un nuovo termine di risposta di 30 giorni contenuta nell’ordinanza 10 febbraio 1997 che ha riattivato la causa;
che gli attori non hanno sollevato obiezioni all’ordinanza 10 febbraio 1997;
che a ben vedere l’atto qui impugnato è privo di una reale valenza di decisione, in quanto si limita a prendere atto della situazione che si è già venuta a creare con l’ordinanza 10 febbraio 1997, che ha di fatto modificato la precedente ordinanza 17 settembre 1993;
che in ogni caso l’atto impugnato è anch’esso un’ordinanza e non un decreto, trattandosi di decisione destinata unicamente a disciplinare il procedimento;
che le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC) e che pertanto l’appello degli attori è irricevibile;
che in quanto tale esso era evidentemente privo di possibilità di successo, così che la richiesta di assistenza giudiziaria degli attori deve essere disattesa (art. 157 CPC);
che questioni di economia processuale giustificano di prescindere dalla riscossione della tassa di giustizia e delle spese della procedura di appello;
che gli attori devono per contro essere gravati di ripetibili in favore dei convenuti che hanno presentato osservazioni all’appello, ai quali dovrà inoltre essere accordata l’assistenza giudiziaria;
che comunque, stante la facilmente riconoscibile irricevibilità del gravame, si giustifica di commisurare le ripetibili di appello alla limitata prestazione necessaria a segnalare il vizio del gravame;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 aprile 1997 di __________, __________ e __________ è irricevibile.
II. La domanda di assistenza giudiziaria degli appellanti è respinta.
III. Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese della procedura d’appello. Gli attori, con vincolo di solidarietà, rifonderanno complessivi fr. 150.-- a __________ e uguale importo a __________ a titolo di ripetibili di appello.
IV. La domanda di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio, dedotte le ripetibili, dell’avv.
V. La domanda di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio, dedotte le ripetibili, dell’avv.
VI. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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