AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.125
Data decisione, Autorità: 01.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00125
Lugano 30 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.879 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 18 agosto 1986 da
____________________rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30’308.85 oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera, domanda aumentata a fr. 51’736.05 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione (presentando altresì una domanda riconvenzionale, ritirata in corso di causa) e che il Pretore con sentenza 24 marzo 1997 ha accolto per fr. 20’975.50 oltre interessi;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 28 aprile 1997 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 42’588.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 27 maggio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori hanno appaltato alla convenuta nel 1984 l’edificazione di una casa unifamiliare sul fondo n. __________di __________ contro una mercede forfetaria di fr. 405’000.--.
Ad opera eseguita, la convenuta il 7 giugno 1985 ha emesso una fattura di fr. 409’324.50, in cui alla mercede forfetaria di fr. 405’000.-- ha aggiunto una richiesta di fr. 25’664.50 per opere supplementari, e ha dedotto gli acconti ricevuti di fr. 402’000.-- e fr. 21’340.-- per prestazioni effettuate dagli attori medesimi, con un saldo di fr. 7’324.50 in favore dell’impresa.
B. Con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta la pagamento di fr. 30’308.85 oltre interessi, ritenendo che essa abbia fatturato degli aumenti di mercede eccessivi (solo fr. 14’780.-- sarebbero riconosciuti a tal titolo), abbia bonificato troppo poco ai committenti (fr. 24’438.85 sarebbe l’esatto valore del loro lavoro), e debba vedersi imputare un minor valore di almeno fr. 23’650.-- per i difetti dell’opera.
C. La convenuta nella risposta e riconvenzionale del 23 marzo 1987 si è opposta alla petizione, eccezion fatta per complessivi fr. 3’100.--, confermando per il resto la correttezza della propria fatturazione e contestando qualsivoglia responsabilità per difetti dell’opera.
Gli attori rimarrebbero pertanto debitori del saldo di fr. 4’224.50 della fattura a suo tempo emessa, somma richiesta in via riconvenzionale.
D. Gli attori hanno in seguito aumentato la propria pretesa a fr. 51’736.05 oltre interessi, mentre la convenuta l’ha riconosciuta limitatamente a fr. 5’298.20, e ha inoltre ritirato la domanda riconvenzionale.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto regolato dalle norme SIA, ha ritenuto che la pretesa per supplementi della convenuta sarebbe fondata limitatamente a fr. 14’153.80 e che la somma da bonificare agli attori per le opere da loro stessi eseguite andrebbe aumentata di fr. 793.50. L’opera fornita dalla convenuta presenterebbe inoltre numerosi difetti, la cui eliminazione richiederebbe una spesa di fr. 15’995.80.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 20’975.50 oltre interessi.
F. Con l’appello gli attori postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 42’588.-- oltre interessi.
Il Pretore avrebbe male valutato la situazione al riguardo dei problemi sorti per il rifugio e in relazione ai problemi costituiti dalle infiltrazioni, riconoscendo agli attori in entrambi i casi importi inferiori a quelli necessari all’eliminazione dei difetti.
G. Delle osservazioni 27 maggio 1997 della convenuta, che conclude per la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Sulla questione del rifugio
In replica (pag. 8 e 9), essi hanno confutato le giustificazioni addotte dalla ditta convenuta, ma non hanno lamentato altri difetti e non hanno aumentato la loro richiesta.
Dopo avere chiesto ed ottenuto la restituzione in intero per l’adduzione di nuovi fatti e prove (cfr. la sentenza 24 marzo 1994 di questa medesima Camera), nelle conclusioni la pretesa per il rifugio è stata definitivamente fissata in fr. 15’298.-- (pag. 7) sulla base delle argomentazioni di cui al punto 3.2.3 a-c (pag. 5):
l’esecuzione del rifugio, poi non omologato dal Dipartimento militare cantonale, avrebbe comportato spese supplementari di fr. 5’978.--;
per trasformare il rifugio non omologato in una normale cantina occorrerebbero ulteriori fr. 4’520.--;
la svalutazione totale dell’edificio sarebbe uguale a questi costi più la tassa sostitutiva di fr. 4’800.--;
per un totale appunto di fr. 15’298.--, ritenuto comunque che in via subordinata veniva richiesto almeno l’importo di fr. 4’400.--, pari al costo degli interventi necessari a rendere omologabile il rifugio (pag. 5 e nota 26 a pag. 7).
Il Pretore ha riconosciuto agli attori i fr. 4’400.-- di quest’ultima posizione, e con l’appello viene riproposta la pretesa di fr. 15’298.--.
In altri termini, nelle intenzioni delle parti la mercede forfetaria per la costruzione della casa deve includere la soluzione della questione del rifugio di protezione, senza che al committente abbiano ad insorgere aggravi supplementari per questo motivo (II CCA 30 settembre 1996 in re S./V.).
2.1 Stante questa premessa, non può essere condivisa la decisione del Pretore di concedere agli attori unicamente i fr. 4’400.-- indicati dal perito per l’esecuzione di alcuni interventi, mediante i quali il rifugio, a mente del perito, potrebbe superare il collaudo delle autorità cantonali.
In primo luogo lo stesso perito si esprime in termini condizionali, dal che si deduce che l’effettuazione delle riparazioni in questione non assicura l’ottenimento del nullaosta dell’autorità competente.
In secondo luogo la stessa autorità, come rettamente osservano gli appellanti, esclude la possibilità di rendere conforme il locale alle prescrizioni in materia, e comunque -e ciò è decisivo- la questione è superata dal fatto che è stato corrisposto il contributo sostitutivo, con il che gli attori non sono più tenuti ad avere un rifugio conforme alle norme, spettando al comune di Curio l’onere di predisporre il necessario per gli occupanti della casa in questione (doc. II).
Agli attori va perciò risarcito l’importo di fr. 4’800.-- pagato a titolo di contributo sostitutivo per ottenere l’esenzione dall’obbligo di realizzare un rifugio omologato.
2.2 Sarebbe però errato anche riconoscere agli attori, come da loro richiesto, sia i fr. 4’400.-- per la sistemazione del rifugio che i fr. 4’800.-- del contributo sostitutivo.
Infatti, una volta pagato il contributo sostitutivo non vi è più l’esigenza di procedere a quegli interventi segnalati dall’Ufficio tecnico cantonale delle costruzioni di protezione civili (annesso al doc. 12) né a qualsiasi altro, non costituendo i difetti segnalati un reale vizio di costruzione dello stabile, ma unicamente delle lacune ai fini del superamento del collaudo da parte dell’autorità, problema che però non si pone più.
2.3 Infondata è altresì la richiesta di fr. 4’520.-- per trasformare il locale in questione in una cantina, essendo la stessa priva di qualsiasi base contrattuale: dovendosi ammettere che la convenuta con il pagamento del contributo sostitutivo libera gli attori dai loro obblighi relativi al rifugio, mettendo oltretutto a loro libera disposizione un locale che altrimenti avrebbe avuto destinazione vincolata a solo rifugio, non si vede per quale motivo essa dovrebbe addossarsi i costi di una riconversione ad esclusivo e ingiustificato beneficio degli attori.
2.4 Pure ingiustificata è la richiesta di fr. 5’978.-- che, a mente degli attori, costituirebbe un maggior costo di costruzione (conclusioni, pag. 5): vero è semmai che fr. 5’978.-- rappresentano il costo di costruzione del rifugio, ovvero quella somma che sarebbe stata a loro carico se il rifugio fosse stato realizzato nel rispetto della procedura e delle norme materiali per la sua costruzione.
Il costo supplementare è piuttosto costituito dai fr. 4’800.-- spesi per ottenere l’esenzione dall’obbligo alla realizzazione del rifugio, ed infatti tale costo è stato accollato agli attori, che però non possono pretendere altro.
Le censure relative al rifugio risultano perciò fondate limitatamente a fr. 400.--.
Sulla questione delle infiltrazioni
Contrariamente all’opinione degli appellanti, la correzione riguarda proprio la questione delle infiltrazioni e non quella del rifugio, prova ne è l’indicazione data dal perito stesso, che a pag. 2 del predetto complemento 15 ottobre 1991 rinvia esplicitamente alle pag. 6 e 7 del complemento 19 luglio 1990, dove si trova appunto la calcolazione della precedente indicazione di fr. 16’836.50.
Le obiezioni dei convenuti sull’argomento sono perciò ingiustificate.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ma in misura così ridotta da non giustificare il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore, e da giustificare invece che ai ricorrenti siano accollati tutti i costi della procedura di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 aprile 1997 __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 24 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
La ditta __________, è condannata a pagare a __________ e __________, fr. 21’375.50 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 1986.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________ o;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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