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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.124
Data decisione, Autorità: 11.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00124
Lugano 11 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. EF.97.294 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con petizione 5 febbraio 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di inesistenza del debito ai sensi dell’art. 85a LEF che il Pretore, con sentenza 16 aprile 1997, ha stralciato dai ruoli caricando la tassa di giustizia di Fr. 2’500.- e le ripetibili per Fr. 4’000.- alla parte attrice.
Appellante la stessa parte attrice la quale, con atto di appello 25 aprile 1997, chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso che le stesse siano addebitate alla parte convenuta mentre quest’ultima, con osservazioni 22 maggio 1997, chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il convenuto __________ ha fatto spiccare, il 21 novembre 1996, dall’UE di Lugano un precetto esecutivo nei confronti dell’attrice __________, allora domiciliata a __________, per l’importo di 7 milioni di franchi;
che il 5 febbraio 1997 l’attrice, nel frattempo trasferitasi a __________ nel Cantone __________, ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione ai sensi dell’art. 85a LEF intesa a far accertare l’inesistenza del debito portato dal precetto esecutivo e quindi all’annullamento dell’esecuzione;
che il convenuto, con risposta 20 febbraio 1997, ha chiesto la reiezione della petizione per incompetenza territoriale della Pretura di Lugano - dal momento che il foro dell’esecuzione al momento dell’introduzione della causa non era più quello dell’esecuzione (__________) ma invece quello di __________ - e perché, al momento dell’introduzione della petizione, la procedura esecutiva non era più pendente essendo stata nel frattempo ritirata e quindi mancava il presupposto per l’avvio di una causa di quel genere;
che, con lettera 25 marzo 1997, l’attrice ha chiesto di stralciare la causa perché effettivamente priva di oggetto ed ha postulato l’attribuzione di ripetibili poiché la promozione della causa era stata originata dal comportamento della controparte e l’esito della stessa sarebbe stato a lei favorevole;
che, con la decisione impugnata, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli ed ha attribuito spese e ripetibili all’attrice ritenendola interamente soccombente per il fatto che già al momento dell’introduzione della petizione la causa era priva di oggetto, l’annullamento della procedura esecutiva essendo intervenuto qualche giorno prima;
che, in parziale accoglimento dell’appello, la decisione su spese e ripetibili del Pretore non può essere condivisa;
che, nel caso di specie, torna applicabile la disposizione per la quale il giudice, se concorrono giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
che infatti la causa era destinata a sicuro insuccesso, non solo perché l’esecuzione era stata nel frattempo ritirata, ma perché l’eccezione di incompetenza territoriale era chiaramente da accogliere poiché il giudice competente a decidere è quello del foro dell’esecuzione al momento dell’introduzione dell’azione e non, se l’escusso, ha cambiato domicilio, quello del tribunale dove l’esecuzione è stata introdotta (come avviene per l’azione di disconoscimento dopo il rigetto provvisorio dell’opposizione: cfr. ZBJV 1974, 520; IICCA 25 aprile 1996 in re H. c. G. AG);
che però se l’attrice fosse stata messa a conoscenza della dichiarazione di ritiro dell’esecuzione da parte del convenuto non avrebbe evidentemente avviato la procedura;
che tale mancanza di informazione non può esserle addebitata quando la petizione è del 5 febbraio 1997 e la cancellazione dell’esecuzione è avvenuta il 3 febbraio precedente senza che l’UE provvedesse a dargliene tempestiva comunicazione e, ciò che più importa, senza che il convenuto, che sapeva dell’intenzione dell’attrice di inoltrare la causa di disconoscimento, le avesse inviato almeno copia della richiesta di annullamento formulata all’UE già il 31 gennaio 1997;
che il comportamento delle parti come sopra riassunto giustifica quindi che nessuna abbia a beneficiare di indennità ripetibili per un procedimento che un minimo di attenzione, esigibile da entrambe, avrebbe dovuto evitare;
che tale conclusione comporta anche l’attribuzione in parti uguali delle spese di giudizio di prima e di seconda sede;
Per i quali motivi
visti l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
In parziale accoglimento dell’appello 25 aprile 1997 __________ il dispositivo 2. della sentenza 16 aprile 1997 del Pretore di Lugano, sez. 5 viene così modificato:
La tassa di giustizia in Fr. 2’500.- è posta a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
La tassa di giustizia della procedura d’appello in Fr. 380.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 400.-), già anticipati dall’appellante sono a carico delle parti per metà, compensate le indennità ripetibili d’appello.
Intimazione a : -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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