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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2014.1
Data decisione, Autorità: 08.01.2014, CEF
Titolo: Fallimento. Presupposti per annullare la dichiarazione di fallimento non adempiuti
Incarto n. 14.2014.1
Lugano 8 gennaio 2014 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 10 ottobre 2013 da
RE 1
contro
CO 1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’11 dicembre 2013 (inc. SO.2013.4202) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a far tempo da giovedì
12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 23 dicembre 2013 ne postula l’annullamento;
premesso che a controparte il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'220.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 13 novembre 2013 la convenuta ha asserito di non contestare il credito in oggetto e di essere intenzionata a farvi fronte entro 90 giorni.
C. Con decisione dell’11 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo la convenuta sostiene che l’importo totale indicato sull’estratto delle sue esecuzione sarebbe errato e che, una volta corretto l’estratto, intende saldare gli importi sospesi.
Considerando
in diritto:
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
A proposito dell’estratto delle esecuzioni della reclamante, il cui importo totale non sarebbe corretto, va osservato che è compito dell’escussa comunicare all’Ufficio esecuzione l’eventuale pagamento di esecuzioni effettuato direttamente ai creditori.
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va solamente confermato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Di conseguenza è confermato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico della massa fallimentare.
Notificazione a:
-,; -;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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