AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.115
Data decisione, Autorità: 18.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.97.00115
Lugano 18 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato- sul ricorso per nullità 23 aprile 1997 presentato da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 26 marzo 1997 del collegio arbitrale composto dai signori avv. __________ presidente, avv. __________ e avv. __________, pronunciato nella vertenza che oppone alla ricorrente il
__________ rappr. dall'avv. __________
ricordato come, dopo la presentazione del ricorso per nullità e la decisione di concedere al medesimo effetto sospensivo, la stessa società ricorrente ha chiesto e ottenuto la sospensione della causa in vista di una soluzione extragiudiziale (ordinanza 26 maggio 1997);
preso atto dell'istanza di riattivazione del processo, concretizzatasi in data 24 marzo 1999 con il ripristino del termine per presentare osservazioni al ricorso;
lette le osservazioni 23 aprile 1999 con cui il convenuto postula la reiezione del ricorso;
considera
in fatti e in diritto:
La presente vertenza arbitrale si fonda su una pattuizione concernente la definizione di qualunque divergenza che dovesse sorgere tra le parti in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto 26 novembre 1974, chiamato "contratto di locazione", ma avente per oggetto (pacificamente) l'affitto di una cava. Si tratta della cava di granito -denominata Africa- di proprietà del __________, ceduta sulla base del contratto in esame alla __________ per il suo esercizio a un canone iniziale di fr. 5'000.- annui. L'affitto, fissato inizialmente per un periodo di dieci anni a far tempo dal 1. giugno 1972, poteva essere tacitamente rinnovato per altri cinque anni, salvo disdetta notificata con un preavviso di tre mesi (doc. A).
Dopo una prima disdetta per motivi gravi, notificata all'affittuaria dal __________ il 28 dicembre 1988 (che non ha avuto seguito a dipendenza dell'esito di una vertenza giudiziale estranea al presente contenzioso), l'amministrazione patriziale ha inviato all'attrice un'ulteriore disdetta di data 20 dicembre 1989 per la scadenza del 31 dicembre 1992 (doc. B). A quel momento l'affittuaria di trovava in liquidazione concordataria. L'intenzione di sciogliere il contratto per la fine del 1992 veniva espressa almeno in altre due occasioni: in particolare con lo scritto 12 dicembre 1990 del patrocinatore del patriziato (doc. G) e con lo scritto 19 dicembre 1991 dell'amministrazione patriziale (doc. H).
Con la procedura arbitrale __________ ha chiesto l'accertamento della continuazione oltre il 31 dicembre 1992 del contratto d'affitto poiché mai validamente disdetto; subordinatamente ha postulato la proroga del medesimo per ulteriori cinque anni. Il __________ si è opposto alla petizione e ha presentato domanda riconvenzionale intesa all'accertamento della fine del contratto per la data indicata.
Il collegio arbitrale ha respinto gli argomenti dell'attrice: sia quello secondo cui la disdetta notificatale il 20 dicembre 1989 non sarebbe valida a dipendenza del fatto che essa si trovava allora in liquidazione concordataria (concordato con abbandono dell'attivo), i cui effetti sarebbero equiparati a quelli del fallimento; sia quello secondo cui la stessa controparte avrebbe dimostrato di non considerare valida quella disdetta, notificandone una successiva, ovvero il 12 dicembre 1990. In particolare, il lodo impugnato, ammettendo che il concordato con abbandono dell'attivo comporta conseguenze analoghe al fallimento, ha considerato che nel caso concreto ciò non si è verificato: infatti già nel corso del 1989 la società aveva chiesto e ottenuto dal pretore la revoca del concordato; fatto rilevante ben oltre la circostanza che al momento della notifica della disdetta il giudizio pretorile non fosse ancora cresciuto in giudicato. In merito alla pretesa "nuova" disdetta (1990), il collegio giudicante nega che possa essere intesa come tale, ma esclusivamente come conferma della prima. Respinge la domanda di protrazione del contratto, rimproverando all'attrice di non aver agito tempestivamente, ossia -in virtù delle norme transitorie all'entrata in vigore del nuovo diritto della locazione- non avendo formulato la stessa domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme.
Delle osservazioni al ricorso si dirà, se necessario, nel seguito.
Il ricorso in esame si fonda sull'art. 36 lett. f CIA, considerando che il lodo impugnato è arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. A questa Camera compete pertanto esclusivamente di vagliare se il lodo è inficiato d'arbitrio per i motivi addotti dal ricorrente, tenuto conto in particolare che il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura d'arbitrio. In altre parole, l'autorità di ricorso può distanziarsi dalla soluzione dell'arbitro solo se la stessa appare insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (cfr. in particolare l'art. 3 cpv. 3 del Decreto legislativo di applicazione del CIA del 17 febbraio 1971 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
Comunque, la circostanza secondo cui, al momento del ricevimento della disdetta, il 20 dicembre 1989, de jure -come sottolinea la ricorrente- essa si trovasse ancora in procedura di concordato, non può aver impedito al locatore di disdire validamente il contratto d'affitto, allora pacificamente in essere con l'affittuaria. Nessuna norma positiva lo vieta, né la ricorrente pretende il contrario. D'altra parte, si volesse considerare l'opinione degli arbitri contraria a principi generali della vigente legislazione, potrebbe bastare l'osservazione che le evocate analogie tra il concordato con abbandono dell'attivo e il fallimento dipendono esclusivamente dal fatto che entrambi gli istituti del diritto esecutivo portano a una liquidazione (totale o parziale) del patrimonio del debitore (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 446; Amonn K., Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1993, § 53, N. 16). Per il resto il concordato, fino alla sua chiusura, resta pur sempre un mezzo procedurale tendente in grandi linee piuttosto al risanamento che alla liquidazione dell'esistenza economica del debitore (Amonn, op. cit., § 53, N. 6). Se questa indicazione di principio è meno calzante per il concordato con abbandono dell'attivo che per altre forme di concordato, non si può dimenticare che la cessione dell'attivo non dev'essere sempre totale a seconda del contenuto del concordato (Gilliéron, op. cit., p. 448); che -comunque- anche in questo tipo di concordato resta aperta la possibilità, verificatasi nel caso concreto, della revoca su istanza del debitore quando possa dimostrare il ritiro delle insinuazioni da parte dei creditori (Amonn, op. cit., § 56, N. 10); e che la procedura di realizzazione è caratterizzata da una certa flessibilità: basti pensare alla possibilità di trasferimento degli attivi ceduti a un altro soggetto di diritto (Amonn, op. cit., § 55, N. 17). Da ultimo, a sostegno delle conclusione arbitrali, può ancora essere ricordato che, proprio contrariamente a quanto accade in sede di fallimento, le limitazioni all'attività e quindi all'esercizio dei diritti civili del debitore posto al beneficio di un concordato non sono generiche, ma previste puntualmente ed esclusivamente dalla legge per ogni stadio della procedura: in particolare per quanto concerne la moratoria e successivamente la liquidazione. Esse sono comunque dettate dal principio del vincolo generale al concordato (Amonn, op. cit., § 55, N. 6).
Nel concreto, la ricorrente non pretende di essere stata impedita da una norma di legge a ricevere validamente la disdetta dell'affitto: d'altra parte, la circostanza secondo cui quell'atto giuridico è stato inviato al liquidatore della società, signor __________ (doc. B), basta a prudentemente soddisfare ogni esigenza formale al proposito, tenuto conto dei compiti generali attribuiti dalla legge al liquidatore e a quello particolare di rappresentare la massa in giudizio (art. 316d vLEF).
In virtù di questi principi informativi la censura ricorsuale in esame non merita accoglimento, in particolare poiché non adempie i presupposti richiesti dalla legge per l'annullamento di un lodo arbitrale.
La seconda censura presuppone una manifesta errata applicazione dell'art. 295 cpv. 1 vCO secondo il quale, nel caso di fallimento dell'affittuaria, l'affitto cessa con la dichiarazione di fallimento. Sennonché non esiste nessuna indicazione secondo cui la stessa norma (tuttora presente nel CO all'art. 297a) debba essere applicata per analogia al concordato con abbandono dell'attivo. A dire il vero, in questa sede la ricorrente si limita a sostenere l'avvenuta tacita pattuizione di un nuovo contratto "considerate le analogie tra i due istituti". Infatti, la dottrina non parla di applicazione analogica di norme di legge, ma esclusivamente di effetti generali simili sui contratti del debitore; riconosce invece l'esistenza di problemi particolari che non possono essere risolti genericamente, in specie laddove il legislatore ha formulato norme valide soltanto in caso di fallimento, così come l'art. 295 cpv. 1 vCO (Gilliéron, op. cit., p. 449-450).
Per quanto poi concerne l'interpretazione della lettera 12 dicembre 1990 dell'allora patrocinatore del patriziato, può senz'altro essere fatto riferimento al principio del libero apprezzamento delle prove di cui gode il giudice (art. 90 CPC). Infatti, anche in virtù della sola lettera del documento in esame (cui si richiama la ricorrente), non si può considerare arbitraria l'affermazione degli arbitri secondo cui con quello scritto il patriziato non ha considerato decaduta e inefficace la precedente disdetta. Basti leggerne il primo capoverso: "... il contratto d'affitto 26 novembre 1974 non Vi verrà più rinnovato alla sua scadenza e la disdetta 28 dicembre 1988 e successive restano efficaci ed in vigore" (doc. G). Che poi, al fine di togliere "ogni equivoco" sulla permanente volontà del locatore di rescindere il contratto, l'avv. __________ abbia voluto connotare il suo scritto anche come "nuova disdetta" (doc. G, ultimo capoverso) può senza difficoltà assumere carattere cautelativo; non però a dipendenza del tema della presente vertenza, ossia della validità o no della disdetta datata 1989, ma semmai della situazione conflittuale di allora dove la volontà di disdire l'affitto da parte del patriziato si fondava su un complesso di motivi, così come esposto nell'istanza di sfratto 14 aprile 1989 (doc. 5), mentre l'affittuaria esprimeva ripetutamente la volontà di rinnovare (rispettivamente di rinegoziare) il rapporto d'affitto (doc. E e F). Nemmeno questa censura può pertanto trovare accoglimento.
A titolo abbondanziale può ancora essere osservato che, a buona ragione gli arbitri -e coerentemente con le loro conclusioni- non hanno esaminato l'eccezione di nullità, ribadita in questa sede, delle pretese disdette dell'affitto, contenute negli scritti 12 dicembre 1990 e 19 dicembre 1991. Comunque, l'avessero fatto, avrebbero dovuto giungere alla conclusione che nullità non esiste poiché l'art. 298 cpv. 2 CO (esigenza formale della disdetta a mezzo di modulo ufficiale) si applica esclusivamente all'affitto di locali d'abitazione o commerciali, concetto nel quale nemmeno la ricorrente pretende esplicitamente di far rientrare la cava di granito Africa (cfr. al proposito DTF 124 III 108; SJZ 1998, 141; II CCA 19.9.1993 in re S. / Comune di M.; II CCA 26.2.1996 in re G. / R. e successiva conferma I Corte civile TF 5.9.1996; Higi, in Comm. di Zurigo, art. 253-274g CO, N. 87, nonché art. 253a-253b CO, N. 8, 9, 22 e 29).
A ben vedere, la ricorrente non impugna la decisione arbitrale di respingere anche la domanda di proroga dell'affitto. Essa infatti si limita a censurare formalmente l'applicazione delle norme transitorie indicate dal lodo poiché la disdetta del 1989 era superata dagli eventi e quindi inoperante. Comunque conclude che quella domanda era stata formulata solo a titolo subordinato, mentre "essenziale" è la validità del contratto, ossia la mancata disdetta del medesimo.
Non v'è pertanto nessun motivo per accogliere il presente ricorso per nullità. La decisione sulle conseguenze pecuniarie della procedura segue la soccombenza della ricorrente.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC ,a LTG e la TOA
pronuncia:
Il ricorso per nullità 23 aprile 1997 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'500.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre al __________ la somma di fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione al collegio arbitrale e per esso a suo presidente, avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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