AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.114
Data decisione, Autorità: 04.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00114
Lugano 4 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa OA.97.158 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 marzo 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
E ora sulla domanda cautelare degli attori pedissequa alla petizione, che hanno chiesto che venga fatto ordine all’Ufficio dei registri di Lugano di annotare sul fondo n. __________ di __________ di proprietà del convenuto una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 CC, dalla quale risulti che è pendente una causa volta al riconoscimento del diritto di proprietà degli attori su una superficie di mq 111 di detta particella come indicato dal piano di mutazione n. __________ del 1° aprile 1993 del geometra revisore ing__________;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con decreto 7 aprile 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 aprile 1997 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre gli istanti con osservazioni del 2 maggio 1997 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 4 marzo 1997 gli attori sostengono di avere stipulato con __________, precedente proprietario del fondo __________di __________, un contratto di cessione immobiliare per cui __________ si impegnava alla cessione in loro favore di 111 mq di quel fondo in cambio della costruzione, ad uso del fondo __________ di un muro di sostegno e di un accesso veicolare sul contiguo fondo n. __________di loro proprietà, e della concessione di un diritto di passo su tale accesso in favore del fondo 181 medesimo (doc. C).
Ritenendo di avere adempiuto all’accordo in questione, gli attori ne chiedono l’adempimento al convenuto, acquirente del fondo n__________e subentrato negli obblighi dello stipulante __________
B. Con la petizione gli attori hanno presentato una domanda cautelare, chiedente l’iscrizione a Registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre che dia avviso dell’esistenza di una causa volta al riconoscimento del loro diritto di proprietà sullo scorporo di terreno in questione.
Questo per evitare che in corso di causa il fondo venga alienato a terzi, che acquistando il fondo in buona fede vanificherebbero irrimediabilmente la loro pretesa.
C. All’udienza di discussione del 21 marzo 1997 il convenuto si è opposto all’istanza, adducendo l’inadempienza degli istanti, che avrebbero costruito un muro di sostegno brutto ed instabile e che non avrebbero pavimentato la strada di accesso da loro realizzata. Stante tale inadempienza, il convenuto avrebbe dichiarato di recedere dal contratto di cessione, così che la pretesa degli attori sarebbe infondata e quindi, nell’ottica dell’azione provvisionale, priva di possibilità di esito favorevole.
Nemmeno sarebbe dato il requisito dell’urgenza e della necessità di prevenire un danno altrimenti non riparabile, mentre sarebbe semmai il convenuto a subire un grave danno per l’adozione del richiesto provvedimento, così che si giustificherebbe, in tale denegata ipotesi, di subordinarlo alla prestazione di una cauzione in contanti di fr. 380’000.--.
D. Nel giudizio impugnato il Pretore, ritenendo date le premesse per la sua adozione, ha ammesso la richiesta degli istanti, rifiutando tuttavia di subordinarla alla cauzione richiesta dal convenuto.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che in sostanza ribadisce la contestazione dell’esistenza delle premesse per la pronuncia del richiesto provvedimento cautelare e l’esigenza di eventualmente subordinarlo alla prestazione di una cauzione- e di quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Secondo la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza e il notevole pregiudizio (Rep. 1975, pag. 253). La ricorrenza di tali requisiti deve essere esaminata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 376, n. 4).
L’estremo dell’urgenza è dato soltanto quando esista un’impellente necessità di togliere gravi inconvenienti la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Rep. 1949, pag. 350; 1975, pag. 253).
Il requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile (Rep. 1934, pag. 372; 1949, pag. 350; 1983, pag. 273).
E’ del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda provvisionale, il giudice deve esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep. 1949, pag. 350).
Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente (Rep. 1975, pag. 253). L’ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (DTF 97 I 486; Rep. 1991, pag. 411; II CCA 28 luglio 1995 in re A. SA/S., 17 aprile 1992 in re A./B. e G.).
L’obiezione non è giustificata, in quanto il convenuto a torto deduce dalla precedente inazione degli istanti l’inesistenza dell’urgenza, mentre vero è che gli istanti non hanno finora agito nonostante la situazione di urgenza, il che non può però essere opposto loro con successo (cfr. Rep. 1985, pag. 316 cons. 4.1 in fine).
E’ in effetti di meridiana evidenza che in assenza di annotazione a registro fondiario gli istanti sono in qualsiasi momento esposti alla perdita definitiva della possibilità di ottenere la parte del fondo del convenuto stabilita dal contratto doc. C in conseguenza delle norme sull’acquisto in buona fede della proprietà immobiliare da parte di un eventuale terzo che dovesse comperare il fondo dal convenuto (art. 973 cpv. 1 CC).
L’attualità di questa evenienza è del resto indirettamente confermata dallo stesso convenuto laddove censura la scarsa commerciabilità residua del fondo gravato dal provvedimento cautelare (appello, pag. 8), dal che l’ovvia constatazione del fatto che l’ipotesi dell’alienazione del fondo è tenuta in reale considerazione dal convenuto, e questo a maggior ragione se si pensa che si tratta di un terreno inedificato (doc. B) sul quale il convenuto ovviamente non risiede e sul quale egli nemmeno afferma di volere costruire.
Sulla questione della gravità del pregiudizio, in concreto per sua natura irreparabile, il gravame è del tutto silente (cfr. il punto 11 a pag. 6), così che la questione non merita in questa sede particolare approfondimento. In ogni caso risulta già dal principio legale della pubblicità del RF.
Sul tema del fumus boni iuris il convenuto a giusta ragione riconosce l’invalso principio secondo cui è sufficiente che l’istante renda verosimile la parvenza del fondamento della propria azione (appello, punto 12a, pag. 6), ma a torto egli sostiene che, di riflesso, tale requisito dovrebbe essere negato qualora egli riuscisse a rendere verosimile il fondamento delle sue eccezioni difensive (ibidem).
Le due cose non sono in effetti da confondere: può in effetti ben essere ammesso che l’istante renda verosimile il fondamento delle proprie ragioni, e che nel contempo il resistente fornisca eguale verosimiglianza delle sue tesi liberatorie. In tal caso, contrariamente all’opinione del convenuto, il provvedimento cautelare (stanti evidentemente le altre premesse) dovrà comunque essere concesso, potendosi e dovendosi il giudice limitare all’esame del “fumus boni iuris” delle argomentazioni del richiedente.
Nel caso concreto è innegabile che quanto richiesto dall’istante nell’azione di merito risulta con chiarezza da un contratto in forma notarile le cui obbligazioni sono state fatte proprie dal qui convenuto. E’ ben vero che il convenuto asserisce la successiva decadenza di quegli accordi, ma a questo stadio della causa ben può limitarsi la decisione sulla provvisionale a constatare che in base a detto contratto il fondamento dell’azione dell’istante è almeno verosimile.
La richiesta -che in prima sede era addirittura di fr. 380’000.-- in contanti- ha infatti manifestamente carattere vessatorio, non potendosi neppure evincere con certezza dalle affermazioni dell’appellante quale sarebbe l’evento dannoso per cui ci si vuole così premunire.
In prima sede egli ha sostenuto che l’accoglimento delle domande degli attori nella causa di merito priverebbero il fondo del convenuto di ogni accesso, e così di tutto il suo valore, ma l’argomentazione, oltre ad essere totalmente irrilevante poiché riferita al merito e non alla misura cautelare, è manifestamente falsa, prevedendo il noto contratto l’obbligo per gli attori di realizzare un accesso e di concedere un diritto di passo.
Non contenendo l’appello migliori argomentazioni sul tema -se non la nuova, ma irricevibile doglianza relativa alla diminuita commerciabilità del fondo- non può che seguirne la conferma del pronunciato pretorile anche su questo punto.
Ne consegue la reiezione del gravame, del tutto infondato nel suo complesso e la cui decisione rende priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo ivi contenuta.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 21 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere agli istanti complessivi fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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