AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.113
Data decisione, Autorità: 27.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00113
Lugano 27 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1384 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 5 settembre 1997 da
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’459.50 oltre interessi al 18%;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 marzo 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 aprile 1997 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con le osservazioni del 26 maggio 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel novembre del 1992 __________ e il convenuto hanno richiesto all’attrice il rilascio di una carta di credito aziendale “__________ ”, destinata ad essere utilizzata dal convenuto, dipendente dell’altra richiedente, nell’ambito delle proprie mansioni professionali.
La richiesta è stata controfirmata dal convenuto (doc. 2).
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’459.50 oltre interessi al 18%, importo relativo alle fatture impagate conseguenti all’utilizzo della carta di credito in questione.
A norma delle condizioni approvate dal convenuto all’atto della richiesta della carta, questi si sarebbe costituito debitore solidale con la datrice di lavoro per ogni debito risultante dall’uso della stessa.
Stante il mancato pagamento da parte della __________ il debito dovrebbe pertanto essere rimborsato dal convenuto.
C. Nella risposta del 30 ottobre 1995 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando di avere inteso assumere i debiti della datrice di lavoro con la richiesta della carta di credito, assunzione peraltro espressamente vietata dalle norme sul contratto di lavoro.
La clausola in questione sarebbe insolita e perciò inefficace.
L’attrice avrebbe inoltre tenuto un comportamento sleale ai sensi della LCSl, mentre il tasso di interesse richiesto sarebbe ampiamente eccessivo.
D. Il Pretore nel giudizio qui impugnato ha negato che la clausola di responsabilità contestata dal convenuto sia inusuale, dal momento che essa figurerebbe nei contratti proposti ai clienti per le carte di credito aziendali da altri istituti di primaria importanza.
Nemmeno si potrebbe ritenere che la clausola sia nascosta, visto che essa figura su entrambi i lati del doc. A, o che essa non sia chiara, dati la posizione e la formazione del convenuto.
Stante la validità dell’assunzione di debito in via solidale, ne conseguirebbe l’accoglimento della petizione per capitale ed interessi, richiesti nella misura prevista nel regolamento di cui al doc. A.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non vi è contestazione sul fatto che il motivo del credito dedotto in causa -ammesso nel suo ammontare in capitale- risiede nel mancato pagamento di fatture relative all’utilizzo da parte del convenuto di una carta di credito aziendale “__________ ” rilasciata su richiesta congiunta della datrice di lavoro __________ e del convenuto (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1) e intestata ad entrambi.
L’attrice deduce la responsabilità del convenuto per l’importo scoperto in primo luogo per la sua espressa accettazione della frase del modulo di richiesta situata proprio sopra l’indicazione dei suoi dati personali, sotto ai quali egli ha apposto la propria firma (doc. A a fronte; doc. 2, pag. 1), e che recita:
“Wir erklären, vom Inhalt des rückseitig aufgeführten __________ Reglements Kenntnis genommen zu haben und die darin enthaltenen allgemeinen Bedingungen zu akzeptieren. Wir verpflichten uns, solidarisch mit obengenannter Firma, dass ein jeder der Inhaber einer __________ wird, sämtlichen Verpflichtungen, die durch Verwendung der eigenen Karte entstehen, nachkommt.”
Non vi può essere dubbio sul fatto che l’attrice proponendo il suddetto testo, e il convenuto accettandolo, hanno inteso concludere un cosiddetto “Sicherungsvertrag”, ovvero un accordo in virtù del quale il convenuto avrebbe in qualche modo dovuto rispondere personalmente per l’uso della carta di credito aziendale.
A tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione del convenuto di obbligarsi solidarmente con la propria datrice di lavoro: stante il chiaro testo della clausola sottoscritta, non è consentito alcun percorso interpretativo nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione (DTF 111 II 284).
Secondo l’art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale.
La causa dell’obbligazione solidale assunta dal convenuto va ricercata nel suo rapporto contrattuale con l’altra obbligata __________ E’ in effetti pacifico che l’appellante non aveva interesse alcuno al rilascio della carta di credito, che per lui costituiva in sostanza un semplice strumento di lavoro: non era infatti previsto che egli ne dovesse trarre un personale beneficio, né il fatto di prestarsi ad essere contitolare della carta di credito gli era in qualche maniera retribuito, mentre a questo stadio della causa è pacifico che le spese effettuate hanno riguardato unicamente la datrice di lavoro (giudizio impugnato, consid. 7; deposizione __________).
Del resto, trattandosi di una carta di credito aziendale ben si può ammettere che la banca attrice sia stata cosciente (o avrebbe in buona fede dovuto esserlo) che essa sarebbe stata utilizzata esclusivamente, o almeno in misura preponderante, quale forma di pagamento di spese inerenti l’attività aziendale, e non invece per spese private del dipendente (Keller, Kreditkarten, Zurigo, 1981, pag. 30), di modo che l’assunzione solidale da parte del dipendente degli impegni derivanti dall’uso della carta veniva in definitiva ad essere una garanzia prestata dal dipendente per impegni del datore di lavoro.
Questo è sicuramente il caso per l’accordo intercorso tra il convenuto e la sua datrice di lavoro che ha condotto il convenuto a sottoscrivere la richiesta di rilascio della carta di credito, accordo con cui il dipendente ha in pratica assunto il rischio di dovere sopportare costi aziendali della sua datrice in misura, superiore al suo stesso salario, di fr. 10’000.-- al mese prima (doc. A, pag. 1), ed in seguito in conseguenza dell’innalzamento del limite di credito addirittura di fr. 20’000.-- al mese (doc. 14).
Trattandosi di nullità assoluta (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, Berna, 1997, pag. 103; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 2 ad art. 327a CO), la stessa non è sanabile da un eventuale contrario accordo tra le parti del contratto di lavoro -dal che l’inutilità menzionare l’art. 327a cpv. 3 CO nel novero delle norme di cui agli art. 361 e 362 CO, risultandone l’inderogabilità già dalla sua stessa natura (Streiff/von Kanael, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 9 ad art. 327a CO)- ma soprattutto -e ciò è decisivo per la presente causa- essa non è solamente costitutiva di un’eccezione personale del dipendente nei confronti della datrice di lavoro, come tale non opponibile al creditore dell’obbligazione solidale (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 306), ma è invece costituiva di un’eccezione personale del convenuto nei confronti della creditrice, radicata nella nullità dell’obbligazione medesima da lui stipulata (Von Thur/Escher, ibidem; Keller, opera citata, pag. 201 e 201), eccezione che l’attrice deve in concreto lasciarsi imputare.
Non essendo ammissibile la situazione per cui il dipendente deve farsi carico dei costi connessi allo svolgimento dei propri compiti, ne discende la nullità della pattuizione tra datrice e dipendente che ha condotto alla firma della clausola di solidarietà, nullità opponibile all’attrice ai sensi dell’art. 145 CO.
Ne conseguono perciò l’accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese di fr. 250.-- sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 3’200.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.____________________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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