AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.111
Data decisione, Autorità: 22.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00111
Lugano 22 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.150 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 10 ottobre 1995 da
__________) rappr. dall'avv. __________ a
contro
__________) rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’344’832.35 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale, eccezione che il Pretore con decreto 11 marzo 1997 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 2 giugno 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 10 ottobre 1995, proposta anche contro __________ di __________ quale debitrice solidale fino a concorrenza di fr. 1’100’000.-- oltre interessi, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’344’832.25 oltre interessi in conseguenza di malversazioni che essa avrebbe effettuato al riguardo di somme di denaro spettanti all’attrice in conseguenza della successione di __________ marito della convenuta.
B. La convenuta nella risposta del 19 aprile 1996 ha tra l’altro eccepito la competenza territoriale del giudice adito.
Contrariamente all’affermazione dell’attrice, che in petizione l’ha indicata come già in __________, ed ora di ignota dimora, essa sarebbe domiciliata in __________ a __________, foro al quale essa doveva essere convenuta.
C. L’attrice in replica ha giustificato la competenza della Pretura di Locarno in base all’art. 5 cifra. 3 della Convenzione di Lugano, che offrirebbe al procedente la possibilità di valersi del foro del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso.
Con la duplica la convenuta ha invocato il foro generale del domicilio del convenuto di cui all’art. 2 della Convenzione di Lugano, mentre l’art. 5 cifra 3 invocato dall’attrice sarebbe inapplicabile.
In data 11 marzo 1996 l’attrice ha ritirato la petizione nei confronti della convenuta __________
D. Nel decreto impugnato il Pretore ha respinto l’eccezione rilevando che la natura dell’azione, di carattere delittuale o quasi-delittuale, giustificherebbe l’applicazione dell’art. 5 cifra 3 ConvLug, a giusta ragione invocato dalla procedente, dal che la competenza della Pretura adita.
E. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’eccezione.
Il Pretore avrebbe misconosciuto che la fattispecie non ha un reale carattere internazionale, essendo le parti entrambe cittadine germaniche ivi domiciliate, e perciò ragioni di economia processuale avrebbero suggerito l’utilizzo del foro naturale in luogo di quello speciale della convenzione.
La stessa attrice avrebbe del resto inteso valersi del foro naturale della convenuta, e solo dopo avere appreso che essa non era domiciliata a Locarno ha invocato la ConvLug, con attitudine che non meriterebbe protezione alcuna.
In ogni caso il Pretore avrebbe ammesso a torto l’applicabilità dell’art. 5 cifra 3 ConvLug, dovendosi ammettere nella specie unicamente l’esistenza di un’eventuale (ma ovviamente denegata) responsabilità contrattuale della convenuta.
Sarebbe infatti esistito tra le parti un rapporto di mandato, in virtù del quale la convenuta disponeva di una procura sul conto bancario dell’attrice presso il __________ di __________o, così che non sarebbe corretta l’impostazione giuridica data dal Pretore, secondo cui l’azione si fonderebbe su supposte violazioni da parte della convenuta ai propri doveri di esecutrice testamentaria del marito, e avrebbe perciò carattere delittuale o quasi-delittuale.
F. Delle osservazioni 2 giugno 1997 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Delle eccezioni previste dalla convenzione a questo principio è nella specie oggetto di discussione quella di cui all’art. 5 cifra 3 ConvLug, secondo cui il convenuto domiciliato in uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente in materia di delitti o quasi-delitti avanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
2.1 Essa rileva che il Pretore medesimo ha manifestato nel giudizio impugnato dei dubbi circa il carattere internazionale della vertenza (dubbi tuttavia risolti in favore dell’applicabilità della convenzione), e sostiene che tali dubbi sarebbero “più che fondati” (appello, punto 2, pag. 4).
La critica all’atto pratico si esaurisce tuttavia in questa apodittica affermazione, e rimane così priva di conseguenze, non essendo dato di sapere dal gravame il motivo per cui il Pretore avrebbe risolto tali dubbi in maniera erronea.
La convenuta si limita in pratica su questo punto a richiamare l’art. 59 CF, senza tuttavia spiegare per quale motivo la decisione del Pretore (e di riflesso il medesimo art. 5 cifra 3 ConvLug) sarebbe lesivo della norma costituzionale, e a ribadire il fatto che entrambe le parti sono cittadine germaniche ivi domiciliate, il che però non comporta l’inapplicabilità della convenzione ma ha semmai conseguenze dal profilo del diritto applicabile.
2.2 Ugualmente infondato è il richiamo al preambolo della convenzione, nell’intento di sostenere che in concreto con la sua applicazione non ne verrebbero raggiunti gli scopi di facilitazione dell’esame e della decisione delle vertenze con una procedura rapida.
L’affermazione è in effetti fine sa se stessa, dal momento che dal puro profilo dell’economia procedurale risulterebbe senza dubbio molto più semplice e rapido proseguire nella presente causa, che ha superato lo stadio dello scambio degli allegati introduttivi, piuttosto che iniziarne un’altra ex novo in __________.
2.3 Anche il rimprovero della convenuta all’atteggiamento processuale dell’attrice rimane privo di conseguenze.
L’applicabilità della convenzione, che costituisce diritto federale, non dipende infatti dalla sua invocazione a un dato stadio della procedura, dovendosi piuttosto ammettere la sua applicazione d’ufficio da parte del giudice (art. 87 CPC), né si può ritenere abuso di diritto nella condotta processuale dell’attrice -come sembra suggerire la convenuta- per il solo motivo che essa ha dovuto modificare l’impostazione giuridica della propria richiesta a dipendenza di circostanze di fatto relative al domicilio della convenuta che in precedenza non le erano note.
La nozione di “delitto” o “quasi-delitto” ai sensi della norma non va intesa secondo i canoni dell’uno o dell’altro diritto nazionale, ma costituisce, come rettamente osserva il Pretore, un concetto autonomo da interpretare in maniera estensiva, tenendo presenti il sistema e gli obiettivi della convenzione (Schwander, Gerichtszuständigkeiten im Lugano-Uebereinkommen, in: Das Lugano-Uebereinkommen, San Gallo, 1990, pag. 73 e 74; Mercier/Dutoit, L’Europe judiciaire: les conventions de Bruxelles et de Lugano, Basilea, 1991, pag. 57);
In concreto non occorre tuttavia addentrarsi più di tanto nella sistematica della convenzione o nell’interpretazione dei limiti e delle distinzioni dell’azione quasi-delittuale da quella contrattuale, dal momento che la fattispecie posta dall’attrice a base della richiesta di giudizio ha carattere marcatamente delittuale, al punto -se rispondente a verità- di costituire illecito penale nella forma dell’appropriazione indebita.
Se dovesse infatti risultare dall’istruttoria che la convenuta senza autorizzazione ha effettivamente prelevato denaro da un conto bancario intestato all’attrice e di sua pertinenza senza riversarle il corrispettivo, si dovrebbe necessariamente ammettere, almeno dal profilo civile, una fattispecie risolvibile secondo i principi della responsabilità aquiliana.
Contrariamente all’opinione dell’appellante, la natura delittuale dell’azione in questione non dipende dall’esistenza di un eventuale rapporto contrattuale tra le parti.
Se infatti la convenuta ha agito unicamente in qualità di esecutrice testamentaria del marito (e come tale autorizzata ad operare sui di lui conti bancari) il suo agire è valutabile unicamente dal profilo dell’illecito.
Ma anche se si volesse ammettere, come afferma la convenuta, che le parti erano legate da un rapporto di mandato, conferito dall’attrice alla convenuta, nulla muterebbe nel carattere illecito dell’agire di quest’ultima, così che l’attrice potrebbe comunque decidere di procedere nei suoi confronti per causa delittuale invece che con un’azione contrattuale.
Ne consegue perciò, anche nell’ipotesi dell’esistenza di un contratto di mandato, la competenza della Pretura adita, che dovrà però limitarsi alla disamina dell’azione in quanto fondata sull’illecito della resistente, prescindendo invece dalla decisione al riguardo di eventuali concorrenti pretese contrattuali (Schwander, opera citata, pag. 75).
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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