AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2016.55
Data decisione, Autorità:
04.10.2016, CEF
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia dichiarato irricevibile per mancanza di traduzione in italiano
Incarto n.
15.2016.55
Lugano
4 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 5 luglio 2016 da
RI
1
in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
in data 5 luglio 2016 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un
ricorso per denegata giustizia (“Beschwerde
wegen Rechtsverweigerung”) contro l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona;
che
il 13 luglio 2016 il presidente della Camera ha trasmesso d’ufficio il ricorso
all’UE perché, previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il
ricorso in italiano, si determini sulla censura di denegata giustizia e
trasmetta l’incarto alla Camera non appena possibile;
che,
in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 15
luglio 2016 l’UE ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere
alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di
scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che
entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta;
che
di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF
15.2009.97 del 15 settembre 2009);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Notificazione
a
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster