AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.110
Data decisione, Autorità: 11.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00110
Lugano 11 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria EF. 96.1030 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 1° aprile 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha proposto a giudizio la seguente domanda:
“1. La petizione è accolta,
Conseguentemente viene accertata l’inesistenza del credito riconosciuto a __________, __________
Conseguentemente il credito iscritto alla posizione no. 88 della graduatoria viene stralciato.
Viene di conseguenza fatto ordine all’ufficiale dell’Ufficio fallimenti del distretto di Lugano di rettificare in tal senso la graduatoria nel fallimento __________.”
Domanda avversata dalla convenuta __________ che ha postulato la reiezione della petizione, mentre la convenuta __________ ha accettato di essere stralciata dalla graduatoria in quanto non titolare del credito;
Il Pretore con sentenza 2 aprile 1997 ha parzialmente ammesso la petizione, stralciando __________ dalla graduatoria e riducendo il credito di __________ da fr. 5’148’234.57 a fr. 4’977’399.--. La tassa di giustizia di fr. 20’000.-- è stata accollata per 13/20 all’attrice, per 5/20 a __________ e per 2/20 a __________. L’attrice è altresì stata condannata a pagare a __________ fr. 9’500.-- per ripetibili, mentre __________ è stata condannata a rifondere all’attrice fr. 4’000.-- di indennità;
Appellanti tutte le parti, seppure limitatamente al giudizio su spese e ripetibili:
l’attrice chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso di ripartire la tassa di giustizia tra le due convenute e di condannarle a rifonderle complessivi fr. 9’500.-- per ripetibili;
le convenute postulano invece l’accollo dell’intera tassa di giustizia all’attrice, la sua condanna alla rifusione a __________ di fr. 136’626.-- di ripetibili, e l’esenzione di __________ dall’obbligo di rifondere ripetibili all’attrice, o in subordine la riduzione dell’indennità a fr. 2’980.--;
Appelli avversati dai rispettivi memoriali di osservazioni, che concludono per l’integrale reiezione delle pretese avversarie;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 25 marzo 1996 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________ Le convenute vi figurano alla posizione 88 dei crediti chirografari per l’importo di 5’148’234.57, mentre l’attrice vi figura alla posizione 103, sempre dei creditori di ultimo rango, per fr. 4’527’204.91.
B. Con la petizione l’attrice contesta che il credito delle convenute sia di spettanza di entrambe, sostenendo che, se del caso, solo una di esse ne sarebbe titolare.
Quo al credito medesimo, relativo a contratti leasing, lo stesso sarebbe di molto inferiore a quanto notificato su basi unilaterali ed eccessivamente favorevoli alle creditrici.
C. Nella risposta del 15 aprile 1996 le convenute hanno ammesso l’imprecisione della notifica quo alla titolarità del credito, che spetterebbe alla sola __________ mentre sull’entità dello stesso esse hanno respinto ogni addebito, confermando appieno le cifre di cui alla loro notifica.
D. In sede di conclusioni le parti hanno concordemente indicato in fr. 4’977’339.-- il credito spettante a GE Capital AG.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha preso atto dell’accordo delle parti circa la titolarità e l’ammontare del credito contestato, ed ha per il resto attribuito gli oneri di causa in base alla preponderante soccombenza dell’attrice nei confronti di __________ e dell’integrale soccombenza di __________, emersa peraltro già solo allo stadio dello scambio degli allegati introduttivi.
F. Delle argomentazioni dei rispettivi appelli - incentrati sul riparto delle spese di giustizia e delle ripetibili e sull’ammontare di queste ultime- come pure dei memoriali di osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
G. Il 25 agosto 1997 è stato depositato lo stato di riparto del fallimento __________, documento acquisito agli atti d’ufficio da questa Camera in applicazione dell’art. 322 CPC, che prevede un dividendo del 3,1283% per i creditori di prima classe, e di conseguenza nessun dividendo per i creditori chirografari.
Considerato
in diritto:
Permane invece litigiosa la questione, che sarà risolta più avanti, di chi, e se del caso in quale misura, debba farsi carico di questo importo.
Siffatta quantificazione non può essere condivisa: in realtà, nonostante il tenore letterale dell’art. 11 lit. c CPC che si presta in effetti ad essere inteso in tal senso, il reale valore di causa dell’azione di contestazione della graduatoria non corrisponde a quello nominale del credito, ma semmai a quello dell’aumento del dividendo che spetterà alla parte che ha promosso la contestazione per effetto dell’azione medesima (II CCA 18 luglio 1995 in re W. AG/Cantone Ticino, 28 marzo 1995 in re M./M.; 8 agosto 1997 in re B./B., consid. 10).
L’assenza di dividendo per la quinta classe significa infatti che il valore economico della lite è uguale a zero. Ne consegue che la determinazione delle ripetibili dovrà avvenire unicamente in base a parametri orari (art. 10 cpv. 1 TOA).
4.1 L’indicazione di 6 ore quale dispendio orario per sollevare con successo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti di __________ non è stata esplicitamente contestata dall’attrice e vale perciò anch’essa per acquisita.
4.2 __________ contesta invece l’indicazione di 14 ore fatta dal Pretore, e afferma per sua parte un dispendio di tempo di 70 ore (appello, punto 10, pag.6).
La censura è parzialmente fondata, se si considera che __________ ha dovuto condurre l’intera procedura di prima sede, il che ha comportato la presentazione dei due allegati introduttivi, nei quali ha dovuto dimostrare il fondamento del proprio credito sulla base di contratti leasing assai complessi, la partecipazione all’udienza preliminare, ad una successiva udienza per l’audizione di due testimoni e al dibattimento finale, con presentazione di conclusioni scritte.
Questa Camera valuta in circa 30 ore il tempo medio necessario per svolgere con la necessaria diligenza queste incombenze, dato che viene pertanto posto a base del computo delle ripetibili in luogo di quello ritenuto dal Pretore.
4.3 Nessuna delle parti ha infine contestato la retribuzione oraria di fr. 350.-- computata dal Pretore.
5.1 __________ esclude una propria soccombenza per il fatto di essere stata dimessa dalla lite, il che sarebbe a ben vedere assimilabile a desistenza della parte attrice.
La tesi è ai limiti del temerario.
E’ infatti di meridiana evidenza che, a prescindere dai termini tecnici impropriamente adottati, __________ ha avuto un ruolo marginale nella lite unicamente perché essa ha prontamente ammesso di non essere creditrice della fallita. Essa è quindi di principio soccombente, così come rettamente ritenuto dal Pretore.
L’attrice ritiene che tale soccombenza sia integrale per il motivo che questa controparte si è vista privare dell’intero credito da lei insinuato, il che è per principio esatto. Essa disattende però nel proprio gravame che l’accertamento di tale integrale soccombenza non ha richiesto sforzi particolari al Pretore e a lei medesima, il che giustifica sia l’accollo di solo una ridotta frazione della tassa di giustizia (corrispondente all’intero ma limitato onere del giudizio sul tema), che di ripetibili ridotte.
Quo alle ripetibili, l’attrice postula che __________ abbia a rifonderle metà dell’importo di fr. 9’500.--, ovvero fr. 4’750.--, in luogo dei fr. 4’000.-- ammessi dal Pretore, mentre __________ chiede di essere esentata dal pagamento di ripetibili oppure, in subordine, di ottenere la loro riduzione a fr. 2’980.--.
Stante, come si è visto, la necessità di computarle solo su base oraria, esse sono da quantificare in fr. 2’100.--, pari a fr. 350.-- all’ora per 6 ore, mentre la tassa di giustizia a carico di __________ rimane di fr. 2’000.--, come stabilito dal Pretore, così che su questo punto l’appello dell’attrice è respinto e quello di __________ è parzialmente accolto.
5.2 L’attrice, per sua parte, si reputa interamente vittoriosa sia nei confronti di __________ questione già risolta al precedente considerando, che nei confronti di
Quest’ultima affermazione non è seria, a fronte dell’accoglimento della domanda di petizione nei confronti di questa convenuta per circa solo fr. 170’000.-- su oltre 5 milioni.
L’attrice sostiene la propria tesi affermando che la sua soccombenza sarebbe da commisurare alla domanda presentata con le conclusioni, stadio in cui la stessa era stata massicciamente ridotta, ma l’argomento è manifestamente infondato, dovendosi invece misurare spese e ripetibili in base al valore iniziale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 42), e costituendo in pratica la sua riduzione in sede di conclusioni atto di acquiescenza della parte attrice.
Non meno infondato è il richiamo dell’attrice a generici argomenti di ordine equitativo, non trovando gli stessi nella specie applicazione alcuna data la sua manifesta e preponderante soccombenza.
5.3 __________, infine, contesta di poter essere ritenuta soccombente -ai fini del riparto della tassa di giustizia- per 5/20, e postula inoltre l’attribuzione di almeno fr. 136’626.-- per ripetibili.
Quo al grado di soccombenza nell’ambito della ripartizione della tassa di giustizia la censura è sicuramente giustificata: tolti 2/20 di soccombenza dell’altra convenuta, i rimanenti fr. 18’000.-- andavano suddivisi tra le parti in maniera ben differente se si tiene conto, come si è detto, che l’attrice nei suoi confronti ha ottenuto ragione solo per circa 1/30 della domanda iniziale. Si giustifica pertanto, a mente di questa Camera, di accollare all’attrice fr. 17’500.-- e a __________ fr. 500.--.
Anche nell’attribuzione delle ripetibili va ritenuto che __________ ha avuto 29/30 di ragione e 1/30 di torto, così che le sono dovuti 28/30 dell’indennità piena.
Quo alla misura dell’indennizzo, le pretese di __________ sono per contro a dir poco spropositate visto che, come si è detto, il valore di causa non è affatto quello milionario ritenuto dalla richiedente e occorre invece determinarsi unicamente in base alla tariffa oraria: stante un indennizzo complessivo di fr. 10’500.-- (30 ore a fr. 350.--), a __________ spetta la quota di 28/30, ovvero fr. 9’800.--.
Contrariamente a quanto avvenuto nel processo di prime cure, in cui nulla di reale faceva riscontro all’apparentemente milionaria disputa, la spropositata richiesta di ripetibili di __________ comporta un elevato valore della procedura di appello da lei promossa e nella quale essa è soccombente in maniera pressoché totale.
Si impone perciò di adeguare la tassa di giustizia della presente procedura al valore della richiesta e di attribuire all’attrice le corrispondenti ripetibili di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo a carico. L’attrice rifonderà alle convenute complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello 14 aprile 1997 di __________ e __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 aprile 1997 della Pretura del distretto di Lugano è riformato nel modo seguente:
2.1 La parte attrice rifonderà a __________ fr. 9’800.-- a titolo di ripetibili.
2.2 __________ rifonderà all’attrice la somma di fr. 2’100.-- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’200.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’250.--
già anticipati in ragione di fr. 1’500.--, sono a carico di __________ G per fr. 2’000.-- e di __________ per fr. 250.--.
Le ripetibili di appello tra __________ e l’attrice sono reciprocamente compensate, mentre __________ rifonderà all’attrice fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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