AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.108
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00108
Lugano 30 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.313 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 30 gennaio 1992 da
__________ rappr. dall'avv__________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 102’218.10 in conseguenza della responsabilità dell’amministratore della società anonima;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 marzo 1997 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 10 aprile 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 21 maggio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 6 settembre 1988 il convenuto è stato designato amministratore unico di __________ Già il 22 agosto 1990, sulla scorta del rapporto di revisione, egli ha comunicato all’assemblea generale degli azionisti il deposito del bilancio ex art. 725 CO in conseguenza di forti perdite dell’esercizio 1989.
Nel susseguente fallimento di __________ l’attrice ha insinuato un credito di fr. 102’588.--, rimasto impagato ad eccezione di un dividendo dello 0,33%.
B. A mente dell’attrice, fin dall’inizio la fallita sarebbe stata confrontata con problemi finanziari, circostanza nota al convenuto che vi aveva svolto il ruolo di revisore.
Divenuto amministratore unico, egli avrebbe dovuto agire con speciale diligenza, ed invece egli si è comportato in maniera negligente, omettendo di controllare l’operato del direttore __________, le cifre dei bilanci e i crediti accordati a terzi, mentre le vendite diminuivano. Sarebbe inoltre stato tardivo il deposito del bilancio, che si sarebbe giustificato già nel 1989.
Ne conseguirebbe il suo obbligo di risarcire all’attrice, cessionaria della pretesa per averla acquisita dalla massa del fallimento, la somma di fr. 102’218.10.
C. Nella risposta del 6 maggio 1992 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando qualsivoglia addebito nei suoi confronti, e rilevando che il fallimento della __________, che in precedenza aveva conseguito ottimi risultati, sarebbe stato determinato dal brusco calo delle vendite di sale minerale dovuto alle avverse condizioni meteorologiche e alla concorrenza di altre ditte presenti sul mercato.
L’attrice, il cui credito sarebbe contestato, avrebbe effettuato le ultime forniture in piena consapevolezza delle difficoltà economiche di __________ di modo che essa sarebbe malvenuta nel pretenderne il risarcimento.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg. CO in vigore sino al 30 giugno 1992, si è chinato sull’andamento economico della società nei poco più di 3 anni della sua esistenza, rilevando che gli affari erano in pratica seguiti dal direttore __________, al quale erano destinate buona parte delle uscite per stipendi e spese di viaggio e rappresentanza. Gli esercizi fino al 31 dicembre 1988 si sarebbero conclusi in attivo, mentre quello del 1989 sarebbe stato passivo a seguito del calo delle vendite di sale dovuto alle condizioni del tempo e al boicottaggio da parte di altre ditte.
Non per questo si potrebbe concludere per una violazione dei propri doveri da parte del convenuto, al quale nemmeno potrebbero essere opposti i rimproveri addotti dall’attrice in ordine a stipendi, spese e utili distribuiti eccessivi, avendo il perito giudiziario rilevato la sostanziale correttezza della gestione societaria.
Il fallimento sarebbe invece stato causato dal drastico calo delle entrate, che non sarebbe tuttavia ascrivibile a colpa dell’amministratore.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione, riproponendo la tesi secondo cui al convenuto potrebbero essere rimproverati la mancata diligenza nell’istruzione e nella sorveglianza del direttore __________ l’illegale distribuzione di dividenti al 30 luglio 1989, la concessione di crediti a rischio, l’erogazione di salari esagerati e il ritardato deposito del bilancio.
F. Delle osservazioni 21 maggio 1997 del convenuto, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Secondo l’art. 755 v.CO deve essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987, pag. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a violazione degli obblighi di diligenza degli amministratori.
Siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto. Di conseguenza, nel caso di fallimento della società (in concreto verificatosi) l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO), la quale ha ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO), che è perciò in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo.
Premesse per l’azione di responsabilità sono in questo caso l’esistenza di un danno, la violazione di un dovere, intenzionalità o negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984, pag. 364; II CCA 12 ottobre 1995 citata, 29 luglio 1993 in re R./D, 11 marzo 1991 in re I. SA/G.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. edizione, Zurigo, 1987, n. 249 e segg.).
1.2 Il danno patito dal creditore è invece diretto allorché, indipendentemente dall’eventuale pregiudizio sofferto dalla società, esso viene provocato a lui individualmente dall’amministrazione mediante la violazione di norme destinate alla tutela dei creditori, ed in tal caso al creditore leso spetta l’azione di cui all’art. 754 v. CO (II CCA 10 settembre 1997 in re S./B. e llcc.).
In quel contesto essa solleva anche un generico rimprovero concernente la “mancanza di diligenza nell’istruzione e nella sorveglianza del direttore”, specificando poi, sempre al punto 12, che la violazione dei doveri di amministratore risiederebbe peraltro in quattro ben distinte fattispecie, contrassegnate con le lettere A-D e sviluppate negli successivi punti dell’appello mentre non viene più approfondito, se non con un accenno al punto 28, il tema specifico dell’istruzione e della sorveglianza del direttore.
Da siffatta impostazione del gravame questa Camera deduce che non sussista, o se sussiste non è dovutamente motivato in fatto ed in diritto, una censura al giudizio pretorile (consid. 4) di non ritenere a carico del convenuto una violazione al suddetto generico obbligo di istruire e sorvegliare il direttore __________, di modo che il presente giudizio si limiterà a prendere direttamente posizione sulle censure dell’attrice relative alle quattro pretese violazioni dell’amministratore menzionate al punto 12 dell’appello e sviluppate nei successivi punti 13-23.
3.1 La doglianza dell’attrice si fonda su una versione dei fatti, segnatamente su una personale interpretazione dell’andamento economico di __________, che non trova riscontro negli atti di causa e nel giudizio impugnato, e proprio per questo motivo la ricorrente, invocando gli art. 88 lit. a e 322 lit. a CPC, formula la richiesta dell’effettuazione di “una superperizia ... che esamini l’utile della __________ al 31 dicembre 1988” (punto 15, pag. 10), sostenendo che il perito incaricato dal Pretore non avrebbe risposto alla domanda relativa “all’utile reale della __________ in base al conto economico e al bilancio del 31 dicembre 1988”, dimostrandosi tutt’altro che indipendente (punto 15, pag. 11).
Si tratta di una richiesta che non può essere accolta.
Stante infatti, quale principio, il divieto di nova in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), l’erezione di una nuova perizia può avere luogo secondo la giurisprudenza alle cumulative condizioni che la parte che la richiede già nel primo processo abbia instato per la designazione di nuovi periti in conseguenza della manifesta insufficienza delle loro risposte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 322, n. 2), e (ovviamente) che le risposte del perito siano realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), il che è il caso unicamente qualora si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dall’arte in questione (II CCA 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.).
Nel caso di specie non risulta affatto che l’attrice abbia tempestivamente chiesto, ancora nel corso della procedura avanti il Pretore, l’allestimento di una nuova perizia. Al contrario, pur esprimendo “sommo stupore” in relazione alla risposta circa l’utile del 1988 (pag. 5), l’attrice nelle proprie conclusioni non ha formulato particolari critiche, ma al contrario si è essa stessa ripetutamente appoggiata alle risultanze peritali (punto 7, pag. 7; punto 9, pag. 8; punto 13, pag. 9) per dimostrare il fondamento delle proprie tesi, ma comunque mai nel corso della prima procedura ha esplicitamente chiesto l’allestimento di una nuova perizia, con il che, come si è detto, non vi è spazio per poterlo chiedere in questa sede.
3.2 Risolta la questione dell’eventuale allestimento di una nuova perizia, il punto di partenza per la disamina della censura concernente il versamento dei dividendi deve necessariamente essere l’accertamento peritale, fatto proprio dal Pretore, secondo cui si è trattato di una decisione legittima da parte della società (perizia, risposta 5, pag. 8), ancorché, a posteriori, non particolarmente prudente o oculata (pag. 9 e 12; complemento di perizia, pag. 4).
A fronte di questo accertamento, l’attrice propone una propria versione dei fatti fondata su cifre che non figurano nella perizia, e che deve di conseguenza essere considerata alla stregua di una personale opinione, che non può essere contrapposta con successo agli accertamenti peritali, così che, in definitiva, il rimprovero dell’attrice al convenuto finisce per cadere nel vuoto già solo per questo motivo.
3.3 E’ perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che a ben vedere l’intera questione della destinazione dell’utile era di competenza dell’assemblea degli azionisti (art. 698 cpv. 2 cifra 3 v.CO) e non dell’amministratore.
Ne consegue da una parte che il convenuto poteva così adagiarsi, senza violare i propri doveri, ad una decisione di quest’organo che egli poteva ritenere conforme alla legge, ancorché non particolarmente oculata, e d’altra parte che un’eventuale opposizione da parte sua non avrebbe portato a risultato alcuno, potendosi ritenere il desiderio dell’azionariato (ovvero del direttore __________ medesimo) di farsi erogare i consistenti utili.
In definitiva si deve concludere che il convenuto in questo frangente non risulta aver violato i propri obblighi, ma quand’anche lo avesse fatto ciò non sarebbe causale ai fini dell’avvenuto pagamento dei dividendi, e pertanto non sarebbe neppure in relazione di causalità adeguata con il fallimento della società.
4.1 L’art. 717 cpv. 2 v.CO prevedeva il principio secondo cui la gestione degli affari, o di parte di essi, e la rappresentanza della società potevano essere delegati a una o più persone, membri dell’amministrazione o terzi, ancorché non azionisti.
In tale eventualità il delegato assumeva di principio anche la responsabilità per la diligente esecuzione delle competenze trasmessegli, mentre l’amministratore rimaneva responsabile unicamente per la scelta, l’istruzione e la sorveglianza del delegato (DTF 122 III 195; Forstmoser, opera citata, n. 321).
4.2 Nel caso che ci occupa è indubbio che la gestione degli affari sia stata delegata a persona capace di condurli, capacità di cui essa ha dato prova fin dall’inizio dell’attività conseguendo utili molto elevati in relazione al capitale sociale, così che, in linea generale, nulla appare rimproverabile al convenuto dal punto di vista della scelta e dell’istruzione del direttore delegato.
4.3 Quo all’obbligo di sorveglianza, sul quale l’attrice sembra del resto concentrare la propria tesi giuridica -il rimprovero all’amministratore riguarda infatti un’asserita omissione-, va rilevato che esso, contrariamente all’opinione dell’attrice, non può per sua natura avere una funzione preventiva, ma è al contrario riferito alla verifica critica a posteriori di quanto viene fatto dal delegato (Forstmoser, opera citata, nota 601 a pag. 115 e riferimenti).
Di conseguenza risulta concettualmente improponibile il rimprovero di negligenza “in custodiendo” riferita al non avere impedito che venisse eseguita una determinata operazione facente parte del campo di attività delegato, equivalendo ciò, all’atto pratico, all’ammissione della responsabilità generalizzata dell’amministratore per ogni atto compiuto dal delegato, non potendosi questi in tal caso in alcun modo sottrarre al rimprovero di non avere impedito la sua esecuzione.
Se ne deve concludere che così come formulato, ed impregiudicata qualsiasi considerazione sulla natura dei “crediti” in questione e sulla causalità adeguata della questione con il danno subito, la censura di violazione dei doveri dell’amministratore il relazione all’esistenza dei detti crediti si rivela infondata.
Parimenti infondato appare del resto anche il generico rimprovero di non avere esercitato un certo controllo sull’andamento della società, risultando dall’interrogatorio formale del convenuto un buon grado di conoscenza da parte sua sull’andamento degli affari societari e un proficuo e sincero scambio di informazioni tra il direttore __________ e l’amministratore (cfr. la diversa fattispecie in DTF 122 citata, in cui l’amministratore nemmeno conosceva lo scopo della società).
Egli si è perciò visto confrontato con contratti di lavoro preesistenti, che egli ovviamente non poteva modificare unilateralmente in favore della società. Vero è semmai che il convenuto, in teoria, avrebbe potuto risolvere i contratti per i quali riteneva venisse versato uno stipendio troppo elevato, il che avrebbe tuttavia privato la società della collaborazione del signor __________ e ben difficilmente avrebbe permesso la continuazione dell’attività, e perciò, in ultima analisi, ben si può ammettere che il convenuto era in realtà privo di una reale possibilità di intervenire sui salari versati.
Si tratta però di una tesi di fatto che l’attrice ha omesso di fare verificare dal perito, al quale non è in effetti stato chiesto di indicare, sulla base dell’andamento societario negli ultimi tempi, quando con esattezza si è manifestata la necessità di depositare il bilancio e quando il convenuto avrebbe ragionevolmente dovuto rendersene conto.
In assenza di migliori elementi di giudizio, ci si deve pertanto limitare alla constatazione del fatto che il convenuto ha prontamente reagito alla sollecitazione dell’ufficio di revisione del 6 agosto 1990 (doc. L), convocando l’assemblea generale già per il 22 agosto.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 aprile 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 4’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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