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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.107
Data decisione, Autorità: 22.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00107
Lugano 22 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa, escluso)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00163 (già 5446) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 9 maggio 1986 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 120’468.20 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kilchberg ZH;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 marzo 1997 ha accolto limitatamente a fr. 83’830.25 più interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 7 aprile 1997 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta sia in ordine che nel merito con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l’attrice con atto ricorsuale 26 maggio 1997 con cui ha postulato l’integrale accoglimento della petizione, protestando spese e ripetibili;
viste le osservazioni 26 maggio rispettivamente 23 giugno 1997 con cui le parti hanno chiesto la reiezione del gravame di parte avversa;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
che la vertenza qui in esame trae origine dal contratto 16 dicembre 1981 - completato da due pattuizioni aggiuntive - in base al quale la __________ concedeva in locazione a __________ il ristorante “__________ e” a __________ dietro il versamento di un canone annuale di fr. 150’000.-: __________ , padre del conduttore, ha sottoscritto gli accordi in qualità di debitore solidale;
che nel corso del 1984 tra le parti sono sorti dei problemi, che il 27 marzo 1984 hanno portato al recesso dal contratto da parte del conduttore, asseritamente per lesione, errore essenziale e dolo;
che la locatrice non ha accettato il recesso e con petizione 9 maggio 1986 ha chiesto che i convenuti fossero condannati in solido a risarcirle il danno causato da quel provvedimento unilaterale e meglio fr. 75’000.- a titolo di pigione da aprile a settembre 1984, fr. 36’637.95 per spese di riscaldamento negli anni 1982-1984 e fr. 8’830.25 per spese di pulizia del locale; parimenti ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Kilchberg;
che con sentenza 4 marzo 1997 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 83’830.25 più interessi, riconoscendo il ben fondato della pretesa per pigioni arretrate e per spese di pulizia, ma non per le spese di riscaldamento;
che con appello 7 aprile 1997 i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre con appello adesivo 26 maggio 1997 l’attrice ha a sua volta postulato l’integrale accoglimento della petizione, pure protestando spese e ripetibili;
considerando
in diritto
che è del tutto pacifico che la causa introdotta con petizione 9 maggio 1986, avente per oggetto una contestazione nell’ambito di un contratto di locazione, era a suo tempo retta dalla procedura ordinaria;
che a far tempo dal 1° luglio 1993 sono tuttavia entrate in vigore le nuove disposizioni del CPC, art. 404 e segg., che regolano la procedura applicabile alle controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che giusta l’art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che, ciò premesso, all’appellazione 7 aprile 1997 - in quanto diretta contro una decisione in materia di locazione emanata successivamente all’entrata in vigore dei nuovi art. 404 e segg. CPC - si devono applicare i nuovi disposti di legge ed in particolare l’art. 411 cpv. 2 CPC che prevede, quale termine per l’inoltro del gravame, 10 giorni (IICCA 2 dicembre 1996 in re C. AG/T.S. SA; sentenza CCC citata), termine non sospeso dalle ferie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che avendo gli appellanti ammesso di aver ricevuto il 5 marzo 1997 la sentenza qui impugnata (appello p. 3) e atteso che il loro gravame è stato consegnato alla posta il 7 aprile 1997, è chiaro che quest’ultimo è ampiamente tardivo e con ciò irricevibile;
che le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l’appello adesivo, impostato il 26 maggio 1997 dopo che l’appello principale è pervenuto all’attrice il 5 maggio 1997 (appello adesivo p. 3); tanto più che lo stesso in ogni caso sarebbe già privo di oggetto in conseguenza della dichiarazione d’irricevibilità dell’appello principale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art. 314; cfr. IICCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA);
che tardive sono infine sia le osservazioni all’appello principale (pure di data 26 maggio 1997), sia quelle all’appello adesivo (datate 23 giugno 1997, mentre il relativo gravame era stato ritirato alla posta il 6 giugno), il che esclude di riconoscere alle parti un’eventuale indennità per ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 aprile 1997 di __________ e __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’780.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’800.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico. Non si assegnano ripetibili.
III. L’appello adesivo 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’200.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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