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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.104
Data decisione, Autorità: 29.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00104
Lugano 29 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.455 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 marzo 1996 da
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha accolto revocando il sequestro __________dell’UEF di Locarno decretato il 21 febbraio 1996.
Appellante la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro con protesta di spese e ripetibili.
Mentre la controparte, alla quale l’atto di appello è stato intimato nelle vie rogatoriali internazionali, non ha presentato osservazioni.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno;
che il Pretore ha ritenuto che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro;
che tuttavia ha ugualmente revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento all’esigua entità del credito;
che tale ultima considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può supplire alla constatazione che la revoca del sequestro dipende dalla mancanza di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell’esistenza di un pegno (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5);
che, di conseguenza, accertata, come in concreto correttamente, l’inesistenza di una preesistente garanzia pignoratizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di giudizio così come l’indennità per ripetibili alla parte istante;
che l’appello della parte convenuta va così accolto;
Per i quali motivi
visto gli art. 271 e 279 vLEF
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:
La petizione di revoca del sequestro è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell’attore che rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)tassa di giustizia Fr. 80.-
b)spese Fr. 20.-
totale Fr. 100.-
anticipate dall’appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla Comunione dei comproprietari __________ l’importo di Fr. 150.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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