AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.103
Data decisione, Autorità: 09.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00103
Lugano 9 giugno 1997/fb Rinvio T.F.
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. LA.95.00028 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 28 febbraio 1995 da
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse accertata la validità dell’aumento a fr. 55’000.- della pigione dovuta dalla convenuta a far tempo dal 1.7.1994 o in subordine dal 1.12.1994;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 19 gennaio 1996 ha accolto nella sua richiesta principale, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 1’800.- e le spese, nonché l’indennità per ripetibili di fr. 3’500.-;
Appellante la parte convenuta con atto di appello 31 gennaio 1996, al quale è stato concesso l’effetto sospensivo, con cui si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o in via subordinata di ridurre la pigione ad un importo da determinarsi da questo Tribunale; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’istante con osservazioni 1° marzo 1996 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ conduce in locazione dal 1° aprile 1979 un esercizio pubblico (bar) a __________ al pianterreno dello stabile di proprietà della __________ denominato __________, e ciò in virtù di un contratto quinquennale con scadenza il 29 marzo 1984. L’accordo, che inizialmente prevedeva una pigione annua di fr. 24’000.-, venne in un secondo momento prolungato per ulteriori 10 anni fino al 29 marzo 1994 con l’introduzione di una clausola di indicizzazione (doc. 1).
Il 29 aprile 1992 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione della durata di 12 anni (con scadenza, quindi, il 30 marzo 2004) avente per oggetto lo stesso ente locato, ritenuto tuttavia che la pigione annua fino al 30 marzo 1994 era fissata in fr. 35’592.- indicizzati, mentre in seguito ammontava a fr. 55’000.- indicizzati (doc. A).
B. Con scritto 30 marzo 1994 la locatrice ha richiamato l’attenzione della conduttrice circa il nuovo canone dovuto a partire dal successivo 1° aprile: l’adeguamento della pigione è stato tuttavia contestato dalla controparte presso l’Ufficio di conciliazione per difetto di forma, in quanto non avvenuto su formulario ufficiale (doc. B).
Il 27 maggio 1994 l’aumento della pigione è stato nuovamente notificato alla conduttrice, questa volta per lettera raccomandata cui era annessa una copia della pattuizione (doc. C): anche in questo caso la locataria ha adito l’Ufficio di conciliazione, ravvisando una violazione delle formalità di legge (doc. D).
L’8 novembre 1994 l’aumento della pigione, con effetto al 1° dicembre e riserva di applicazione retroattiva a partire dal 1° luglio, è stato cautelativamente notificato su un formulario ufficiale (doc. E): ancora una volta lo stesso venne contestato (doc. F).
C. Dopo l’intervento dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. H), con tempestiva istanza 28 febbraio 1995 la __________. ha chiesto che fosse accertata la validità dell’aumento della pigione a fr. 55’000.- a far tempo dal 1° luglio 1994 o in subordine dal 1° dicembre 1994.
L’istante osserva innanzitutto che il nuovo contratto di locazione, pur prevedendo una pigione scalare accanto ad una indicizzata, era legalmente valido, i due tipi di pigione non essendo cumulati tra loro, bensì applicati alternativamente. Ciò premesso, ritiene che la notifica 27 maggio 1994, effettuata con l’inoltro per raccomandata di una copia dell’accordo (doc. C), costituiva una valida notifica dell’aumento della pigione (art. 19 cpv. 2 OLAL e art. 16 cpv. 4 Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto), e ciò anche se trasmessa al fratello dell’amministratore della convenuta: quest’ultima infatti ne ha tempestivamente preso conoscenza, tant’è che l’ha immediatamente contestata presso l’autorità di conciliazione. Nondimeno, a titolo precauzionale, l’8 novembre 1994 l’aumento della pigione è stato nuovamente notificato, questa volta su modulo ufficiale (doc. E), aumento che per legge non era più contestabile, trattandosi di una pigione scalare non iniziale (art. 270d CO).
D. Nel corso dell’udienza di discussione del 10 aprile 1995 la convenuta si è opposta all’istanza, sostenendo in particolare che il postulato aumento della pigione in realtà fosse subordinato all’esecuzione di lavori di ristrutturazione e di ampliamento, che controparte si era impegnata a mettere in opera e che invece non sono stati realizzati; rileva inoltre che la richiesta di aumento della pigione non le era stata notificata entro il termine di cui all’art. 269d CO; se ciò non bastasse, osserva che la notifica 27 maggio 1994, oltre a non essere stata formulata su un modulo ufficiale, era stata trasmessa ad un terzo che nulla aveva a che vedere con la conduttrice; ritiene ancora che il passaggio da un sistema di pigione indicizzata ad uno di pigione scalare configurava una nuova pigione iniziale, che come tale poteva essere contestata in base all’art. 270 CO; richiama infine i disposti inerenti la lesione, l’errore, il dolo e il timore, chiedendo da ultimo che, nel caso in cui non si dovessero intravedere motivi di annullamento dell’aumento a fr. 55’000.-, il giudice intervenga comunque a sanzionare l’illiceità della pigione siccome abusiva.
E. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative contestando quelle di controparte.
F. Con sentenza 19 gennaio 1996 il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha accertato che a far tempo dal 1° luglio 1994 la pigione dovuta dalla convenuta ammontava a fr. 55’000.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che l’aumento della pigione non era subordinato all’esecuzione di lavori di ristrutturazione e di ampliamento, come invece sostenuto dalla convenuta, la quale in ogni caso non poteva neppure validamente richiamarsi alle norme sulla lesione, errore, dolo o timore. Egli ha quindi preso atto che il nuovo contratto prevedeva una pigione indicizzata e scalare, ciò che era ammissibile nella misura in cui i due tipi di pigione non si cumulavano tra loro, ma si applicavano alternativamente in diversi periodi di tempo: atteso che in caso di pigione scalare la notifica su formulario ufficiale non si imponeva, bastando per contro una semplice comunicazione al conduttore con copia della pattuizione e non potendosi altresì pretendere dalla locatrice l’ossequio di alcun termine particolare per tale comunicazione -né quello di cui all’art. 269d CO, né quello dell’art. 19 cpv. 2 OLAL- era a suo giudizio chiaro che la notifica 27 maggio 1994 fosse valida e conforme alla legge, e ciò quantunque la stessa non fosse stata formalmente indirizzata all’amministratore unico della conduttrice, bensì al fratello e solo in copia alla convenuta tramite il suo fiduciario. Non potendo ex lege la conduttrice contestare la pigione scalare non iniziale (art. 270d CO), l’istanza poteva senz’altro essere accolta.
G. Con appello 31 gennaio 1996, a cui è stato concesso l’effetto sospensivo, la parte convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, o in via subordinata di ridurre la pigione ad un importo da determinarsi da questo Tribunale; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ritiene innanzitutto che la sentenza pretorile doveva già essere riformata in quanto la clausola di aumento scalare era condizionata all’esecuzione di lavori di miglioria, promessi ma non realizzati; in via subordinata, la clausola e con essa la pattuizione sarebbe stata comunque nulla per errore essenziale da parte sua, non avendo essa mai inteso accettare un aumento della pigione senza l’effettuazione dei lavori. Indipendentemente da quanto precede, la clausola di aumento scalare era altresì nulla per il fatto che in base al nuovo diritto non era lecito cumulare pigioni scalari e indicizzate (anche se in una forma alternata) in un unico contratto; parimenti, la notifica dell’aumento era avvenuta in maniera non conforme alla legge, siccome trasmessa a una persona che non era la conduttrice ed in violazione dei termini di notifica previsti dagli art. 269d CO e 19 OLAL. In via ancor più subordinata, qualora la clausola fosse ritenuta comunque compatibile con l’ordinamento giuridico, chiede che venga esaminata la liceità della nuova pigione, asserendo che la stessa sarebbe manifestamente eccessiva e perciò abusiva, ciò che ne imponeva la riduzione in una misura da stabilirsi dall’autorità d’appello.
Con le osservazioni 1° marzo 1996 la parte istante ha chiesto la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
H. Con sentenza 24 luglio 1996 questa Camera, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato il giudizio pretorile differendo al 1° dicembre 1994 l’entrata in vigore della nuova pigione.
La IICCA ha innanzitutto escluso che l’aumento della pigione fosse subordinato all’effettuazione da parte dell’istante di determinati lavori di ristrutturazione e di ampliamento nell’ente locato, e ancora che la convenuta potesse validamente richiamarsi alle norme sull’errore essenziale; essa ha quindi ritenuto che la pattuizione di una pigione come quella in esame -i primi due anni un canone di fr. 35’592.- indicizzati, poi e per dieci anni fr. 55’000.- indicizzati- fosse senz’altro permessa dalla legge, non essendovi nel medesimo contratto alcun cumulo di clausole scalari o d’indicizzazione, tanto è vero che il nuovo accordo di 12 anni in realtà altro non era che un contratto di 10 anni con una pigione aumentata a fr. 55’000.- indicizzati e di cui si erano previste le condizioni d’applicazione due anni prima della sua effettiva entrata in vigore. Poiché inoltre la nuova pigione non costituiva tecnicamente una pigione iniziale, bensì un aumento di quella precedente, la stessa, per poter entrare in vigore, doveva ossequiare le disposizioni di cui all’art. 269d CO ed in particolare necessitava di essere notificata su formulario ufficiale: di qui la sostanziale efficacia della notifica 8 novembre 1994. Atteso infine che nell’ambito della procedura di contestazione dell’aumento della pigione di cui all’art. 270b CO la convenuta -cui incombeva l’onere della prova- non aveva però dimostrato che la nuova pigione di fr. 55’000.- fosse sproporzionata e con ciò abusiva, tale canone è stato senz’altro confermato; le circostanze del caso non consentivano tuttavia di riconoscere all’aumento l’effetto retroattivo al 1° luglio 1994.
I. Contro tale giudizio, __________ si è aggravata al Tribunale federale con ricorso per riforma 29 agosto 1996, postulando in via principale la modifica della sentenza d’appello nel senso che il gravame fosse accolto e l’istanza di conseguenza respinta, mentre in via subordinata ha chiesto l’annullamento della decisione di secondo grado.
In parziale accoglimento del ricorso, la I Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 21 gennaio 1997, ha annullato la sentenza della IICCA.
L’Alta Corte ha innanzitutto osservato che l’argomentazione dei giudici cantonali secondo cui l’aumento non era subordinato all’esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte dell’attrice non sia stata riproposta e di conseguenza è cresciuta in giudicato; essa ha quindi confermato che il nuovo accordo sottoscritto altro non era che un contratto di 10 anni con una pigione aumentata a fr. 55’000.- indicizzati e di cui si erano previste le condizioni d’applicazione due anni prima della sua entrata in vigore, di modo che lo stesso, non prevedendo alcun cumulo di un canone scalare con uno indicizzato, era senz’altro valido; seppure le norme sulla contestazione della pigione iniziale fossero in realtà applicabili (ciò che però nella fattispecie risultava irrilevante), nondimeno la Corte d’appello aveva correttamente applicato le norme relative all’aumento del canone di locazione, giungendo alla conclusione che la conduttrice poteva contestare la liceità dell’aumento ai sensi dell’art. 269 e 269a CO; a torto, invece, i giudici cantonali avevano ritenuto che l’onere della prova circa l’eventuale carattere abusivo della pigione dovesse andare a carico della conduttrice, senza tra l’altro considerare che colui che deteneva tali prove, cioè il proprietario, in ogni caso avrebbe dovuto essere obbligato a collaborare alla loro assunzione. Ne discendeva che la Corte cantonale, una volta constatato che l’istruttoria non aveva permesso di giungere ad alcuna conclusione in merito all’asserita abusività della pigione di fr. 55’000.- non poteva semplicemente decidere a sfavore della conduttrice, ma avrebbe dovuto procedere a più ampie indagini, invitando in particolare la proprietaria a fornire le prove a sostegno della propria pretesa: da qui l’annullamento della sentenza d’appello ed il rinvio della causa all’autorità cantonale affinché in conformità con l’art. 274d cpv. 3 CO avesse ad accertare d’ufficio i fatti rilevanti per la decisione sull’abusività della pigione, e ciò sulla scorta della documentazione e dei mezzi di prova che l’attrice doveva fornirle.
Considerando
in diritto
In questa sede ci si limiterà invece ad esaminare l’unica questione rimasta irrisolta, quella inerente l’abusività o meno della pigione postulata dall’istante.
2.1 Nel caso di specie è ben vero che l’istruttoria di causa non ha assolutamente permesso di stabilire se ed eventualmente in quale misura la nuova pigione di fr. 55’000.- non fosse eccessiva, non sproporzionata per raffronto alle pigioni del mercato o del quartiere, o comunque non abusiva; poiché tuttavia in sede di appello la convenuta, con riferimento all’eventuale abusività della pigione di fr. 55’000.-, ne ha esplicitamente postulato la riduzione ad un importo da stabilirsi d’ufficio da questa Camera (mentre in primo grado tale richiesta era stata formulata in maniera meno esplicita (cfr. conclusioni di parte convenuta ad IV p. 7), anche se la stessa poteva implicitamente già essere ritenuta dal Pretore in applicazione del principio “e maiore ad minorem”), è evidente che la mancanza di qualsiasi prova circa l’asserito carattere abusivo della pigione non possa semplicemente comportare la reiezione della richiesta di aumento formulata dall’istante -cui incombeva l’onere della prova- e di conseguenza la conferma della pigione di fr. 35’592.-.
Ne discende, facendo proprio l’indirizzo dato dal Tribunale federale con il giudizio di rinvio ed in applicazione dell’art. 274d cpv. 3 CO, la necessità di ampliare le indagini -segnatamente invitando la proprietaria a fornire le prove a sostegno della propria richiesta- per accertare se la nuova pigione sia o meno abusiva, rispettivamente per stabilire quale sia la pigione che potrebbe semmai essere pretesa.
2.2 Trattandosi di allestire una nuova istruttoria su di una questione (l’eventuale carattere non abusivo della pigione) per altro già sollevata in prima sede -ma a quel momento non ritenuta determinante per l’esito della vertenza e perciò non istruita- tale competenza deve essere demandata al Pretore: la procedura d’appello, caratterizzandosi quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate, non è infatti la sede adatta per allestire una vera e propria istruttoria di merito (la norma di cui all’art. 322 lett. a CPC, che consente all’autorità di ricorso di assumere d’ufficio determinate prove, dovendo essere applicata con la massima prudenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 322, segnatamente nel caso in cui si tratti di completare un’istruttoria già effettuata), tanto più che la Camera civile in base al tenore letterale della norma di procedura evocata nemmeno sarebbe legittimata ad assumere, d’ufficio, altri documenti che non fossero già stati allegati dalle parti (Rep. 1982 p. 104; IICCA 24 agosto 1993 in re M.F./M., 5 dicembre 1994 in re S./L.B., 26 gennaio 1995 in re H.SA/S.SA, 21 febbraio 1995 in re P./P.SA).
2.3 Il giudizio di primo grado viene pertanto annullato e gli atti ritornati al Pretore, affinché abbia ad assumere le prove circa l’eventuale abusività della pigione e ad allestire un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 gennaio 1996 della __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
§ La sentenza 19 gennaio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 2'000.--
già percepite nella procedura inc. no. 12.96.00034 sono a carico della parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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