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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.100
Data decisione, Autorità: 08.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00100
Lugano 8 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00883 (già 158/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 18 dicembre 1996 da
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’912.05 oltre interessi al 18% dal 7 ottobre 1996 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Basilea;
domande che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore con sentenza 14 marzo 1997 ha integralmente accolto;
appellante la parte convenuta con scritto raccomandato 29 marzo 1997;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che il 15 aprile 1995, su richiesta della stessa cliente, la __________ ha rilasciato alla signora __________ la carta __________ (doc. A);
che, sottoscrivendo il formulario per l’ottenimento della carta di credito, la cliente ha espressamente dichiarato di accettare le condizioni generali della carta __________ (doc. A);
che a seguito dell’utilizzo della carta in questione ne è derivato uno scoperto di fr. 20’912.05 (doc. B-C), di cui la banca il 29 ottobre 1996 ha invano chiesto il versamento alla cliente (doc. E);
che con petizione 18 dicembre 1996 la __________ ha pertanto chiesto la condanna di __________ n al pagamento del saldo e dei relativi interessi di mora nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE (doc. F);
che la convenuta, non avendo inoltrato la risposta di causa nei termini di legge, è rimasta preclusa;
che il Pretore, preso atto che in forza di una proroga di foro contenuta nelle condizioni generali (doc. D) la sua competenza territoriale era data e che dalla documentazione allegata si evinceva il benfondato della pretesa attorea, ha senz’altro ammesso la petizione;
che con scritto 29 marzo 1997, denominato “causa di disconoscimento”, la convenuta da un lato afferma di non aver a suo tempo ricevuto la raccomandata con cui le veniva assegnato il termine per inoltrare la risposta di causa, dall’altro dichiara di non accettare la competenza del tribunale ticinese, contesta inoltre il fatto che il giudice abbia riconosciuto interessi e spese eccedenti il 18%, ed infine sostiene che ___________________ le avrebbe promesso di presentarle un’altra soluzione di pagamento; il tutto, con la preghiera che gli ulteriori atti giudiziari le fossero tradotti in tedesco, atteso che essa non comprendeva l’italiano;
che lo scritto della convenuta, ancorché denominato “causa di disconoscimento”, deve essere trattato come appello, essendo questa la forma corretta ed ammissibile per contestare il pronunciato pretorile del 14 marzo 1997;
che per costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 169; Rep. 1969 p. 283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T. SA, 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 31 ottobre 1996 in re S. SA/N.);
che tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti della convenuta contumace alla quale, pur essendo data la facoltà d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 31 ottobre 1996 in re S. SA/N.);
che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, presentato oltretutto in parte in lingua tedesca -in contrasto con l’art. 117 CPC per il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana- eccezionalmente si può rinunciare al rinvio dell’atto per una sua eventuale traduzione (art. 117 cpv. 2 ed art. 142 cpv. 3 CPC), atteso come sia comunque chiaro che le censure sollevate dall’appellante nel suo scritto ricorsuale sono perlopiù irricevibili in ordine e comunque infondate nel merito;
che l’appellante afferma innanzitutto di non aver a suo tempo ricevuto la comunicazione del 20 dicembre 1996 con cui il Pretore le trasmetteva la petizione e le assegnava il (primo) termine di 20 giorni per inoltrare la risposta di causa: sennonché dagli atti è risultato che la raccomandata in questione è stata effettivamente spedita e non è ritornata alla Pretura, con il che ben si può concludere che la stessa sia giunta regolarmente a destinazione tanto è vero che con il fax 12 marzo 1992 l'appellante dimostra di sapere quale sia l'oggetto della causa;
che la contestazione della competenza territoriale del Pretore del distretto di Lugano, oltre che irricevibile siccome non formulata negli allegati preliminari (art. 78 CPC), è infondata, atteso che -come correttamente rilevato dal giudice di prime cure- tale foro era stato previsto al punto 7 delle condizioni generali della carta __________ (doc. D);
che la censura in merito alla misura degli interessi è pure irricevibile, siccome sollevata solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ed è inoltre del tutto infondata, il punto 8 delle condizioni generali della carta di credito prevedendo per l’appunto un tasso d’interesse moratorio annuo del 18% (doc. D); mentre la contestazione circa il riconoscimento da parte del Pretore di ulteriori (ma non precisate) spese non è stata assolutamente sostanziata, il che rende la relativa censura inammissibile;
che in merito al fatto che l’appellante abbia dichiarato che __________ ____________________ le avrebbe promesso di presentarle un’altra soluzione di pagamento, circostanza pure non allegata negli allegati preliminari, va osservato che ciò è in ogni caso rimasto allo stadio di semplice allegazione di parte, senza alcuna forza probatoria;
che, infine, l’appellante non può prevalersi del fatto di non conoscere la lingua italiana: intanto essa non ha affermato se ed in che maniera tale circostanza l’avrebbe eventualmente impedita nella difesa dei suoi interessi, risultando al contrario che essa era sicuramente in grado di esprimere, in un italiano tutto sommato comprensibile, le sue contestazioni; d’altro canto essa, in precedenza, con il fax 12 marzo 1997, aveva relativizzato tale circostanza, limitandosi ad affermare “di non comprendere molto” la lingua italiana;
che di conseguenza il giudizio pretorile, che ha condannato la convenuta al pagamento del saldo derivante dall’utilizzo della carta di credito, appare del tutto corretto e può essere senz’altro confermato;
che l’appello deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, siccome del tutto infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello (“causa di disconoscimento”) 29 marzo 1997 di __________ __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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