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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.98
Data decisione, Autorità: 28.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00098
Lugano 28 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. AC.96.10 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con petizione 30 luglio 1996 da
__________ patr. dall’ avv. __________
contro
__________ patr. dallo studio legale __________
con la quale l'attore ha chiesto la revoca del sequestro n. __________decretato dalla medesima Pretura il 19 luglio 1996;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 marzo 1997 ha accolto.
Appellante la convenuta che, con atto di appello del 27 marzo 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione mentre l'attore, con osservazioni del 5 maggio 1997, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
Con decreto del 19 luglio 1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha ordinato, su istanza della signora __________ i, il sequestro di tutti i beni mobili siti nell'appartamento e nel garage del padre, __________, in __________ __________ (doc. A). Quale causa del sequestro, eseguito il 22 luglio 1996 dall’UE di Lugano, era indicata quella dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF che riguarda il debitore che, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafuga i suoi beni.
__________ ha inoltrato, il 30 luglio 1996, un'azione di revoca del sequestro ai sensi dell'art. 279 LEF, affermando di non avere alcuna intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni e di non aver trafugato alcun bene. La procedura di sequestro avviata dalla figlia farebbe parte delle molteplici iniziative giudiziarie da essa promosse per tentare di ottenere la liquidazione della propria porzione legittima nelle successione della defunta __________, moglie dell'attore e madre della convenuta.
L’attore ha affermato di aver già provveduto a liquidare la figlia, osservando poi che il trasferimento degli averi del conto __________ della moglie presso l'__________ di __________ su di un conto __________ a suo __________ presso il medesimo istituto di credito si sarebbe reso necessario proprio a causa al decesso della consorte. Inoltre l'alienazione degli immobili di __________ ad una terza persona sarebbe stata effettuata dopo che la convenuta avrebbe rinunciato ad ogni e qualsiasi diritto ereditario sugli stessi.
Con risposta 13 agosto 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, contestando preliminarmente di essere stata liquidata dal padre. La figlia ha quindi osservato che la causa di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, esclusivo oggetto del contendere, sarebbe in concreto adempiuta. In primo luogo il menzionato trasferimento di averi da un conto all'altro avrebbe dovuto svolgersi anche con il suo consenso, mentre l'attore avrebbe agito motu proprio, assottigliando poi, tra il 1989 e il 1994, il saldo del nuovo conto. In secondo luogo il padre avrebbe venduto gli immobili di __________ e le cose mobili in esso contenute con il chiaro intento di sottrarsi al pagamento della sua quota legittima.
Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accolto la domanda di revoca di sequestro, ritenendo che la convenuta, che sopportava l'onere della prova sul tema, non avrebbe fornito sufficienti elementi di giudizio che, con accresciuta verosimiglianza, permettessero di ammettere che l'attore stesse trafugando i suoi beni con l'intenzione di sottrarsi all'adempimento della sue obbligazioni.
Con tempestivo appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, osservando di aver ampiamente dimostrato l'intenzione del padre di liberarsi del proprio patrimonio mobile ed immobile col fine ultimo di non corrisponderle quanto di sua spettanza a dipendenza della successione della madre.
Con osservazioni 5 maggio 1997 l'attore ha chiesto la reiezione del gravame per le argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
L'eccezione è destituita di qualsiasi buon fondamento. La sanzione della nullità va infatti applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, come in casu, appaia comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 309, n. 13). Nel caso concreto, del resto, la dichiarazione di appellare si evince, perlomeno implicitamente, dalla domanda di riforma del dispositivo del primo giudizio, che, integralmente, viene dedotto in appello.
In concreto l'oggetto del contendere riguarda l’esistenza o meno della causa di cui all'art. 271 cpv. 1 cfr. 2 LEF, la convenuta avendo affermato che il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, avrebbe trafugato i suoi beni.
Ciò può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia l'intenzione occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione, suffragata da fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di vita riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis, Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere un sequestro (Amonn, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
Mentre per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima facie l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione di revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK 1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (II CCA 13 giugno 1997 in re L. Ltd c. J. H.; CEF 20 febbraio 1996 in re H. e llcc/L. con rif.; Schindler, op. cit., p. 91 e segg.), pena la decadenza del provvedimento.
In questo brevissimo periodo di tempo, dopo aver avvertito la Procuratrice pubblica di non più ritenersi vincolato dalla promessa, fatta due anni prima e che non afferma di avergli causato particolari difficoltà, di non disporre dei propri beni, egli ha:
il 18 maggio 1996, venduto l’appartamento di __________ alla sua amica, poi divenuta sua moglie__________;
lo stesso giorno, venduto a __________ tutto il mobilio, le suppellettili, i libri, nulla escluso di ciò che si trovava nell’appartamento di __________ garantendosi l’usufrutto vita natural durante di questi oggetti;
il 19 maggio 1996, prelevato in contanti dal suo conto presso __________ Fr. 400’000.- e successivamente Fr. 50’000.- (il 24 maggio 1996) e Fr. 40’000.- (il 1 giugno 1996), provvedendo a far vendere in quei giorni i titoli che su quel conto deteneva.
In tal modo __________ si è privato di tutte le sue proprietà manifeste note alla figlia e si è ben guardato, il giorno 16 luglio 1996, dal riversare gli importi ricevuti in contanti da __________ per la cessione dell’appartamento (Fr. 75’000.-) e per la cessione dei mobili (Fr. 50’000.-) su quello stesso conto che aveva, a fine giugno, un saldo negativo.
Ci si deve chiedere perché l’attore ha effettuato queste operazioni. In causa egli non dà giustificazioni se non quelle legate al fatto che di quei beni poteva, siccome unico titolare farne quello che voleva, rispettivamente che la convenuta aveva rinunciato alle sue spettanze ereditarie sull’appartamento. Ciò non giova certo a farsi altra e diversa opinione sull’intenzione voluta con le operazioni descritte che è l’unico oggetto del contendere in questa causa di revoca del sequestro dove non ci si deve assolutamente esprimere sulla bontà o meno delle pretese della convenuta. La ricerca di risposte logiche e convincenti porta ad altri interrogativi che concorrono a rafforzare il convincimento che le alienazioni sono state fatte unicamente per far sparire quei beni. Sicuramente non vi può essere una ragione di tipo tributario poiché, vendendo l’appartamento e continuando ad abitarlo pagando a __________ un corrispettivo di locazione pari agli interessi ipotecari, si è persino privato della possibilità di dedurre dal reddito questi interessi. Ma ciò che lascia perplessi è il fatto che - indipendentemente a sapere se il prezzo di cessione dei beni mobili sia stato congruo, cosa in sé di secondaria importanza - uno scrittore e giornalista, quale è l’attore, venda, senza averne nessuna necessità economica, tutta la sua collezione di libri, enciclopedie e dizionari per poi garantirsene ancora l’uso.
È evidente a questa Camera che __________, irritato e stufo (forse anche a giusta ragione) delle controversie sorte con la figlia e convinto di averle consegnato tutto quanto doveva al proposito della successione materna, abbia voluto togliere alla convenuta ogni e qualsiasi possibilità di rifarsi un domani su suoi beni non solo per le pretese oggi ancora litigiose ma anche relativamente ad una futura successione paterna.
L’azione di revoca del sequestro deve così essere respinta ed in tal modo, in accoglimento dell’appello, riformata la sentenza del Pretore.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 27 marzo 1997 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 13 marzo 1997 del Pretore di Lugano è così riformata:
La petizione di revoca di sequestro 30/31 luglio 1996 di __________ è respinta.
La tassa di giustizia in Fr. 1’900.- e le spese, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 5’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’000.--
già anticipati dall'appellante, sono a carico della controparte che le rifonderà inoltre fr. 2’000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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