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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.97
Data decisione, Autorità: 30.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00097
Lugano 30 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa DI.96.160 della Pretura del distretto di Bellinzona in materia di contratto di locazione, promossa con istanza 18 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 40’767.-- oltre accessori;
Istanza avversata dal convenuto, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 4’895.45 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 12 marzo 1997 ha accolto per fr. 4’945.45, ordinando inoltre la liberazione in favore del convenuto del maggior deposito di garanzia da lui effettuato;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 24 marzo 1997 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza per fr. 13’688.30 oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1994 le parti hanno trattato il possibile acquisto della carrozzeria gestita dall’istante da parte del convenuto.
In tale ottica il convenuto ha occupato la carrozzeria dal 18 luglio al 25 novembre 1994, rinunciando tuttavia in seguito all’acquisto della medesima.
B. Con l’istanza in rassegna __________, oltre ad avanzare numerose altre pretese che non sono più litigiose a questo stadio della causa, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un canone settimanale di fr. 1’200.-- per l’occupazione dei locali.
Il convenuto all’udienza del 13 maggio 1996 sulla questione della locazione della carrozzeria ha confermato la pattuizione di un canone di fr. 1’200.-- alla settimana, ma dal momento che egli avrebbe usufruito della carrozzeria per 8 settimane da solo, e per altre 8 settimane con il titolare dell’istante, il suo debito complessivo a tal titolo ammonterebbe a soli fr. 14’400.--così come del resto richiesto dalla stessa parte istante con scritto del 9 novembre 1994.
C. Nel giudizio impugnato il Pretore sul tema del canone di locazione ha protetto la tesi del convenuto, ritenendo che l’istruttoria avrebbe dimostrato la pattuizione di una pigione complessiva di fr. 14’400.-- per il caso, verificatosi, della riconsegna della carrozzeria nel corso del novembre del 1994.
Dal che, dopo l’esame delle altre rispettive pretese delle parti, l’accoglimento dell’istanza per fr. 4’945.45 oltre interessi.
D. Con l’appello l’istante postula il riconoscimento della propria pretesa per complessivi fr. 13’688.30, sostenendo che il Pretore avrebbe ammesso a torto il superamento della pattuizione iniziale di un canone di fr. 1’200.-- alla settimana in favore di un importo globale di fr. 14’400.--.
Tale proposta avrebbe in effetti fatto parte di una trattativa globale che non sarebbe giunta a buon fine, dalla quale il Pretore avrebbe erroneamente estrapolato uno dei punti, ritenendolo immotivatamente come accettato dalle parti.
Il credito dell’attrice per pigioni sarebbe perciò di fr. 23’142.85, il che comporterebbe un aumento del credito finale della procedente fino a concorrenza di quanto postulato con il gravame.
E. Delle osservazioni 14 aprile 1997 del convenuto, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’appellante, in sostanza, contesta la valutazione degli atti effettuata dal Pretore, e sostiene che egli dalla lettera 9 novembre 1994 del proprio legale al fiduciario del convenuto (doc. 3) avrebbe dedotto a torto l’esistenza di un consenso sulla pattuizione di un canone globale di fr. 14’400.--, trattandosi semmai di una proposta inclusa nel contesto di una trattativa globale che non si sarebbe tuttavia perfezionata.
La tesi è manifestamente priva di fondamento.
La lettera in questione, contrariamente alla tesi dell’istante, è esplicita nell’accettare la somma di fr. 14’400.-- quale corrispettivo per l’occupazione della carrozzeria fino al 18 novembre 1994.
Tale consenso nella lettera risulta “condizionato” unicamente all’uscita entro il 18 novembre (doc. 3, pag. 2), ma a prima vista la “condizione” non è stata intesa nel senso di condizione ex art. 151 e segg. CO -nemmeno l’istante lo pretende- ma nell’improprio senso secondo cui quello di fr. 14’400.-- era il corrispettivo pattuito fino al 18 novembre.
Non vi è per contro alcun legame tra questo accordo e gli altri punti litigiosi tra le parti, e non vi è in particolare aggancio alcuno con le successive trattative intercorse circa un anno dopo (doc. B e C), avviate dopo che l’istante nel maggio del 1995 aveva avanzato una lunga lista di pretese, tra cui, nonostante la lettera del 9 novembre 1994, quella per la locazione (cfr. doc. D).
La conseguenza, come si è detto, non è tuttavia quella della caducità dell’accordo di cui riferisce il doc. 3, ma unicamente quella di addebitare al convenuto un’ulteriore settimana di occupazione dei locali al pattuito costo di fr. 1’200.--.
Il convenuto è in definitiva debitore dell’istante di fr. 6’145.45 oltre interessi, somma che può essere dedotta da deposito di garanzia presso l’avv. __________ dopo computo delle ripetibili di prima sede spettanti al convenuto, così come deciso dal Pretore.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara pronuncia
I. L’appello 24 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 marzo 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento dell’istanza __________, __________ è condannato a pagare a __________ __________ fr. 6’145.45 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 1994.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 800.-- e le spese di fr. 250.- sono a carico dell’istante per 9/10 e del convenuto per 1/10.
L’istante rifonderà al convenuto fr. 1’700.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico del convenuto, al quale l’istante rifonderà fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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