AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.96
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00096
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.348 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 3 maggio 1991 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________ o
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di appalto;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 febbraio 1997 ha respinto per carenza di legittimazione attiva;
Appellante la parte attrice, che con atto di appello del 18 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua legittimazione attiva e di rinviare la causa al Pretore per una decisione sul merito;
Mentre la convenuta con osservazioni del 30 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione in rassegna __________ , nella sua qualità di amministratrice dei condomini __________ e __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’000.-- oltre accessori in relazione ad asseriti difetti delle opere di sistemazione esterna degli edifici dei due predetti condomini eseguite dalla convenuta nel 1988.
B. Nella risposta del 31 luglio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di __________
L’art. 712l CC stabilirebbe la capacità processuale della comunione dei condomini, mentre l’amministratore non sarebbe titolare del diritto sostanziale vantato e neppure possederebbe il diritto di condurre in nome proprio il processo per conto dei comproprietari.
Nel merito la convenuta ha inoltre integralmente contestato la pretesa dedotta in causa, negando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
C. Con il 31 dicembre 1993 __________ ha cessato di svolgere la funzione di amministratrice dei condomini in questione e in tale funzione è subentrata la
Il 10 luglio 1995 l’avv. __________ ha comunicato alla Pretura di avere rinunciato al patrocinio di parte attrice.
Da quel momento la causa è stata condotta per la parte attrice direttamente da
D. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva, rilevando che sia la vecchia che la nuova amministrazione dei condomini erano prive della facoltà di avviare e condurre in proprio nome la causa.
E. Con l’appello, interposto a titolo principale dalle comunioni dei condomini __________ e __________e in via subordinata da __________, parte attrice postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accertare la legittimazione attiva delle comunioni dei condomini e di rinviare la causa al Pretore per il giudizio sul merito della vertenza.
avrebbe inteso agire quale rappresentante dei condomini, così come risulterebbe con chiarezza negli allegati introduttivi, di modo che il Pretore avrebbe ritenuto a torto che l’amministratrice abbia agito in proprio nome.
Si tratterebbe perciò di un’inesatta indicazione della parte, che sarebbe da rettificare d’ufficio. La soluzione contraria costituirebbe eccesso di formalismo, e del resto lo stesso Pretore in tutti gli atti istruttori compiuti avrebbe chiaramente indicato che la parte in causa era la comunione dei condomini.
Contro la soluzione adottata dal primo giudice deporrebbe anche il fatto che la questione non è stata decisa in via preliminare ex art. 181 CPC, ma al contrario è stata svolta l’intera istruttoria di causa, durata quasi 5 anni.
Anche dall’atteggiamento della controparte, che non avrebbe più sollevato la questione, andrebbe dedotto il tacito consenso alla procedura adottata, così da dover ritenere sanata un’eventuale carenza di legittimazione attiva.
F. Delle osservazioni 30 aprile 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Trattandosi di requisito per la proponibilità materiale dell’azione, e quindi di esame di diritto federale, il suo esame deve essere effettuato d’ufficio (DTF 96 II 123 e segg.; II CCA 8 maggio 1995 in re V./H.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 18), così che l’invocazione del relativo vizio -riservato il caso dell’abuso di diritto- può essere effettuata in qualunque stadio della causa, anche in sede di appello (II CCA 22 novembre 1994 in re M./A. SA).
Se le obiezioni della procedente sulla questione della legittimazione attiva fossero fondate, la conseguenza, contrariamente a quanto da lei richiesto, non sarebbe tuttavia quella di rinviare gli atti al Pretore per l’esame del merito della vertenza, ma sarebbe piuttosto la scrivente Camera, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello (II CCA 18 marzo 1996 in re T./M. e B.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307, n. 5), a procedere alla disamina della pretesa dedotta dal contratto di appalto stipulato con la convenuta.
L’esame della pretesa fatta valere dai committenti di __________ permette in effetti di concludere per la sua totale mancanza di fondamento, con il che diviene superfluo l’esame delle censure contenute nel gravame sulla questione della legittimazione attiva, dovendosi comunque confermare il giudizio di reiezione della petizione.
3.1 In primo luogo si deve constatare che, stanti le contestazioni della convenuta, parte attrice -che vi era tenuta- non è assolutamente riuscita a dimostrare l’esistenza degli asseriti difetti dell’opera.
La perizia giudiziaria non ha in effetti potuto condurre a risultati apprezzabili, da una parte per la negligenza processuale della stessa parte attrice, che neppure ha versato in atti l’elenco dei lavori compiuti (perizia, pag. 5), d’altra parte per il semplice fatto che dall’esecuzione dei contestati lavori a quella della perizia che avrebbe dovuto rilevarne le manchevolezze sono trascorsi circa 8 anni, e comunque per il fatto che il perito -a prescindere dalle enormi difficoltà nel poter esprimere un’opinione attendibile (cfr. p. es. la risposta alla domanda 2, pag. 6)- non ha formulato rimproveri particolari all’impresa esecutrice (cfr. pag. 6, 8, 12), ma semmai ha censurato il tipo di lavori ordinato dalla committente, consistente in buona sostanza più in un inutile maquillage, destinato a perdere efficacia in breve tempo, che non in un risanamento effettivo dei difetti degli edifici (perizia, pag. 9, 10, 11, 12; cfr. anche la deposizione __________).
Le deposizioni testimoniali non hanno sopperito al vuoto probatorio lasciato dalla perizia.
Il teste __________ afferma che l’opera, dopo alcuni ordinari lavori di finitura, fu completata senza particolari problemi, e che solo un anno e mezzo dopo la committenza notificò dei difetti, in parte sanati, e in parte ritenuti non imputabili alla convenuta.
La deposizione __________ ha confermato la volontà della committenza di eseguire lavori di mero abbellimento estetico, senza che tuttavia fossero risolti i sottostanti problemi sostanziali, e questo nonostante le esplicite indicazioni degli artigiani.
Il teste __________ direttore dei lavori, ammette esplicitamente di aver proposto un “intervento estetico”, che fu a mente sua eseguito dalla convenuta a soddisfazione dei richiedenti, quando però sarebbero stati necessari anche altri interventi per risolvere effettivamente i problemi -tant’è vero che la convenuta formulò esplicite riserve nei suoi confronti-, interventi che non furono tuttavia commissionati.
Il teste __________ nulla ha potuto riferire, mentre il teste __________ -persona di riferimento della società amministratrice dei condomini- ha anch’egli ammesso che si optò per lavori di maquillage “perché si credeva in un buon risultato”.
Il teste ha pure ammesso che ad un certo punto sia la convenuta che la direzione lavori avanzarono riserve sulla validità dei lavori da compiere, ma che a quel punto, essendo a suo dire impossibile ricontattare tutti i condomini, le cose furono lasciate andare avanti.
3.2 Se si dovesse ritenere -ma non è assolutamente il caso- che parte attrice ha saputo adeguatamente dimostrare l’esistenza di difetti dell’opera, ci si dovrebbe ancora chiedere se essa ha saputo dimostrare una loro tempestiva notifica all’appaltatrice (questione a prima vista da risolvere per la negativa, dal momento che la notifica doc. N sembra indicare una situazione già presente da qualche tempo), se essa ha saputo in qualche modo quantificare l’eventuale minor valore (questione da risolvere sicuramente per la negativa: cfr. la perizia, risposta a domanda 5, pag. 10), e se comunque non dovrebbe essere applicato in favore dell’appaltatrice l’art. 369 CO, con la conseguenza di liberarla da ogni responsabilità per gli eventuali difetti, ritenuto che se anche uno solo di questi quesiti dovesse essere risolto in favore dell’appaltatrice, il risultato complessivo sarebbe comunque quello della reiezione delle pretese dell’attrice.
Non può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 marzo 1997 di __________ / __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dalla parte appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -__________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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