AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.92
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00092
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.171 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 31 maggio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 70’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 27 febbraio 1997;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 17 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 28 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene di avere mutuato fr. 930’000.-- alla __________ e fr. 70’000.-- al convenuto, presidente del consiglio di amministrazione della stessa, affinché egli avesse a sottoscrivere nuove azioni della società.
Il convenuto rifiuterebbe la restituzione del mutuo, dal che la petizione in rassegna.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe mutuato l’intero importo di fr. 1’000’000.-- __________ mentre non esisterebbe alcun rapporto di credito tra l’attore e il convenuto.
Questi avrebbe effettivamente sottoscritto delle azioni della __________ per fr. 70’000.--, ma lo avrebbe fatto a titolo fiduciario, per conto dell’attore che non poteva liberamente intestarsele in conseguenza delle restrizioni imposte dalla lex __________
Nella denegata ipotesi che vi fosse mutuo, il convenuto potrebbe comunque opporre in compensazione un proprio equivalente credito per le prestazioni professionali effettuate per l’attore tra il 1986 e il 1989.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato la dazione di fr. 70’000.-- dall’attore al convenuto e ha ammesso, dall’importanza della cifra e dall’esistenza di rapporti d’affari, che essa non è avvenuta a titolo gratuito.
Il Pretore ha inoltre rilevato che nell’ambito della causa a suo tempo intentata dall’attore nei confronti di __________, il convenuto in sede di interrogatorio formale aveva dichiarato di aver sottoscritto personalmente 70 azioni da fr. 1’000.-- di quella società e di averlo fatto a titolo personale e non fiduciario, mentre nell’istruttoria di questa causa il teste __________, fiduciario dell’attore, ha dichiarato di non essere al corrente dell’esistenza di un mutuo dell’attore al convenuto il quale, a mente del teste, agiva nell’operazione nella medesima veste di prestanome precedentemente esercitata dal teste medesimo.
Le risultanze di questi elementi probatori sarebbero per certi versi contraddittorie, ma tutto sommato risulterebbe più credibile la tesi del convenuto, secondo cui egli avrebbe agito quale fiduciario dell’attore.
Non vi sarebbe perciò contratto di mutuo e pertanto la petizione sarebbe da respingere.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In quell’occasione è stato in particolare accertato che l’attore ha accettato di versare a due riprese a __________ e per essa nelle mani del qui convenuto, la somma complessiva di fr. 1’000’000.--, di cui fr. 930’000.-- sono stati iscritti nella contabilità della società quale debito verso correntista -ancorché l’attore non fosse azionista- e fr. 70’000.-- hanno finanziato parte di un aumento di capitale, sottoscritto in quella misura dal convenuto.
Nessun elemento emerso in questa causa ha smentito la validità di questi precedenti accertamenti, ed anzi, l’esistenza della volontà dell’attore di mettere a disposizione di __________ la somma di fr. 1’000’000.-- è esplicitamente ammessa dallo stesso convenuto (risposta, punto 2, pag. 3).
Tale valutazione, contestata dall’appellante, non può essere condivisa da questa Camera.
2.1 In primo luogo, ragionando esclusivamente in astratto, non è a priori condivisibile che a fronte di due elementi di prova di eguale portata si decida di privilegiarne uno a detrimento dell’altro quando la soluzione corretta dal profilo dottrinale è invece quella di considerare l’elisione reciproca dei due mezzi di prova contraddittori tra di loro, con la conseguenza di decidere in sfavore della parte gravata dell’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA 1° marzo 1996 in re F. AG/I. SA, 29 febbraio 1996 in re O. SA/F., 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 13 febbraio 1995 in re S. srl/L. SA), in concreto il convenuto.
Sempre ragionando in astratto, va rilevato che il Pretore nel giudizio impugnato ha inoltre omesso di valutare le risultanze dell’interrogatorio formale dell’attore, che rispondendo alle domande 17 e 20 ha fornito una versione dei fatti inconciliabile con la tesi del mandato fiduciario per la sottoscrizione di azioni per fr. 70’000.--, di modo che, dal profilo meramente numerico, vi era comunque una preminenza degli elementi probatori contrari alla tesi del convenuto.
2.2 Nemmeno l’esame del contenuto dei singoli elementi probatori conforta la tesi fatta propria dal Pretore.
Pur ammettendo che la -peraltro chiara- affermazione dell’attore di non avere mai rilasciato un mandato fiduciario al convenuto (interrogatorio formale, risposta 20) può essere ritenuta generica, altrettanto generica è la contraria deposizione del teste __________, secondo cui
“nell’operazione a l’avv. __________ agiva nella stessa veste in cui avevo agito io in precedenza nella stessa operazione, ossia come “testa di legno” o “testa di paglia” (recte). L’avv. __________ ha avuto mandato di rappresentanza (mandato orale) da me e dall’ing ”
Questa dichiarazione riguarda infatti il rapporto dell’attore con il convenuto nella sua globalità, e non consente ancora di ritenere -specie in presenza di specifici indizi in senso contrario- che ogni e qualsiasi atto compiuto dal supposto mandatario sia avvenuto a titolo fiduciario.
A ben vedere, l’unico elemento probatorio riguardante proprio la questione dei fr. 70’000.-- qui in discussione è in definitiva la presa di posizione del convenuto medesimo in occasione del suo interrogatorio formale nella causa tra l’attore e __________ A.
In quell’occasione il convenuto ha affermato, in maniera del tutto esplicita e precisa, di avere sottoscritto 70 azioni da fr. 1’000.-- cadauna dell’aumento di capitale della società (doc. H, pag. 2, risposta 4), di averlo fatto in nome proprio e non dell’attore o di terzi (pag. 3, risposta 5), e di essere in definitiva il proprietario delle azioni in questione (risposta 7).
2.3 A fronte delle predette emergenze processuali non è lecito concludere in senso diverso da quanto risultante esplicitamente dall’interrogatorio formale del convenuto, ovvero per la sottoscrizione in suo nome e per suo conto delle note azioni.
Non può in particolare essere condiviso il giudizio pretorile, allorché tenta di sminuire la portata di quanto affermato dal convenuto nell’interrogatorio formale, ritenendo in sostanza “comprensibile” (pag. 4) che il convenuto potrebbe avere mentito in quella sede per esigenze di lex __________, segnatamente per aiutare ad eludere le disposizioni di quella legge, non avvedendosi della gravità insita nel rilievo e addirittura fondando di fatto la sentenza qui impugnata sulla ritenuta mendacità della precedente dichiarazione del convenuto e sugli intenti illeciti di tale menzogna.
Fino a prova del contrario, prova che non risulta in maniera inequivocabile dal materiale istruttorio (ivi compresa la deposizione __________), va perciò ritenuto che il convenuto si sia attenuto all’art. 306 CPS e che la dichiarazione di cui all’interrogatorio formale del 2 febbraio 1994 corrisponda al vero.
Al contrario, già per il solo motivo che l’unico intento esplicitato dall’attore e riscontrabile dagli atti era quello di fare pervenire l’intera somma di fr. 1’000’000.-- alla __________ si deve dedurre l’inesistenza di un simile contratto.
Le parti convengono in effetti sulla circostanza del versamento da parte dell’attore di complessivi fr. 1’000’000.-- nelle mani del convenuto e destinati a __________.
E’ altrettanto incontestato, o comunque incontestabile, il fatto che a detta società è pervenuta unicamente la somma di fr. 930’000.--, importo per il quale essa nella propria contabilità si è riconosciuta sua debitrice, e che essa è stata condannata alla restituirgli.
In simili circostanze è facile constatare che fr. 70’000.-- sono partiti con destinazione __________ ma non vi sono giunti, pur essendo entrati nella sfera di disponibilità del convenuto.
Non vi è necessità di sapere se si tratti o meno del denaro con cui il convenuto ha sottoscritto una corrispondente porzione dell’aumento di capitale della società, ai fini di questa causa è sufficiente l’accertamento del fatto che fr. 70’000.-- destinati dall’attore al finanziamento di detta società sono stati trattenuti convenuto: come rettamente stabilito dal Pretore, nulla consente di ammettere che l’attore abbia inteso rimettere al convenuto del denaro a titolo grazioso, e nemmeno lo stesso convenuto adduce del resto una simile ipotesi.
Se ne deve concludere che il convenuto non riversando a __________ l’intero importo versato dall’attore si è definitiva ritrovato arricchito di fr. 70’000.-- a detrimento del di lui patrimonio senza che ve ne fosse motivo, così che all’attore, senza riguardo per le motivazioni giuridiche da lui addotte (art. 87 CPC), va accordata azione ai sensi degli art. 62 e segg. CO.
Tale credito, sia sul principio che nell’ammontare, è tuttavia rimasto allo stadio di puro parlato: non vi è infatti prova alcuna dell’asserita pattuizione di un onorario di fr. 100’000.-- né è dato di sapere quali siano le prestazioni che il convenuto avrebbe effettuato, dal momento che non risulta in atti alcuna nota professionale ad esse relativa.
Ne consegue l’accoglimento del gravame nel senso di ammettere la petizione per fr. 70’000.-- oltre interessi al 5%.
Gli stessi decorrono dal 30 giugno 1987, come richiesto dall’attore, trattandosi di data posteriore a quella della consegna del denaro al convenuto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 marzo 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 febbraio 1997 della Pretura di Locarno-Campagna, è riformata nel modo seguente:
L’avv. __________, è condannato a pagare a __________, fr. 70’000.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1987.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n__________dell’UE di Locarno.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’000.-- sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 6’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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