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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2015.194
Data decisione, Autorità: 01.02.2016, PENAL
Titolo: Guida senza autorizzazione: per avere condotto l'autovettura nonostante la revoca della licenza di condurre
Incarto n. 72.2015.194
Lugano, 1 febbraio 2016/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente
Mariangela D'Aleo, segretaria
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa 159/2015 del 18.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 15.09.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:53.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che il comportamento dell’imputato è disarmante: soltanto oggi si rende conto della gravità dei fatti. I precedenti dimostrano come ogni tentativo di dissuaderlo dal continuare a reiterare sono stati vani. Chiede dunque una pena detentiva di 10 mesi da espiare;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47 CP;
95 cpv.1 lett. b LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
guida senza autorizzazione
per avere, il 15.09.2015, a __________, condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014, per un periodo indeterminato;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi;
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario e spese fr. 1'613.40
IVA 8% fr. 129.10
totale fr. 1'742.50
4.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'742.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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