AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.73
Data decisione, Autorità: 25.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00073
Lugano 25 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.96.416 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 14 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
Massa fallimentare __________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto l’esclusione dalla massa di tre conti bancari intestati a __________, domanda integralmente avversata dalla parte convenuta;
E ora sull’istanza della convenuta, pedissequa all’allegato di risposta, con cui essa ha chiesto che l’attore sia astretto alla prestazione di una cauzione di fr. 250’000--, istanza alla quale l’attore si è opposto e che il Pretore con decreto 4 marzo 1997 ha accolto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 17 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 22 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Richiamata la decisione 18 marzo 1997 del Pretore che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 14 giugno 1996 l’attore ha rivendicato la proprietà dei conti __________ presso la __________ a __________, __________ presso la filiale di __________ del medesimo istituto e __________ presso la __________ di __________.
Pur se intestati formalmente al fallito, detti conti, il cui saldo complessivo ammonterebbe a più di 9 milioni di franchi, sarebbero di pertinenza del procedente, avendo __________ agito fiduciariamente per il di lui conto.
La convenuta con risposta 2 settembre 1996 si è opposta alla petizione, postulando inoltre che all’attore, domiciliato all’estero, sia imposta la prestazione di una cauzione di fr. 250’000.-- a garanzia dei presumibili oneri della causa da lui intentata.
In sede di replica l’attore ha resistito alla richiesta di cauzione rilevando che la causa sarebbe stata resa necessaria dalla decisione dell’Ufficio fallimenti di Lugano di non riconoscere la validità della documentazione prodotta avanti alle competenti autorità italiane.
La causa sarebbe così assimilabile a quella proposta a seguito di un giudizio di giattanza, per la quale l’art. 154 CPC escluderebbe la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione.
La richiesta sarebbe inoltre ingiustificata anche dal profilo morale, dato che l’autorità esecutiva avrebbe facilmente potuto accertare la veridicità delle affermazioni dell’attore.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, constatato che il Messico non è al beneficio di trattati bilaterali o convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera e ritenute infondate le altre argomentazioni dell’attore, ha ammesso l’istanza nella misura in cui tende a garantire la copertura preventiva dell’eventuale indennità per ripetibili, considerando in tal senso giustificata la richiesta della convenuta di fr. 250’000.-- in base alla percentuale inferiore di cui all’art. 9 TOA.
C. Con l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di respingere l’istanza.
Il Pretore si sarebbe limitato all’esame dei requisiti formali della cauzione processuale, di per sé incontestati, ma avrebbe invece omesso di esaminare la particolarità della posizione di __________ quale attore, ruolo impostogli dal mancato riconoscimento da parte dell’autorità esecutiva della sua titolarità economica al riguardo dei conti bancari in questione.
Sarebbe inoltre evidente l’analogia della presente procedura con quella susseguente a giudizio di giattanza, procedura nella quale non si potrebbe imporre la cauzione giudiziaria.
D. Delle osservazioni 22 aprile 1997 di parte convenuta, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si tratta perciò dell’azione di esclusione di beni dal fallimento (il cosiddetto “Aussonderungsprozess”), cioè l’azione del terzo tendente ad ottenere che determinati beni non siano inclusi nella massa fallimentare ma gli siano invece attribuiti (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. edizione, Berna, 1997, § 45, n. 42, pag. 363).
Per la sua funzione tale causa costituisce nella procedura fallimentare l’equivalente dell’azione di rivendicazione nell’esecuzione in via di pignoramento (art. 106 e segg. LEF; Ammon, opera citata, § 45, n. 33, pag. 362).
La causa, fondata sul diritto federale, si svolge nelle forme di un processo civile ordinario, ovvero secondo gli art. 165 e segg. CPC, visto che né la LEF e neppure il diritto cantonale (art. 13 e segg. LALEF, art. 389 e segg. CPC) prevedono per questa azione la procedura accelerata, contrariamente a quanto avviene invece per la predetta azione di rivendicazione (art. 109 cpv. 4 LEF; Ammon, opera citata, § 45, n. 44, pag. 364).
Il procedente chiede piuttosto che nell’applicazione di queste norme si tenga conto della particolarità della sua posizione di attore, ma tale doglianza è a prima vista infondata nella limitata misura in cui è ricevibile.
2.1 Nella misura in cui la censura è rivolta contro il suo ruolo processuale di attore, la stessa è manifestamente irricevibile.
Siffatta posizione deriva infatti dalla decisione dell’Ufficio fallimenti di assegnare a lui, e non invece alla massa, il termine per proporre l’azione.
Con l’assegnazione del termine l’Ufficio fallimenti ha automaticamente conferito al rivendicante il ruolo di attore nell’eventuale futura azione di esclusione dei beni dal fallimento.
Evidentemente ciò non è avvenuto per caso, ma a dipendenza dell’apparente situazione giuridica risultante dal possesso dei beni rivendicati, che in questo caso era manifestamente favorevole alla massa, essendo il fallito l’intestatario dei conti bancari di cui trattasi.
Questa non è comunque la sede per discutere o ridiscutere la correttezza della ripartizione dei ruoli processuali -anche se è evidente che in questo tipo di azione solo il terzo può essere attore (Ammon, opera citata, § 45, n. 42, pag. 363)- visto che se l’attore intendeva contestarla gli era aperta la via del reclamo all’autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF.
2.2 Nella misura in cui l’attore asserisce invece la particolarità del proprio ruolo la sua tesi è del tutto infondata: contrariamente a quanto da lui affermato (appello, punto 2, pag. 3) questa è proprio la classica causa in cui l’attore fa valere una pretesa nei confronti dell’altra, e negare questa evidenza per il motivo sostanziale che l’attore avrebbe ragione e l’Ufficio fallimenti avrebbe sbagliato a non accorgersene (appello, ibidem) non contribuisce a mutare la sostanza delle cose.
Ma anche se vi fosse realmente stata un’inversione dei ruoli processuali, ciò non sarebbe ancora lesivo del diritto federale a meno che non vi sia stata anche l’inversione dell’onere di addurre i fatti e le prove (DTF 118 II 526, consid. 2b), circostanza che l’attore in concreto non afferma e che del resto non si verifica.
3.1 L’azione di giattanza, regolata dagli art. 452 e segg. CPC, è un’azione del diritto cantonale e rientra nella categoria dei procedimenti di provocazione.
L’istituto si riconduce al diritto romano e al processo comune; il suo scopo è quello di costringere chi accampa pretese nei confronti di un terzo a farle valere in giudizio sotto comminatoria di estinzione (Vogel, Kein Rechtsverlust mehr durch prozessuale Säumnis, in: recht, 1993, pag. 186, n. 2). Se non che, in conformità alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale, un ordinamento cantonale non può comminare la decadenza di un diritto garantito dall’ordinamento federale se non per le cause di estinzione ivi previste (DTF 118 II 479 e 521). In altri termini, una legge cantonale non può sospingersi oltre il diritto federale e conferire a determinate omissioni processuali dell’una o dell’altra parte effetti di cosa giudicata, precludendo la possibilità di introdurre una nuova azione sul medesimo oggetto.
Il provocato che omette di dar seguito all’ingiunzione giudiziaria di intentare causa nei confronti del provocante non perde quindi il diritto vantato né la possibilità di introdurre azione di sua iniziativa più tardi, a meno che il suo diritto non sia nel frattempo decaduto per un titolo di estinzione previsto dal diritto federale (I CCA 4 agosto 1997 in re P. SA/D.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 452, n. 1).
3.2 Ciò premesso, è chiaro che non vi è nessuna parentela con la presente causa -fondata sul diritto federale, non originata dalla provocazione di un privato e di sicuro effetto materiale pur se nell’ambito della procedura di esecuzione- ma comunque, anche se analogia vi fosse, non si vede perché questa dovrebbe da sola condurre all’esenzione dall’obbligo di prestare cauzione, e difatti l’attore medesimo non fornisce alcuna ragionevole motivazione in tal senso.
Non può che seguirne la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 marzo 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’attore, restano a suo a carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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