AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.69
Data decisione, Autorità: 29.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00069
Lugano 29 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. EF.96.02374 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con petizione 17 luglio 1996 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
Comune di __________ rappr. dal __________
intesa a contestare la graduatoria del fallimento della società __________ in liquidazione, __________, ed in particolare l’elenco oneri relativo alla part. no. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita;
chiedente, in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dal Comune di __________ per imposte comunali relative agli anni 1988-1993 pari a complessivi fr. 46’024.80, nonché per tassa di canalizzazione e tassa d’uso di fr. 1’405.25;
domande avversate dal convenuto, che ha tuttavia ridotto a fr. 45’833.40 i suoi crediti per imposte comunali e per tassa di canalizzazione, e sulle quali il Pretore con sentenza 3 marzo 1997 si è così pronunciato:
§ L’elenco oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di __________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della __________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta insinuati dal Comune di __________ per gli anni 1988, 1989 e 1990 per fr. 14’646.50, nonché per la tassa di canalizzazione / tassa d’uso di fr. 1’405.25 sono registrati pro memoria (art. 63 cpv. 1 RUF) nel medesimo, mentre quelli per gli anni 1991-1992-1993 vengono stralciati.
Appellante la parte convenuta, che con atto di appello 13 marzo 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 45’833.40 relativo alle imposte comunali 1988-1993 e alla tassa di canalizzazione e tassa d’uso venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia almeno quello relativo alle imposte 1988-1990 oltre a quello per alla tassa di canalizzazione e tassa d’uso, mentre quello per imposte 1991-1992 poteva esservi annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 9 aprile 1997 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito del fallimento della __________ in liquidazione, __________, decretato il 28 luglio 1992, la __________ n in Nachlassliquidation ha notificato all’UEF di Lugano un credito di complessivi fr. 759’888.90 oltre interessi correnti garantito tra l’altro da due cartelle ipotecarie di V e VI grado gravanti per nominali fr. 700’000.- la particella N. __________ RFD di __________ di proprietà della fallita (doc. D). A sua volta, il Comune di __________ nella medesima procedura ha insinuato, tra l’altro, tutta una serie di crediti per imposte comunali e per tassa di canalizzazione e tassa d’uso, a suo dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 47’430.05 (doc. 8).
Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano nell’elenco oneri annesso alla graduatoria dell’8 luglio 1996 (doc. E-F).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dal Comune di __________, il 17 luglio 1996 la __________ in Nachlassliquidation ha avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco oneri ex art. 250 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di fr. 47’430.05.
In particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca legale: il Comune non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT; non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti genericamente “imposte comunali”, avessero una relazione particolare con il fondo .
C. Con risposta 14 agosto 1996, il Comune di __________, dopo aver preliminarmente ridotto a fr. 45’833.40 i suoi crediti per imposte comunali (imposta immobiliare e imposta per utile immobiliare) e per tassa di canalizzazione, ha affermato che, a suo parere, le premesse per la costituzione dell’ipoteca legale erano senz’altro date.
D. Con sentenza 3 marzo 1997 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha stralciato dall’elenco oneri i crediti relativi all’imposta comunale 1991-1993 ed ha per contro annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF quelli relativi alle imposte 1988-1990 di complessivi fr. 14’606.50 nonché quello per la tassa di canalizzazione e tassa d’uso di fr. 1’405.25.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ammesso che l’iscrizione nell’elenco oneri di un’ipoteca legale a favore dell’ente pubblico presupponeva l’esistenza di una tassazione definitiva nonché dei relativi conteggi per la quantificazione dell’importo al beneficio dell’ipoteca legale: in effetti soltanto decisioni amministrative cresciute in giudicato potevano essere collocate in graduatoria; per contro in presenza di tassazioni non ancora cresciute in giudicato la pretesa non poteva essere iscritta nell’elenco oneri ma poteva unicamente esservi annotata pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF, mentre in assenza di una decisione definitiva, non ancora emessa o comunque provvisoria, era ipotizzabile sia una sospensione della graduatoria ex art. 59 cpv. 2 RUF sia un’annotazione pro memoria ex art. 63 RUF, quest’ultima eventualità entrando in linea di conto se l’autorità fiscale successivamente avesse almeno intimato una decisione d’imposizione suscettibile di reclamo.
Pacifico nel caso concreto il principio che l’imposta immobiliare comunale potesse godere del beneficio dell’ipoteca legale -siccome in connessione particolare con l’immobile- l’assenza della prova della crescita in giudicato delle tassazioni e dei conteggi per la quantificazione non permetteva tuttavia di iscrivere nell’elenco oneri i crediti relativi alle imposte comunali 1988-1990 nonché per la tassa di canalizzazione e tassa d’uso, gli stessi potendo unicamente esservi annotati pro memoria ex art. 63 RUF; per quanto riguardava le imposte per gli anni 1991-1993, mancando agli atti qualsivoglia documentazione che permettesse di ritenere avviata la procedura fiscale, si imponeva il loro stralcio dall’elenco oneri.
E. Con atto di appello 13 marzo 1997 il convenuto, dopo aver postulato la congiunzione della presente procedura con quella che oppone l’attrice allo Stato del Cantone Ticino per pretese analoghe (inc. no. EF.96.02372) e l’assunzione delle prove offerte ma non assunte dal giudice di prime cure, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il credito di fr. 45’833.40 relativo alle imposte comunali 1988-1993 e alla tassa di canalizzazione e tassa d’uso venga mantenuto nell’elenco oneri o in subordine che lo sia almeno quello relativo alle imposte 1988-1990 oltre a quello per la tassa di canalizzazione e tassa d’uso, mentre quello per imposte 1991-1992 poteva esservi annotato pro memoria ai sensi dell’art. 63 RUF; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con riferimento alle imposte 1991-1993, l’appellante ritiene innanzitutto che il giudice di prime cure non abbia sufficientemente tenuto conto del fatto che l’ipoteca legale nasceva ope legis al momento dell’esigibilità della pretesa fiscale, indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva o del conteggio che attestasse l’ammontare dell’ipoteca legale stessa; in ogni caso, la giurisprudenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello -influenzata da una recente sentenza del Tribunale federale (DTF 120 III 32), che non aveva escluso che nell’ambito di un procedimento di contestazione della graduatoria il giudice del fallimento potesse essere investito dell’esame circa l’esistenza e l’ammontare di un credito fiscale- in casi analoghi (in mancanza cioè dell’allestimento della tassazione o di una decisione di conteggio per la quantificazione) sembrava essersi orientata a permettere al giudice del fallimento di fungere concretamente da giudice fiscale. Per quanto riguardava invece le imposte 1988-1990, annotate dal Pretore pro memoria, le stesse dovevano essere senz’altro iscritte nell’elenco oneri: l’ente pubblico aveva infatti dichiarato nei suoi allegati di causa che i relativi conteggi erano cresciuti in giudicato, per cui non era più necessaria l’apposizione del timbro di crescita in giudicato, che comunque spettava ancora al Comune stesso apporre.
F. Delle osservazioni 9 aprile 1997 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Va innanzitutto precisato che con ordinanza 11 aprile 1997 del presidente di questa Camera -alla quale espressamente si rinvia- sono state evase le due richieste dell’appellante, quella di congiungere la presente procedura con quella che oppone l’attrice allo Stato del Cantone Ticino per pretese analoghe (inc. no. EF.96.02372) e quella di assumere alcune prove offerte in prima sede, non assunte dal giudice di prime cure: la questione non necessita quindi di ulteriori disquisizioni.
L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.).
In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).
3.1 A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L’alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1995/I, p. 556 segg.).
3.2 La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame.
Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al debitore d’imposta (in casu: la fallita), dall’altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all’art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l’applicazione dell’art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.): come noto, in virtù di questa norma i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti all'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza fare oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione, precisando ai capoversi seguenti che, se il processo viene continuato, il credito sarà, a seconda dell'esito di quella procedura, cancellato o collocato definitivamente nella graduatoria (cfr. anche Fritsche/Walder, op. cit., ibidem). Tale indirizzo deve tuttavia essere abbandonato: in primo luogo per il fatto che la competenza ad annotare un credito pro memoria ex art. 63 RUF spetterebbe unicamente all’amministrazione del fallimento o, a seguito di un reclamo giusta l’art. 17 LEF, alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza (cfr. Lorandi/Camponovo, Die Kollokation öffentlich-rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, in AJP 1993 p. 1476; Pedroli, op. cit., p. 554) -ciò che comporterebbe l’inammissibilità di un’eventuale annotazione ordinata dal Pretore o da questa Camera civile d’appello (IICCA 29 novembre 1993 in re G. e lc./Banca X; DTF 86 III 23); in secondo luogo vista la sostanziale irrilevanza della procedura fiscale per il terzo creditore, perché non vi è alcun valido motivo per derogare alla regola generale e con ciò escludere in tali circostanze la competenza materiale del giudice civile.
Ciò premesso, nella fattispecie si tratta di esaminare se possano essere iscritte nell’elenco oneri da un lato le imposte immobiliari 1988-1993 (cons. 5), dall’altro le imposte sull’utile relative agli anni 1988-1993 (cons. 6) e infine la tassa di canalizzazione e tassa d’uso relativa al 1992 (cons. 7).
imposte immobiliari 1988-1993
Concretamente, mentre la registrazione nell’elenco oneri della graduatoria dell’imposta immobiliare 1993 non può essere ammessa, tale imposta non essendo dovuta dalla fallita, ma rientrando invece tra i debiti della massa -l’imposta immobiliare 1993 è infatti a carico di colui che è proprietario dell’immobile il 1.1.1993 (art. 262 cpv. 1 vLT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Porza 1977, p. 194)- nulla osta all’iscrizione delle imposte immobiliari 1988 - 1992: il credito fiscale è infatti scaduto (art. 217 cpv. 4 lett. d e art. 262 vLT) ed esigibile (cfr. doc. 9), mentre non è più contestato a questo stadio della lite che l’imposta immobiliare possa regolarmente godere del beneficio dell’ipoteca legale.
Quanto all’ammontare del credito fiscale dovuto -per altro nemmeno contestato-, quest’ultimo dipende dal valore di stima del fondo, atteso che per l’imposta comunale si farà capo all’aliquota dello 0.1 % (art. 264 vLT): nel caso concreto, tenuto conto che il valore di stima dell’immobile della fallita è di fr. 2’239’160.- (cfr. doc. C, F e doc. 2 inc. EF.96.02372 richiamato; anche se l’ente pubblico ha insinuato le sue richieste sulla base di un valore di stima di fr. 2’230’160.-) l’imposta immobiliare annualmente dovuta può senz’altro essere confermata in fr. 2’230.15, come postulato dall’appellante.
Pacifico che l’imposta sull’utile di una società immobiliare e meglio l’imposta su quella parte di utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del beneficio dell’ipoteca legale (IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte sull’utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute (tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione d’imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d’ufficio), non potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola circostanza che nell’anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti addirittura notorio che l’utile di una società varia di anno in anno, e ciò per via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale).
Per gli anni 1988-1990 la situazione è per contro diversa, se non altro per il fatto che le dichiarazioni d’imposta e le notifiche di tassazione sono state allestite, versate agli atti (doc. 10-12) o comunque richiamate (doc. 4-6 inc. EF.96.02372 richiamato): dalla documentazione allegata -ed in particolare dai bilanci 1988-1990 della fallita- si è così potuto appurare che la società in questione aveva conseguito un utile di fr. 449.- nell’esercizio 1988, di fr. 4’918.- nel 1989 e di fr. 43’763.- nel 1990; per il pagamento delle imposte erano stati accantonati fr. 1’538.- nel 1988, fr. 6’475.- nel 1989 e fr. 6’585.- nel 1990; quanto alle riprese operate dal fisco per “interessi sul capitale proprio dissimulato”, le stesse sono state calcolate conformemente al diritto tributario (la relativa aggiunta corrisponde infatti alla differenza tra tutti gli interessi passivi esposti dalla società nel conto perdite e profitti e quelli massimi ammessi, a loro volta calcolati retribuendo il capitale proprio dissimulato -la parte di capitale eccedente quello imponibile, che per una società immobiliare non può essere inferiore ad 1/5 degli attivi determinanti (attivi del bilancio dedotte le perdite riportate)- in base a tassi d’interesse stabiliti annualmente dall’Amministrazione federale delle contribuzioni con i prontuari 28 dicembre 1987, 1° febbraio 1990, 10 luglio 1990 e 10 luglio 1993; cfr. art. 71 e 79 vLT; RDAT II/1994 sentenza 8t p. 359 e segg.), di modo che vanno senz’altro confermate quale ulteriore elemento dell’utile le somme di fr. 10’998.- nel 1988, di fr. 26’258.- nel 1989 e di fr. 24’157.- nel 1990; non è stato per contro provato il motivo per una ripresa di altri fr. 5’680.- per “adeguamento interessi attivi” operata nel 1989, di modo che quest’ultima posizione dell’utile non può essere considerata.
Essendo stato provato un utile imponibile nel 1988 di fr. 12’985.- (fr. 449.- + fr. 1’538.- + 10’998.-), nel 1989 di fr. 37’651.- (fr. 4’918.- + fr. 6’475.- + fr. 26’258.-) e nel 1990 di fr. 74’505.- (fr. 43’763.- + fr. 6’585.- + fr. 24’157.-) ed un moltiplicatore d’imposta dell’80% nel 1988 e 1989 rispettivamente dell’85% l’anno successivo, la relativa imposta sull’utile ammonta nel 1988 a fr. 516.-, nel 1989 a fr. 3’186.85 e nel 1990 a fr. 7’599.- (art. 72 vLT); tenuto conto che nel 1989 e nel 1990 una minima parte dell’utile (fr. 474.05 su fr. 163’833.05 rispettivamente fr. 8’235.25 su fr. 189’180.25) non è stato conseguito tramite gli affitti, ma tramite una posizione “interessi attivi”, che come tale non concerne direttamente l’immobile, le somme al beneficio dell’ipoteca legale vanno ridotte per quegli anni rispettivamente a fr. 3’177.60 e a fr. 7’268.20.
Dal doc. 14 si evince che la tassa di canalizzazione e tassa d’uso relativa al 1992 di fr. 1’405.25 in realtà altro non era che una tassa dovuta in base al valore di stima ed al consumo di acqua: non trattandosi perciò di un contributo per la costruzione di impianti di depurazione delle acque (il quale, se iscritto tempestivamente a RF, avrebbe potuto essere posto al beneficio dell’ipoteca legale ai sensi dell’art. 107 cpv. 3 LALIA, cfr. CEFVIG 3 marzo 1994 in re G.M. SA/S. in liq.), bensì di una semplice pretesa ex art. 110 cpv. 1 LALIA -non privilegiata-, la stessa deve senz’altro essere depennata dall’elenco oneri della graduatoria (sentenza CEFVIG citata).
Essendo l’annotazione pro memoria di tale credito, effettuata dal Pretore, inammissibile (cons. 3.2), questa Camera provvede, d’ufficio, a stralciarlo dall’elenco oneri.
Poiché l’appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./Comune di A.). Le imposte a favore del Comune, al beneficio dell’ipoteca legale, saranno quindi per l’anno 1988 di fr. 3’119.55 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + imposta sull’utile fr. 516.- + interessi fr. 373.40), per l’anno 1989 di fr. 3’113.25 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + imposta sull’utile fr. 3’177.60 ./. acconto fr. 2’325.- + interessi fr. 30.50), per l’anno 1990 di fr. 7’241.45 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + imposta sull’utile fr. 7’268.20 ./. acconto fr. 2’325.- + interessi fr. 68.10), per l’anno 1991 di fr. 2’279.30 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + interessi fr. 49.15) e per l’anno 1992 di fr. 2’247.75 (imposta immobiliare fr. 2’230.15 + interessi fr. 17.60).
Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che i crediti d'imposta comunale 1988-1992 di complessivi fr. 18’001.30 vengono mantenuti nell’elenco oneri della graduatoria, mentre l’imposta 1993 e la tassa di canalizzazione e tassa d’uso relativa al 1992 vengono stralciate.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il giudizio su spese e ripetibili del Pretore può in ogni caso essere confermato.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 13 marzo 1997 del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ L’elenco oneri speciale dell’8 luglio 1996 relativo alla part. __________ RFD di __________ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della __________ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d’imposta insinuati dal Comune di __________ per gli anni 1988-1992 vengono iscritti per complessivi fr. 18’001.30 nel medesimo, mentre il credito d’imposta 1993 e quello per tassa di canalizzazione e tassa d’uso 1992 vengono stralciati.
II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 3/5 e per 2/5 sono poste a carico della parte appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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