AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.65
Data decisione, Autorità: 20.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00065
Lugano 20 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7/10 marzo 1997, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da
nell’ambito della causa -inc. no. OA.96.00651 di quella Pretura- promossa contro di loro con petizione 25 settembre 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 24’087.75 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa promossa contro di loro con petizione 25 settembre 1996 da __________, __________ e __________ con scritto 7 marzo 1997 hanno chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________;
che, a loro dire, un tale provvedimento si giustificava in quanto nei confronti del Pretore sarebbe pendente un’istanza di intervento presso il Consiglio della Magistratura, inoltrata il 3 marzo 1997 da __________;
che in quella sede al giudice era stato in particolare rimproverato -e gli viene rimproverato anche qui- un atteggiamento vessatorio e parziale nei confronti di __________, qui convenuto, nell’ambito della causa di procedura esecutiva che lo aveva opposto alla __________ (inc. no. DI.97.00095), nonché un comportamento in parte passivo ed in parte attivo nella causa di risarcimento che l’arch. __________ aveva a suo tempo promosso contro lo stesso convenuto;
che con scritti 11 marzo e 13 marzo 1997 la controparte ed il Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, nel caso concreto, gli istanti non hanno reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che la circostanza che nei confronti del Pretore sia pendente un’istanza di intervento presso il Consiglio della Magistratura non è evidentemente (ancora) sufficiente per giustificare eo ipso una sua ricusa, a meno che le critiche mosse in quella sede (e qui riprese) possano oggettivamente far ritenere che il giudice in precedenza si sia comportato in modo parziale;
che in ogni caso il fatto che gli istanti possano sentirsi delusi per il precedente operato del Pretore non costituisce di per sé un valido motivo di ricusa, non potendosi da ciò concludere per l’esistenza di una grave inimicizia tra il giudice e la parte stessa, né di un motivo grave, segnatamente di una sua eventuale parzialità nella vertenza attualmente sub iudice (IICCA 24 maggio 1996 in re N./N.);
che, oltretutto ed a titolo puramente abbondanziale, gli argomenti che -a detta degli istanti- giustificherebbero una loro delusione appaiono francamente del tutto inconferenti e ad ogni modo non configurano un comportamento censurabile da parte del Pretore;
che, in effetti, per quanto riguarda il primo rimprovero mosso nei suoi confronti, quello cioè di aver tenuto un atteggiamento vessatorio e parziale nei confronti di __________, qui convenuto, nell’ambito della causa di procedura esecutiva che opponeva quest’ultimo alla __________ (inc. no. DI.97.00095), è facile osservare come ogni critica in questa sede sia del tutto fuori luogo;
che in quel caso, infatti, il Pretore altro non ha fatto che emanare, su richiesta della controparte (doc. 20bis, allegato all’istanza di intervento presso il Consiglio della Magistratura), un decreto esecutivo ex art. 497 CPC (doc. 20), provvedimento che in assenza di una formale opposizione da parte del convenuto al precetto esecutivo nelle forme civili inoltrato dalla controparte (doc. 18) appariva del tutto corretto e legittimo; quanto alla competenza del giudice a statuire in merito, la stessa, indipendentemente dall’esistenza di una clausola di proroga del foro, era data in forza dell’art. 494 CPC, norma che impone di inoltrare l’opposizione, e quindi anche la successiva istanza per l’ottenimento del decreto esecutivo, al domicilio del precettato; contrariamente a quanto ritenuto dagli istanti, in casu non vi sarebbe inoltre stata alcuna violazione del diritto di essere sentiti, per costante giurisprudenza il contraddittorio in sede di procedura per il rilascio del decreto esecutivo non essendo più ammissibile, se non nel caso in cui le prestazioni chieste violino l’ordine pubblico, rispettivamente qualora si tratti di chiarire determinate circostanze in relazione alle obbligazioni di cui è chiesta l’esecuzione (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 497 con rif. e in particolare Rep. 1967 p. 145), ciò che però non risulta assolutamente nella fattispecie, atteso che le censure del convenuto non riguardavano tanto la prestazione a lui chiesta (riconsegna dell’auto oggetto del leasing), quanto un’eventuale controprestazione (rimborso dell’IVA imposta dalla controparte): tale circostanza avrebbe semmai dovuto essere sollevata mediante formale opposizione al precetto esecutivo civile, procedura alla quale egli (ma ciò imputet sibi) -oltretutto giurista- ha tuttavia rinunciato o che comunque ha omesso di proporre a tempo debito, ma, fosse anche stata sollevata, con tutta evidenza non avrebbe potuto impedire la riconsegna dell’auto (la clausola 15.1 del contratto di leasing vieta infatti la ritenzione del veicolo da parte del contraente per qualsiasi pretesa da lui vantata nei confronti della __________); che un contratto leasing come quello sottoscritto (cfr. doc. 8a art. 15.1) costituisse un valido titolo esecutivo ai sensi della legge è infine già stato recentemente deciso da questa Camera (IICCA 29 agosto 1996 in re K./P. AG);
che in merito all’ulteriore rimprovero mosso al Pretore di aver lasciato che la causa di risarcimento promossa a suo tempo contro lo stesso convenuto dall’arch. __________ (conclusasi con una transazione) fosse gestita dal suo Segretario Assessore __________ i, il quale -a detta dei qui istanti- sarebbe stato un grande amico dell’architetto tanto da diventarne in seguito testimone di nozze, senza entrare nei dettagli, va precisato che è pratica ricorrente nelle preture che il Segretario Assessore si adoperi per un tentativo di conciliazione proponendo alle parti un accordo transattivo: ciò non implica però per le stesse alcun obbligo di accettazione, la proposta essendo in effetti formulata impregiudicate le rispettive ragioni di fatto e di diritto ed al solo scopo di evitare una lunga e spesso costosa causa giudiziaria; in ogni caso l’eventuale inimicizia o parzialità -comunque nemmeno provate, non essendo stato dimostrato che la transazione così conclusa fosse stata sfavorevole al convenuto- potrebbe concernere il solo Segretario Assessore, ma non certo il Pretore: non è infatti dato a sapere -non essendo sufficienti le illazioni degli istanti al proposito- se quest’ultimo fosse effettivamente, o comunque dovesse essere a conoscenza di eventuali rapporti preferenziali del suo Segretario Assessore con una delle parti;
che in tali circostanze l’istanza di ricusa formulata nei confronti del Pretore va respinta siccome del tutto infondata;
che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio vanno caricate in solido agli istanti, qui integralmente soccombenti (art. 148 CPC), mentre a favore della controparte, non potendosi ammettere il carattere temerario dell’istanza, a titolo di ripetibili può essere unicamente riconosciuta un’indennità di fr. 100.-;
che gli atti di causa vanno perciò ritornati al Pretore affinché continui nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 7/10 marzo 1997 di __________ e __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dagli istanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo pure solidale di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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