AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.63
Data decisione, Autorità: 14.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.97.00063
Lugano 14 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 12 marzo 1997 da
rappr. dall’avv. __________
contro
il lodo 7 febbraio 1997 pronunciato dall’arbitro unico __________, nella procedura arbitrale promossa con petizione 3 ottobre 1994 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo ed il rinvio di tutti gli atti della procedura ad un nuovo arbitro per una nuova decisione;
preso atto che con decreto 13 marzo 1997 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre i resistenti con osservazioni 5 maggio 1997 hanno postulato la reiezione del ricorso, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1986 i signori __________ e __________ appaltarono all’impresa __________ l’edificazione sulla particella no. __________ RFD di , di loro proprietà, del complesso industriale “ ”, costruzione composta da 3 blocchi attigui (doc. E); le prestazioni di architetto vennero curate dalla __________ (doc. B), mentre quelle di ingegneria vennero eseguite dallo studio dell’ing. __________ (doc. D).
I lavori di costruzione, che avvenivano in successione nei tre blocchi, vennero portati a termine nel corso del 1988.
B. Ben presto all’interno degli stabili si constatarono alcune infiltrazioni d’acqua (doc. G, 13, 14), dovute sostanzialmente -come accertato da una perizia privata (doc. Q) e da una prova a futura memoria (doc. T)- a fessurazioni nei muri di facciata.
I difetti vennero regolarmente notificati all’impresa, all’architetto ed all’ingegnere, che tuttavia non si accordarono circa le rispettive responsabilità.
C. Dando seguito all’istanza 16 dicembre 1992 (doc. 1) con cui i proprietari avevano chiesto la nomina di un arbitro che avesse a decidere sulle eventuali responsabilità dell’ingegnere e dell’architetto, l’11 gennaio 1993 il Segretariato Generale della SIA ha provveduto a designare __________ in qualità di arbitro.
Poiché tuttavia l’ing. __________ rifiutava di sottoporsi all’arbitrato sostenendo di non aver mai sottoscritto alcuna clausola arbitrale, il procedimento arbitrale venne formalmente avviato senza di lui.
D. Con petizione 3 ottobre 1994 __________ e __________ hanno chiesto la condanna della __________, successore in diritto della __________, al pagamento di fr. 141’499.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1991.
Gli attori ritengono in sostanza che controparte sia responsabile dei difetti nei muri di facciata ed in particolare per non aver a suo tempo previsto la realizzazione dei necessari giunti di dilatazione, per aver avallato la qualità dei mattoni senza per altro averli minimamente esaminati ed infine per aver omesso di far capo alla necessaria collaborazione con l’ingegnere al fine di garantire una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. Essi pretendono perciò il pagamento degli importi necessari alla rimozione dei difetti, il cui costo è stato stimato in fr. 124’000.- in sede di prova a futura memoria (doc. T1 p. 5), nonché delle spese per l’allestimento di quest’ultima (fr. 17’499.10, doc. V).
E. Con risposta 4 novembre 1994 la __________ si è opposta alla petizione sia per motivi d’ordine che di merito, postulandone la reiezione con protesta di spese e ripetibili.
In ordine la convenuta contesta innanzitutto che il tribunale arbitrale possa essersi costituito regolarmente e ciò in assenza del consenso da parte dell’ing. __________; agli attori, nella misura in cui essi lamentavano difetti relativi al blocco no. 1, al blocco no. 3 ed in parte al blocco no. 2 -che, dopo il frazionamento della particella no. __________, erano stati venduti a terzi (doc. 2-5)- mancava inoltre la legittimazione attiva, atteso che nei relativi rogiti di compravendita i diritti per i difetti della cosa erano stati ceduti agli acquirenti. Nel merito essa contesta la tempestività della notifica dei difetti ed in ogni caso l’esistenza di un’eventuale responsabilità a suo carico: da parte sua non vi era infatti alcuna violazione contrattuale, né alcuna colpa (che semmai andava imputata a terze persone, quali l’ingegnere o l’impresa, di cui la committenza doveva tuttavia personalmente rispondere), né infine vi era alcun danno a carico della controparte, che al contrario aveva potuto tranquillamente vendere le particelle con un utile non indifferente.
F. In replica e in duplica, come pure in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
G. Con sentenza 17 settembre 1996 questa Camera ha annullato il lodo 13 ottobre 1995 con cui l’arbitro, in parziale accoglimento della petizione, aveva condannato la convenuta a versare ad __________ la somma di fr. 27’857.30 oltre interessi, caricando agli attori in misura del 79% gli onorari e le spese del tribunale arbitrale di complessivi fr. 23’635.65 con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.-.
H. Con nuovo lodo 7 febbraio 1997 l’arbitro, accogliendo parzialmente la petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 67’500.- oltre interessi, ponendo inoltre a carico di quest’ultima gli onorari e le spese del tribunale arbitrale di fr. 23’635.65 e l’indennità per ripetibili di fr. 11’000.-.
L’arbitro ha innanzitutto accertato la sostanziale fondatezza della richiesta di risarcimento a seguito della difettosità dell’opera. Esclusa, in quanto non oggettivamente praticabile, la riparazione delle facciate danneggiate, egli ha ritenuto di dover assegnare agli attori a titolo di risarcimento danni il minor valore che tale difetto comportava, determinato in via equitativa in fr. 50’000.-. A carico della convenuta è stato in seguito posto anche il costo della prova a futura memoria di fr. 17’500.-, ritenuto che la stessa dovette essere allestita in conseguenza dell’esistenza dei difetti.
I. Con ricorso per nullità 12 marzo 1997, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, la convenuta ha chiesto l’annullamento del lodo ed il rinvio di tutti gli atti della procedura ad un altro arbitro per una nuova decisione.
La ricorrente rimprovera innanzitutto all’arbitro di non aver esaminato tutte le questioni da lei sollevate nei suoi allegati preliminari e di aver assegnato agli attori qualcosa di diverso da quello che questi ultimi avevano chiesto (art. 36 lett. d, e CIA); a suo dire, l’arbitro, omettendo di indicare nel suo giudizio la sede arbitrale e le conclusioni delle parti, avrebbe inoltre violato le disposizioni dell’art. 33 CIA (art. 36 lett. h CIA); il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario (art. 36 lett. f CIA), sia poiché non vi era alcun danno, sia in quanto il risarcimento dello stesso non spetterebbe alla controparte, ma semmai ai nuovi proprietari degli stabili; pure arbitrario era il fatto che il costo della prova a futura memoria sia stato caricato alla convenuta. La ricorrente, preso atto che l’arbitro aveva ammesso di aver fatto capo ad una consulenza giuridica e ravvisando in questa circostanza una violazione dell’obbligo di discrezione, di fedeltà e di esecuzione personale del mandato, chiede infine che l’arbitro __________ venga formalmente destituito dalla sua funzione.
L. Delle osservazioni 5 maggio 1997 con cui la parte attrice postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976, p. 248; per tante IICCA 28 aprile 1993 in re P./C.).
La ricorrente ritiene innanzitutto che il lodo andrebbe annullato in quanto l’arbitro, confrontato con una richiesta di risarcimento delle spese di rimozione dei difetti alle facciate, ha al contrario ritenuto di assegnare agli attori un risarcimento a titolo di minor valore dell’opera, il che costituirebbe un motivo di ricorso (giudizio extra petita) di cui all’art. 36 lett. c ed e CIA.
2.1 È manifestamente a torto che la ricorrente solleva il motivo di nullità di cui all’art. 36 lett. c CIA: la norma in questione non concerne infatti il caso dell’extrapetizione, ma si limita a sanzionare la circostanza che il giudice abbia statuito questioni che non erano di sua competenza siccome non attribuitegli con il compromesso arbitrale (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 62 p. 512; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., p. 343).
2.2 Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 36 lett. e CIA, pure infondata, si osserva quanto segue.
Il diritto materiale insegna che se un’opera presenta dei difetti riconducibili all’attività dell’architetto, quest’ultimo è di regola tenuto al risarcimento delle spese di ripristino; nel caso in cui tuttavia questi ultimi appaiano esorbitanti oppure quando la riparazione in quanto tale non è praticabile, eccezionalmente può entrare in linea di conto il risarcimento del minor valore dell’opera (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., N. 541-543).
Ora, nel caso di specie l’arbitro altro non ha fatto che assegnare agli attori una forma di risarcimento danni, ancorché diversa da quella da essi auspicata. Avendo pur sempre riconosciuto una somma a titolo di risarcimento danni -calcolato secondo altre modalità- non ha assolutamente assegnato qualcosa di diverso da quello che la parte attrice aveva chiesto: la giurisprudenza ha in effetti stabilito che non vi è mutazione dell’azione nel caso in cui una parte -e ciò deve valere a maggior ragione se a farlo è il giudice- si limita a modificare il tipo ed il modo di calcolo del danno (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 74).
Nella misura in cui la censura concerne l’art. 36 lett. c CIA (ma la stessa viene implicitamente formulata anche con riferimento all’art. 36 lett. f CIA, di cui meglio si dirà in seguito), essa è sicuramente infondata: la normativa si limita infatti a sanzionare il fatto che l’arbitro abbia omesso di statuire su punti di questione formulati dalle parti, ma non si applica al caso -qui in esame- in cui egli non si sia pronunciato su questioni giuridiche sollevate dalle parti, tale fattispecie dovendo essere semmai contestata con i motivi di ricorso di cui all’art. 36 lett. f CIA (arbitrio della sentenza, DTF 102 Ia 493; IICCA 20 luglio 1994 in re C. e S./G.M. SA, 11 aprile 1995 in re M. e N./B.) rispettivamente dell’art. 36 lett. h CIA (carenza di motivazione della sentenza, cfr. Jolidon, op. cit., n. 63 p. 512).
4.1 A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, op. cit., n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).
All’arbitro incombe l’esame di tutti gli aspetti del problema da risolvere a lui sottoposto. Egli non può trascurare, senza parlarne, dei punti importanti che emergono dalla fattispecie e che possono essere decisivi per la soluzione, in una maniera o in un’altra, del litigio. Una tale omissione nel lodo deve essere assimilata a una constatazione manifestamente contraria ai fatti risultanti dalla documentazione agli atti (IICCA 5 ottobre 1987 in re A./I., 26 novembre 1993 in re C./F.A. SA; Jolidon, op. cit., n. 94 p. 517).
Quanto all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O., 22 agosto 1995 in re J./ Comune di L., 26 luglio 1996 in re D.S. e lc./G. SA e lc., 26 maggio 1997 in re IS SA e B./ I.S. SA e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
4.2 Nel caso di specie l’arbitro ha chiaramente omesso di esaminare buona parte delle tesi di fatto e di diritto (evidenziate a p. 5 del ricorso per nullità) sollevate dalla convenuta negli allegati preliminari: in base ai principi giurisprudenziali appena esposti, tale violazione, assimilabile a una constatazione manifestamente contraria ai fatti risultanti dalla documentazione agli atti, comporta già di per sé l’annullamento del lodo.
4.3 Quanto al resto, mentre la censura di carenza di legittimazione attiva degli attori è già stata definitivamente evasa dalla sentenza 17 settembre 1996 di questa Camera, è sicuramente in maniera arbitraria che l’arbitro ha risolto (per l’affermativa) la questione circa l’esistenza di un danno risarcibile agli attori -senza per altro esaminare le censure sollevate in proposito dalla convenuta- sulla base del solo argomento che lo stesso era la conseguenza della difettosità dell’opera.
Pure arbitrario è il giudizio in merito al costo della prova a futura memoria, ritenuto che quest’ultimo va di regola caricato alle parti in base alla loro soccombenza (IICCA 17 dicembre 1993 in re CE fu A./A., 10 febbraio 1994 in re E./R., 10 maggio 1995 in re A./B. e llcc., 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 15 aprile 1996 in re C./M.) e la sua assegnazione alle parti non può invece esser fatta dipendere dalla circostanza, di per sé ovvia, che la prova non sarebbe stata necessaria in assenza di difetti.
In effetti, il lodo in esame, pur indicando il luogo dove la sentenza è stata resa, non specifica ove il tribunale arbitrale aveva la sua sede (art. 33 lett. c CIA).
D’altro canto, in violazione dell’art. 33 lett. d CIA, nel lodo impugnato non sono state puntualmente indicate le conclusioni postulate dalle parti: mentre le richieste degli attori (accoglimento della petizione e conseguente condanna di controparte al pagamento di fr. 141’499.10 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili) sono state effettivamente riportate, non è per contro dato a sapere quali siano state le richieste di giudizio formulate dalla controparte.
Non torna conto esprimersi al proposito poichè il lodo viene già annullato per altri ben più determinanti motivi.
In accoglimento dell’impugnativa, il lodo deve pertanto essere annullato e gli atti ritornati al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
Non è per contro possibile accogliere la richiesta di destituzione dell’arbitro formulata dalla ricorrente in margine al suo gravame.
La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di esprimere dubbi sulla liceità della destituzione di un arbitro, motivata sulla sola circostanza che quest’ultimo, al termine dell’istruttoria e contrariamente alla volontà delle parti -ciò che nel caso è per altro contestato- abbia fatto capo ad un consulente giuridico (Jolidon, op. cit., n. 54 p. 315).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 12 marzo 1997 di __________ è accolto.
§ Di conseguenza il lodo 7 febbraio 1997 dell’arbitro unico __________ è annullato e gli atti vengono ritornati al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
II. La richiesta di destituzione dell’arbitro inoltrata il 12 marzo 1997 da __________ è respinta.
III. Le spese della presente procedura consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’500.-
da anticiparsi dalla ricorrente, vanno caricate ai resistenti in solido, che rifonderanno alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
IV. Intimazione a: -
Comunicazione all’arbitro unico __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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