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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.60
Data decisione, Autorità:
11.03.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00060
Lugano
11 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.13
della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 17 maggio 1995 da
e
entrambi
rappr. dall’ avv. __________
contro
Patriziato
di __________
rappr.
dall’ avv. __________
in
materia di affitto agricolo (accertamento dell’esistenza di un contratto
d’affitto tra le parti) che il Pretore, con sentenza 12 febbraio 1997, ha
integralmente respinto.
Ed
ora sull’appello 3 marzo 1997 degli attori i quali chiedono la riforma della
sentenza del primo giudice nel senso dell’accoglimento delle loro domande di
causa.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la causa che oppone le
parti riguarda l’accertamento dell’esistenza o meno, sino al 31 dicembre 2000,
di un contratto d’affitto agricolo con oggetto l’Alpe di __________ a in Val
__________;
che al litigio si
applicano le disposizioni della LF sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985 il
cui capitolo 5 (Procedura ed autorità; art. 47 e seg. LAA) lascia ai Cantoni di
determinare quale procedura debba essere applicata alle controversie in
materia;
che l’art. 14 della Legge
cantonale sull’affitto agricolo prevede che le controversie relative al
contratto d’affitto sono decise dal giudice civile competente giusta gli art.
389 e seg. del CPC;
che la procedura
accelerata di cui agli art. 389 e seg. CPC prevede che il termine per
l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza il termine
per proporre appello veniva a scadenza - avendo il rappresentante degli attori
ricevuta la decisione impugnata il 13 febbraio 1997 (cfr. pag. 2 appello B. In
ordine) - il giorno di lunedì 24 febbraio 1997;
che l’appello, spedito il
5 marzo 1997, è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato già
all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
-
L’appello 3/5 marzo
1997 di __________ e __________ è irricevibile siccome tardivo.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico
degli appellanti.
-
Intimazione a:
-__________
Comunicazione alla Pretura
di Blenio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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