AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.57
Data decisione, Autorità: 19.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00057
Lugano 19 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle cause congiunte - inc. no. OA.94.00721 (già 123/87 e 114/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promosse con petizioni 20 ottobre 1987 e 9 settembre 1991 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
__________, e per esso, defunto, gli eredi:
tutti rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di complessivi fr. 530’000.- oltre interessi di cui alle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 28 gennaio 1997, ha parzialmente accolto, accertando che il debito di cui all’esecuzione n. 94736 era disconosciuto limitatamente all’importo di fr. 19’500.- oltre interessi al 6% dal 31.3.1972;
appellante l’attore con atto di appello 3 marzo 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, in accoglimento delle petizioni, l’intero debito posto in esecuzione sia integralmente disconosciuto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 28 marzo 1997 hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 9 ottobre 1970 __________ in qualità di venditore e __________ in qualità di acquirente, quest’ultimo rappresentato da __________, hanno sottoscritto un contratto avente per oggetto la vendita di 12’500 azioni della società __________ di __________; in base agli accordi, il prezzo della transazione, indicato in US$ 320’000.-, avrebbe dovuto essere pagato mediante l’emissione di quattro pagherò cambiari da US$ 80’000.- cadauno con scadenza 31 marzo 1972 (doc. C inc. 114/91).
I quattro vaglia cambiari emessi, che per le loro carenze formali -mancanza del luogo di emissione e della menzione “pagherò”- in realtà costituivano semplici riconoscimenti di debito, sono stati sottoscritti sia da __________ sia da __________ (cfr. gli originali, doc. 4, 5, 6 inc. 114/91 e doc. B inc. 1055/84 ro).
B. __________, ritenendo che il prezzo di vendita non gli sia stato soluto, ha promosso nei confronti di __________ quattro esecuzioni, ciascuna per il corrispettivo in franchi svizzeri della somma di US$ 80’000.- (ovvero fr. 160’000.- per ciascuna delle 3 esecuzioni -PE n. __________, __________, __________ dell’UE di Lugano- spiccate il 9 maggio 1983, rispettivamente fr. 197’600.- per l’esecuzione -PE n. __________6- promossa il 9 ottobre 1990) oltre interessi al 6% dal 31 marzo 1972.
Avendo l’escusso interposto opposizione ai 4 PE, __________ ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria, ciò che il Pretore ha concesso limitatamente alla somma di fr. 530’000.- (corrispondente a US$ 265’000.-) oltre interessi, ritenuto in particolare che l’opposizione di cui all’esecuzione n. 94736 veniva rigettata solo per fr. 50’000.- (il corrispettivo di US$ 25’000.-), a seguito della parziale prescrizione della pretesa.
C. Oggetto della vertenza che qui ci occupa è la causa di disconoscimento del debito di fr. 530’000.-, promossa da __________ con due separate petizioni, che il Pretore ha congiunto con ordinanza 23 settembre 1992.
Due sono le tesi liberatorie sollevate dall’attore: innanzitutto, contesta di essere debitore delle somme in questione, osservando come nell’affare dell’acquisto delle azioni __________ e con ciò pure nella sottoscrizione dei vaglia cambiari egli abbia in realtà agito sempre e solo in qualità di rappresentante di __________; afferma inoltre che tali importi sarebbero in ogni caso compensati da tutta una serie di pretese da lui vantate nei confronti della controparte ed in particolare fr. 259’350.- che __________a aveva riconosciuto nel verbale 12 febbraio 1973, fr. 604’276.- a titolo di regresso per aver egli, insieme ad , provveduto al pagamento della quota del debito di __________ sul conto “” aperto presso la __________ (in seguito: ), nonché fr. 201’425.30 per rivalsa nella misura di un terzo in seguito al pagamento della quota del debito in conto “” dell’altro debitore solidale __________; nel caso in cui l’attore non fosse considerato debitore solidale di __________, bensì unicamente condebitore, le pretese compensatorie andrebbero ridotte della metà, ciò che tuttavia non osterebbe al disconoscimento integrale del debito.
I convenuti, eredi del defunto __________, hanno contestato la fondatezza delle tesi liberatorie dell’attore.
D. Con sentenza 28 febbraio 1997 il Pretore ha disconosciuto il debito di cui all’esecuzione n. __________ limitatamente all’importo di fr. 19’500.- oltre interessi al 6% dal 31.3.1972, respingendo per il resto le richieste attoree.
Il giudice di prime cure, facendo particolare riferimento all’intenzione delle parti di emettere dei validi vaglia cambiari -che per legge comportano una responsabilità solidale degli emittenti-, alla formulazione letterale dei titoli ed al fatto che __________ e l’attore avrebbero agito nell’affare quali soci, ha escluso che quest’ultimo avesse sottoscritto i pagherò in qualità di semplice rappresentante, concludendo perciò per una sua responsabilità solidale. Quanto alle pretese poste in compensazione, quella di fr. 259’350.- non era sicuramente dovuta, tale importo non essendo mai stato riconosciuto da , né essendovi agli atti alcun riscontro dello stesso; quanto al credito per l’estinzione del conto “”, il primo giudice osserva come quel conto sia stato estinto da una terza persona, tale __________, il quale in cambio della cessione delle quote detenute da __________ ed __________ nella società semplice __________ avrebbe provveduto ad estinguere il debito bancario che questi ultimi, liberando anche gli altri due debitori solidali __________ e , si erano in precedenza accollati; quanto, infine, all’importo di fr. 201’425.30, quale rivalsa per l’estinzione della quota del conto “” di spettanza di __________, lo stesso pure non era dovuto, essendo risultato che anche __________, con __________, era stato in precedenza liberato da __________ ed __________ da ogni obbligo relativo a quel conto. In sostanza l’accoglimento parziale delle petizioni era perciò dovuto al fatto che gli importi in US$ andavano convertiti in fr. secondo il cambio in vigore al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione, ovvero il 3 maggio 1983 (2.035 fr. per 1.- US$), mentre per l’esecuzione n. __________ faceva stato il cambio al 6 novembre 1990 (fr. 1.255 per 1.- US$): ne discendeva che i US$ 25’000.- relativi a questa esecuzione non potevano corrispondere a fr. 50’875.- (con il cambio del 3 maggio 1983), bensì unicamente a fr. 31’375.-.
E. Con appello 3 marzo 1997 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che, in accoglimento delle petizioni, l’intero debito posto in esecuzione sia integralmente disconosciuto; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ripropone sia la tesi secondo cui egli avrebbe agito quale semplice rappresentante di __________, sia quella dell’estinzione del debito per compensazione: il tutto, riprendendo sostanzialmente quanto già esposto in prima sede. Per il resto, contesta il fatto che gli interessi siano stati riconosciuti in misura superiore al 5%, come pure il fatto che il Pretore abbia quantificato in fr. 488’400.-, invece che in soli fr. 480’000.-, le pretese corrispondenti ai tre vaglia di US$ 80’000.-.
F. Delle osservazioni 28 marzo 1997 con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
Anche se quelle sentenze (ed in particolare il giudizio negativo sulle pretese poste in compensazione) non sono formalmente vincolanti per la vertenza qui in esame, nulla impedisce di far riferimento al comportamento processuale delle parti in quella procedura rispettivamente di riprendere le considerazioni di fatto e di diritto formulate a quel momento dalle Corti giudicanti, sempre che -sia ben chiaro- le stesse non siano state smentite dalla nuova istruttoria di causa.
Le censure sono infondate.
2.1 È ben vero che __________ risulta aver formalmente sottoscritto il contratto di acquisto delle 12’500 azioni __________ solo quale rappresentante di __________ (doc. C inc. 114/91), che al proposito gli aveva conferito valida procura (doc. A inc. 114/91), e che in analoga veste egli poi provvide a rivendere le medesime azioni alla società __________ (doc. B e E inc. 114/91).
Tutta una serie di circostanze provano tuttavia il suo coinvolgimento nell’affare in prima persona, quale socio di Helou, quanto meno con un ruolo di finanziatore garante.
Innanzitutto il tenore dei riconoscimenti di debito che qui ci occupano “pagheremo ... per questo nostro ....” e la firma sui titoli da parte di __________ e __________ -quest’ultima, posta al medesimo livello dell’altra, senza alcuna indicazione (ad es. la menzione “p.p.”) che facesse pensare che egli avesse firmato quale semplice rappresentante- parla chiaramente per un coinvolgimento di entrambi, tanto più che l’attore, non sprovveduto in materia cambiaria, era ben cosciente del significato di una sua firma in calce ai titoli; lo stesso dicasi del fatto che nell’ambito del medesimo affare __________ aveva provveduto a sottoscrivere in prima persona (“pagherò ... per questo mio...”), senza __________, un altro riconoscimento di debito (pseudo vaglia cambiario) di US$ 25’000.-, che è poi quello oggetto della causa già decisa da questa Camera e dal Tribunale federale (cfr. l’originale, doc. 6 inc. 2300 di questa Camera); senza tacere inoltre della circostanza che, sempre in relazione all’affare (doc. D p. 5 inc. 123/87), vi sarebbero altri due riconoscimenti di debito (pseudo vaglia cambiari) di US$ 25’000.-, a nome del solo __________, con scadenza anticipata al 31 marzo 1971 (cfr. doc. D p. 8 inc. 123/87).
Né può lasciare indifferenti, là dove è il caso, che __________, pretendendo il ruolo di rappresentante, abbia firmato -"inutilmente"- accanto al supposto rappresentato, dal momento che, in genere e per principio, la necessità dell'intervento di un rappresentante si giustifica con l'assenza del rappresentato dalla conclusione di un negozio giuridicamente significativo.
Oltremodo significativo per il coinvolgimento dell’attore è inoltre il fatto che nella causa decisa in precedenza da questa Camera, __________, pur avendo asserito -come in questo caso- di aver sottoscritto il contratto di acquisto delle azioni __________ a nome e per conto di __________, non ha assolutamente contestato -se non irritualmente in sede conclusionale- di essere debitore dell’importo di cui al vaglia cambiario da lui sottoscritto: ora, tale comportamento processuale sta evidentemente a significare o che egli era coinvolto e rispondeva perciò personalmente, oppure che egli non era in grado di provare di aver agito in qualità di rappresentante, il che, non avendo l’istruttoria in questa causa aggiunto altri elementi, implica pure di concludere per una sua esposizione in prima persona.
A conferma del coinvolgimento di __________ vi è inoltre la testimonianza __________, il quale ritiene che la firma dei vaglia cambiari da parte dell’attore fosse dovuta al fatto che __________ ed __________ “erano stati soci”; egli ha pure aggiunto che l’attore non poteva figurare nei contratti di acquisto e di vendita delle azioni “in quanto era dipendente della __________”.
Ad ulteriormente rafforzare la tesi di un accordo tra __________ ed __________u in merito all’acquisto ed alla vendita delle azioni __________, vi è infine la circostanza che -come vedremo ancora ai prossimi considerandi (cons. 3.1)- il presunto utile (US$ 105’000.-) sul ricavo della vendita avrebbe dovuto essere ripartito tra loro due (doc. G inc. 114/91 p. 2, “1+2”).
2.2 È indubbio -e ne è cosciente lo stesso appellante, il quale ritiene assurda la tesi (appello p. 7)- che l’attore non possa assolutamente rispondere quale semplice condebitore, bensì quale debitore solidale.
A ragione, innanzitutto il Pretore ha osservato che le parti erano inizialmente intenzionate a perfezionare dei validi titoli cambiari, il che comporterebbe per legge una responsabilità solidale degli emittenti (art. 1044 cpv. 1 CO).
Nondimeno, a giustificare in concreto una responsabilità solidale di __________ ed __________, oltre a questa loro intenzione iniziale, vi è il fatto che essi hanno senz’altro agito nell’affare in qualità di soci, ciò che è stato chiaramente provato sia dalla testimonianza __________ e dal doc. G inc. 114/91, sia dal fatto che l’attore ha accettato di sottoscrivere in prima persona (ciò che certo non avrebbe fatto, se non fosse stato d’accordo con __________) questi ed altri vaglia cambiari: l’esistenza di una società semplice tra __________ ed __________, così accertata, comporta senz’altro una loro responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO).
3.1 L’appellante pretende in primo luogo di compensare un importo di fr. 259’350.- (pari a US$ 105’000.-), asserendo che __________ nel corso dell’assemblea della __________ 12 febbraio 1973 si sarebbe impegnato a versare tale somma, senza tuttavia aver mai onorato quell'impegno.
La richiesta è manifestamente infondata.
Vero è che nell’ottobre 1970 __________ vendette ad __________ le azioni __________ ad un prezzo formalmente di US$ 320’000.- (per inciso, il prezzo effettivo era in realtà ben superiore ed ammontava ad almeno US$ 345’000.-; cfr. la replica inc. 123/87 p. 2, i 5 vaglia cambiari con scadenza 31.12.1972 complessivamente di tale importo -che l’attore nelle varie cause ha sempre riferito a tale vendita- e lo scritto doc. O inc. 123/87, ove __________ si impegna ad annullare un vaglia di US$ 25’000.- nel caso in cui __________ avesse pagato meno di US$ 345’000.-); come noto, egli non ricevette denaro contante, bensì unicamente dei vaglia cambiari. __________, ancora nell’ottobre 1970, rivendette le azioni alla __________, la quale a sua volta non versò denaro contante, bensì un determinato numero di proprie azioni.
L’accordo di cui all’assemblea . 12 febbraio 1973 (doc. G inc. 114/91), in base al quale “all’unanimità e pertanto con accettazione del no. 3 () resta stabilito che al momento della vendita delle circa 20’000 azioni __________ ex __________ la ripartizione del ricavato valutabile in circa 450’000.- $ sarà la seguente: no. 1 () + 2 () $ 105’000.-, no. 3 (__________) $ 345’000.- dei quali 145’000.- verranno da lui prelevati e 200’000.- verranno immessi nell’ “affare” in conto rimborso scoperto bancario” altro non significa che __________ (e non __________, come erroneamente asserito in replica, inc. 114/91, p. 14), proprietario delle azioni __________ ex __________, al momento della loro vendita avrebbe versato a __________ i US$ 345’000.- di cui ai vaglia cambiari, mentre la presunta rimanenza di US$ 105’000.- sarebbe stata ripartita tra __________ stesso e i; a quel momento i soci hanno altresì concordato -ed è in sostanza questo che interessava loro- che __________ avrebbe potuto prelevare in contanti solo una parte di quella somma, mentre il resto andava da lui versato in deduzione del debito sul conto “” (teste __________).
Il documento in questione, più che rafforzare la posizione dell’attore, in realtà la indebolisce: innanzitutto, dallo stesso si evince senza tema di smentita che __________ e __________ avevano agito quali soci nell’affare acquisto - vendita azioni __________, tant’è che era stata prevista una ripartizione tra loro dell’eventuale utile dell’operazione; dall’altro, lo stesso non attesta alcun credito di US$ 105’000.- nei confronti di __________, tale somma essendo semmai dovuta dal venditore __________, ed oltretutto solo nel caso in cui la vendita avesse dato l’esito sperato, ciò che però non è stato nemmeno il caso, tanto è vero che le azioni sono state rivendute, con una grossa perdita, a soli fr. 149’000.- (doc. N inc. 114/91).
3.2 L’appellante ritiene in secondo luogo di vantare nei confronti di __________ un’ulteriore pretesa compensatoria di US$ 604’276.-, rilevando come in occasione della cessione a __________ delle due quote che __________ ed __________ detenevano nella , l’acquirente, invece di accollarsi -come concordato- la parte di debito che questi ultimi avevano sul conto “”, ha provveduto ad estinguerlo nella sua totalità, liberando con ciò anche gli altri due debitori solidali, __________ e __________.
La censura è infondata.
Occorre innanzitutto precisare che nell’ambito della causa relativa all’effetto cambiario di US$ 25’000.-, a cui si può fare riferimento in quanto fondata su prove che sono state riproposte in questa vertenza, questa Camera ha accertato (doc. 1 inc. 114/91) in modo inequivocabile che il conto denominato “” era stato effettivamente estinto su ordine del conto “” di cui era titolare , al quale __________ ed __________ avevano ceduto la loro quota sociale della __________ (ammontante al 50%) ricevendo come controprestazioni l’impegno dell’acquirente di accollarsi il loro debito presso la __________ e di rilasciare degli effetti cambiari a saldo della contrattazione (p. 6 e 7); a sua volta, il Tribunale federale, in particolare nel giudizio per riforma (doc. 3 inc. 114/91), ha confermato quanto affermato dalla Corte cantonale, ovvero che __________ ed __________ nel corso dell’assemblea della __________ si erano accollati l’intero debito “” (p. 6 e 7), ciò che risultava sia dal verbale assembleare (doc. L inc. 114/91), sia dalla testimonianza __________ (doc. P inc. 114/91, ove questi aveva espressamente dichiarato “__________ ed __________ si sono accollati il debito del conto __________ ...”).
3.2.1 È a torto che l’appellante contesta che dal doc. L non si possa assolutamente evincere -come invece asserito da questa Camera e dal Tribunale federale prima, nonché dal Pretore poi- che __________ ed __________ si sarebbero assunti l’intero debito presente sul conto “__________ ”: in effetti, mentre dal doc. H (contratto __________ -__________ 20 novembre 1974) risulta che l’acquirente si sarebbe accollato il debito di fr. 2’300’000.- “esistente a carico dei soci della __________ presso la __________ ”, nel doc. L (verbale assembleare __________ 31 gennaio 1975), per esprimere il medesimo concetto, è stata usata una diversa formulazione “accollo áda parte di __________ ñ del debito di __________ ed __________ nei confronti della __________ ”, ciò che sta evidentemente a significare -non essendo possibile, in quanto smentita dai fatti, l’altra interpretazione che cioè __________ ed __________ ad un certo punto siano divenuti i soli soci della .- che essi al più tardi nel corso dell’assemblea si erano effettivamente assunti il debito “” che prima era di competenza di tutti e quattro i soci della __________.
In merito alle altre censure sollevate dall’appellante al punto 9 del gravame, si osserva innanzitutto, anche se la questione è irrilevante, che il verbale assembleare di cui al doc. L inc. 114/91 ha pacificamente per oggetto la cessione delle quote della __________ e non invece -se non indirettamente, in quanto nel patrimonio della __________ vi era anche la partecipazione nella __________ e nella __________ - quelle della __________.
Il fatto poi che il conto “__________” fosse originariamente un conto a carico dei 4 soci in solido, pacifico, non toglie -come già accertato dal Tribunale federale (doc. 3 inc. 114/91 p. 5 e 6)- che i soci in un secondo momento possano essersi accordati, come in realtà hanno fatto, nel senso che quel debito fosse assunto dai soli __________ ed __________.
Per il resto, non torna conto pronunciarsi sulle altre questioni sollevate dall’appellante, che in sostanza si limita ad opporre la propria contraria tesi non suffragata da elementi o prove atti a provarne in qualche modo la fondatezza, senza indicare i motivi per cui la decisione di primo grado sarebbe errata.
3.2.2 Al punto 10 del gravame l’appellante contesta l’affidabilità del teste , facendo notare come questi nel corso dell’audizione del 18 aprile 1996 avrebbe parzialmente contraddetto quanto dichiarato nell’altra causa (doc. P inc. 114/91): da una parte egli avrebbe ora affermato che l’accollo del debito “ ” da parte di __________ ed __________ risulterebbe dal contratto che essi avevano concluso con __________ e dall’altra il teste __________ avrebbe smentito la circostanza che __________ ad un certo momento avesse rilasciato al socio __________ una dichiarazione liberatoria in merito al conto “__________”.
Ora, è ben vero che nel corso della sua audizione testimoniale del 18 aprile 1996 il teste __________ ha dichiarato che __________ ed __________ si erano accollati il debito sul conto bancario “come risulta dal contratto” tra loro e __________, mentre in realtà da quel contratto (doc. H inc. 114/91) non risulta espressamente tale circostanza; nondimeno è evidente -e ciò in fin dei conti è quello che importa- che il teste, anche in questa sua seconda audizione, ha nuovamente ribadito il fatto che __________ ed __________ si fossero assunti quel debito, confermando innanzitutto la testimonianza resa nel 1986 (doc. P inc. 114/91), precisando inoltre “che il debito del conto __________ veniva accollato dai sigg. __________ e __________ ” e infine puntualizzando che “quando parlo di accollato intendo dire che i signori __________ e __________ hanno riconosciuto quel debito”; in tali circostanze, il fatto che ad oltre 20 anni dagli avvenimenti -con tutte le riserve che ciò implica- egli abbia aggiunto a quest’ultima frase le parole “come risulta dal contratto” non può, a giudizio di questa Camera (art. 90 CPC), privare di qualsiasi rilevanza probatoria le sue precedenti dichiarazioni, tanto più che la circostanza che i due soci si siano accollati il debito bancario si lascia effettivamente ricondurre, almeno indirettamente -come evidenziato in precedenza, con particolare riferimento ai doc. G e L inc. 114/91 (sub cons. 3.2.1)- alla sottoscrizione del contratto con __________.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la circostanza che al teste __________ non risulti che __________ abbia fornito a __________ una dichiarazione liberatoria in merito all’estinzione del conto “__________”, come invece a suo tempo affermato dal teste __________, non è sufficiente per rendere quest’ultimo inaffidabile: intanto __________ non si è espresso al proposito in maniera incondizionata, ma con la sua risposta non esclude che tale dichiarazione liberatoria possa essere stata rilasciata; d’altro canto, non va neppure dimenticato che lo stesso , dimostrando di non essere così ben informato sui fatti, non era nemmeno a conoscenza della circostanza -del tutto pacifica e senz’altro più rilevante- che __________ avesse effettivamente provveduto a saldare il conto “” (cfr. doc. O p. 3 inc. 114/91).
Dal semplice fatto infine che il teste __________ -contrariamente a quanto affermato dal Pretore- non abbia confermato, ma non l’ha nemmeno smentito, che __________ ed __________ si fossero accollati il debito in conto “__________”, rispettivamente che il primo giudice non abbia accettato la testimonianza __________, l’appellante non trae nessuna conseguenza pratica -in particolare non assume che quest’ultimo possa eventualmente aver dichiarato altro, oltre a quanto evidenziato più sopra-; la circostanza in definitiva è pertanto irrilevante.
3.3 L’appellante riformula anche in questa sede la richiesta compensatoria di fr. 201’425.30 quale rivalsa nella misura di un terzo verso __________ per il fatto che __________ ed __________ hanno provveduto al pagamento della quota del debito in conto “__________” dell’altro debitore solidale __________.
La stessa deve essere respinta già per mancanza di qualsiasi motivazione da parte dell’appellante: in ogni caso, come già osservato dal Pretore -il cui giudizio, su questo punto, non è stato contestato- essendo stato appurato che __________ ed __________ si erano accollati l’intero debito sul conto “__________”, non vi è spazio per un’eventuale loro rivalsa nei confronti di __________ e indirettamente verso __________.
La doglianza è ancora una volta infondata.
Egli stesso si rende in realtà conto che tale circostanza non è stata ripresa nel dispositivo, il che è evidente: in effetti, il Pretore, una volta appurato che il credito che __________ poteva vantare nei confronti dell’attore in conseguenza dei tre vaglia cambiari era superiore alla somma di fr. 480’000.- per la quale era stata promossa l’esecuzione e per la quale era stata rigettata in via provvisoria l’opposizione ai 3 PE, ne ha senz’altro concluso -né poteva fare altrimenti- che, nella misura in cui era stato insinuato, il credito esisteva effettivamente.
Nonostante il tema non sia stato approfondito più di tanto nel processo di prima sede (cfr. tuttavia la chiara contestazione da parte dell’attore nella petizione e nella replica, inc. 123/87), i convenuti creditori -cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC)- hanno in effetti omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto che avrebbero giustificato la deroga al tasso legale, così che la loro richiesta non poteva essere accolta nemmeno in assenza di esplicite contestazioni, ritenuto che l’attore per sua parte, introducendo l’azione di disconoscimento del debito, aveva in sostanza contestato l’intero credito posto in esecuzione (IICCA 21 settembre 1994 in re G./S., 5 dicembre 1994 in re F./P. e lc., 7 febbraio 1996 in re C. SA/R., 12 febbraio 1996 in re A. S.p.A./T. SA, 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 8 maggio 1996 in re D./T.).
Atteso che a favore dei convenuti, oltre al credito in capitale, spettano gli interessi al saggio del 5% e non al 6%, ne discende che la differenza rispetto alla decisione di rigetto d'opposizione (l’1% sull’intero capitale riconosciuto, dovuto a far tempo dal 31 marzo 1972) è così disconosciuta, in ulteriore parziale accoglimento della petizione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Il debito di cui all’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano è disconosciuto limitatamente all’importo di fr. 19’500.- oltre interessi al 6% dal 31.3.1972; è pure disconosciuto in ragione dell’1% a far tempo dal 31.3.1972 l’interesse dovuto sulla somma di fr. 31’375.-.
§§ Il debito di cui alle esecuzioni no. __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano, e meglio l’interesse ad esso relativo, è disconosciuto in ragione dell’1% a far tempo dal 31.3.1972.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster