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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.56
Data decisione, Autorità: 11.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00056
Lugano 11 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.100 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 15 luglio 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
tutti rappr. dallo studio legale __________
in materia di contratto di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario-assessore della Pretura, con decisione 13 febbraio 1997, ha respinto siccome irricevibile.
Ed ora sull’appello 28 febbraio 1997 della parte attrice che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di dichiarare ricevibile la petizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che, a seguito del rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fattogli intimare per il pagamento di pigioni scadute riguardanti un negozio in via __________ a __________, il dr. __________ ha introdotto, nella forma della petizione, un’azione di disconoscimento del debito che il primo giudice, accogliendo la relativa eccezione delle controparti, ha dichiarato irricevibile perché non preceduta dall’obbligatorio tentativo di conciliazione per le controversie in materia di conciliazione;
che l’attore impugna questa decisione argomentando che l’istituto della conciliazione in materia di locazione non è applicabile nell’ambito di un’azione di disconoscimento del debito; che l’obbligo della conciliazione incombeva del resto a controparte prima di introdurre la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione; che, in ogni caso, già pendente la petizione di disconoscimento e prima ancora della proposizione dell’eccezione di controparte, ha chiesto al competente Ufficio di convocare le parti per il tentativo di conciliazione che ha avuto luogo con esito negativo e con la conseguenza di sanare la mancanza del presupposto processuale invocato da controparte;
che le domande di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo per pretese riguardanti il contratto di locazione non devono essere precedute dal tentativo di conciliazione (DB 1993, 31; CCC 3 ottobre 1994 M. c. T.);
che invece le giurisprudenze cantonali impongono che l’azione di disconoscimento del debito, sempre riguardante controversie in materia di locazione, debba essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di conciliazione (II CCA 16 dicembre 1994 F. SA c. A.G. SA; CCC 8 febbraio 1994 A. c. De C.; DB 1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995, 63);
che la decisione del Tribunale federale (I CCTF 4 gennaio 1996, 4C.255/1995) che permette alle parti, in una locazione commerciale, di rinunciare anche tacitamente all’esperimento di conciliazione prima di avviare qualsiasi azione non convince per le motivazioni a sostegno che tuttavia qui non torna conto esporre e partitamente criticare poiché, nel caso concreto, le parti non vi hanno rinunciato, anzi l’esperimento di conciliazione è stato tentato;
che il fatto, per l’attore, di aver chiesto l’intervento dell’Ufficio di conciliazione a solo titolo cautelativo, non permette diversa conclusione poiché le controparti a quel tentativo non hanno rinunciato sia partecipandovi sia sollevando in causa la relativa eccezione;
che quella stessa sentenza federale riafferma il principio dell’obbligatorietà della conciliazione prima di poter far capo all’autorità giudiziaria senza possibilità che la mancanza di questo presupposto processuale, da esaminarsi d’ufficio dal giudice, possa essere sanata in corso di causa;
che, come correttamente deciso dal primo giudice, la petizione presentata al Pretore senza preventivo intervento dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione si rivela così prematura e quindi irricevibile;
che per il rispetto del termine di presentazione dell'azione vale il giorno dell'introduzione della domanda al competente Ufficio di conciliazione e non il momento dell'udienza davanti a quell'autorità;
che pertanto l'attore non è decaduto dal suo diritto d'iniziare l'azione di disconoscimento del debito poiché il termine supplementare dell'art. 139 CO -che nel caso specifico è di soli 10 giorni- è riservato al debitore anche quando la sua azione è stata introdotta in modo irrito (DTF 109 III 49);
che l’appello, infondato in ogni suo punto, può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC con l’obbligo per l’appellante di assumersi la tassa e le spese di giudizio;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 28 febbraio 1997 del dr. __________ è respinto.
La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (per complessivi Fr. 500.-) sono a carico dell’appellante.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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