AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.50
Data decisione, Autorità: 14.03.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00050
Lugano 14 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa IU.96.300 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 aprile 1996 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4’405.15 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali.
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 11’216.60 oltre interessi a titolo di risarcimento danni.
Il Pretore con sentenza 26 luglio 1996 ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3’272.50 oltre interessi, mentre ha respinto la riconvenzionale.
Appellante la parte convenuta, che con atto di appello del 6 agosto 1996 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
Mentre la parte istante, con osservazioni 21 agosto 1996, postula la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza del Pretore.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è stato alle dipendenze di __________ in qualità di autista dal 22 maggio 1995 (doc. A), sino al 9 ottobre 1995.
Dal 6 agosto al 2 ottobre 1995 egli ha dovuto sospendere la propria attività a causa di un infortunio non professionale che gli ha cagionato una totale inabilità lavorativa (doc. B). Durante questo periodo la datrice di lavoro ha percepito dall’__________ di __________, compagnia presso la quale il lavoratore era assicurato per la perdita di guadagno, l’importo di fr. 5’585.- (doc. G e H) di cui solo fr. 3’395.90 sono stati riversati al lavoratore (doc. I) a titolo di indennità per incapacità lavorativa per il periodo dal 9 agosto al 15 settembre 1995, da qui l'inoltro dell’istanza che ci occupa con la quale __________ ha chiesto il pagamento di fr. 4'405.15 a saldo delle proprie pretese salariali, compreso il pagamento delle vacanze non godute e di due trasferte a __________a effettuate per motivi di lavoro durante dei giorni festivi.
B. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver saldato ogni e qualsiasi pretesa salariale dell’istante sino al 2 ottobre 1995, data per la quale deve essere considerato rescisso il rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore di riprendere la propria attività presso la sede di __________, dove era stato assegnato per motivi organizzativi. Per quanto attiene alle trasferte a __________, le stesse non sono state riconosciute in quanto non effettuate per esigenze di servizio.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 11'216.60, pari al danno cagionato al veicolo affidatogli per lo svolgimento delle sue mansioni di autista (doc. 3).
C. Nella sentenza del 26 luglio 1996 il Pretore, accertata la fine del rapporto di lavoro per il 9 ottobre 1995, ha riconosciuto al lavoratore il diritto alla rifusione di fr. 2'489.10, pari all'importo di sua spettanza a titolo di indennità per incapacità lavorativa, oltre a fr. 783.40 per le vacanze non godute, mentre ha respinto l’ulteriore pretesa relativa al pagamento delle trasferte a __________ non essendo comprovato che si trattasse di trasferte di lavoro.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta è stata invece integralmente respinta mancando la prova che a danneggiare il veicolo sia stato l’istante.
D. Con tempestivo gravame datato 6 agosto 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la riconvenzionale.
A mente dell’appellante il pretore ha omesso di considerare la violazione da parte del lavoratore dell‘obbligo di informazione
al momento della sua assunzione, con particolare riferimento alla mancata indicazione nel suo curriculum vitae del precedente impiego presso __________ dalla quale è stato licenziato per scarso rendimento così come confermato dal teste __________, violazione questa che a suo dire giustifica la trattenuta dell'importo fr. 3’272.50, rinconosciuto dal Pretore, a titolo di risarcimento.
Per quanto attiene alla pretesa riconvenzionale, che la convenuta ripropone in giudizio, essa contesta la conclusione del primo giudice secondo la quale mancherebbe la prova che a cagionare il danno sia stato l'istante, prova che al contrario risulta dalla deposizione __________ e che conferma lo stato difettoso del veicolo al momento in cui gli è stato consegnato dall’istante.
E. Con osservazioni 21 agosto 1996 l’istante postula la reiezione del ricorso.
F. L’appello erroneamente attribuito alla Camera di cassazione civile che ha concesso l’effetto sospensivo e l’ha intimato per le osservazioni, è stato ritrasmesso alla II CCA per sua competenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 12).
Considerato
in diritto:
A proposito di questa censura, va preliminarmente rilevato che è solo in questa sede ricorsuale che la convenuta pretende di trarre delle conseguenze dal fatto per l’istante di non averla informata sulla sua precedente attività presso __________. Dinanzi al primo giudice questa circostanza è infatti stata semplicemente stigmatizzata senza che la convenuta se ne sia prevalsa per ottenere una qualsiasi sanzione a carico dell’istante, tantomeno una richiesta di risarcimento.
L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC -applicabile alla fattispecie per il rinvio dell'art. 418 CPC all'art. 398 cpv. 1 CPC il quale prevede il rimedio ordinario dell’appello (art. 307 segg. CPC) rispetti-vamente del ricorso per cassazione ex art. 327 segg. qualora il valore sia inferiore ai fr. 8’000.-, contro le sentenze emanate dal pretore nell’ambito della procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro ex art. 416 segg. CPC- vieta alle parti la facoltà di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni (II CCA 18 luglio 1991 in re F.c/Z.). A quest'impossibi-lità di far valere in seconda sede nuovi elementi di fatto o di diritto, non può essere contrapposta con successo la massima ufficiale stabilita dal diritto federale nell'art. 343 cpv. 4 CO (ripresa all'art 417 lett. c CPC), a mente del quale nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro fino a un valore di fr. 20'000.-, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 4 ad art. 321).
Ciò significa che anche nell’ambito della procedura speciale per mercedi e salari, le parti devono proporre le loro allegazioni e contestazioni secondo il codice di rito, ossia dinanzi al primo giudice di modo che queste possano essere sottoposte al necessario contraddittorio (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 18 ad art. 321). Eventuali negligenze procedurali delle parti, con particolare riferimento all’obbligo di contestazione e allegazione dei fatti che loro compete dinanzi al giudice di prime cure, non possono infatti essere sanate in sede di appello.
Nel caso concreto, quindi, le argomentazioni giuridiche che la convenuta propone per la prima volta in questa sede ricorsuale per giustificare la trattenuta dell'importo di fr. 3'272.50, ossia il risarcimento per la violazione da parte dell’istante del suo obbligo di informazione, non possono essere considerate siccome tardive.
A titolo abbondanziale va comunque rilevato che la mancata informazione circa il precedente impiego presso __________, impiego che peraltro risulta dal permesso di domicilio in possesso della convenuta e dalla stessa prodotto in causa (doc. 1), non giustifica nessuna richiesta di indennizzo. L’omissione di simile informazione avrebbe potuto, se del caso, legittimare una rescissione con effetto immediato del contratto (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 10 ad art. 320; Brühwiler, Kommentar zm Einzelarbietsvertrag, 1996, n. 8b ad art. 320 CO)
ma non una pretesa risarcitoria mancando un qualsiasi riferimento ad un eventuale danno che la convenuta avrebbe subito assumendo l’istante.
Giusta l’art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, op. cit., n. III ad art. 321e CO),
Nel caso in rassegna, il datore di lavoro si è limitato a provare il danno (doc. 3), mentre non ha fornito nessuna indicazione circa l’esistenza di un nesso causale tra lo stesso e l’operato dell’istante, ciò a maggior ragione se si considera che quest’ultimo ha affermato di aver ricevuto il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha riconsegnato e che sono evidenziate dal teste __________. A proposito di questa deposizione va rilevato che il teste si limita a commentare lo stato del veicolo al momento in cui gli è stato consegnato, senza che da questa deposizione sia possibile evincere la causa dei danni per l’eliminazione dei quali si sono resi necessari gli interventi elencati nel doc. 3, in particolare se la stessa sia da ricercare in una violazione del contratto da parte del dipendente o sia in altro modo da ascrivere al medesimo.
Contrariamente a quanto pretende l'appellante, la prova di una responsabilità dell'istante non può neppure essere dedotta dal solo fatto per quest'ultimo di aver accettato la presa in consegna del veicolo nello stato descritto dal teste __________, ritenuto che l’affermazione dell’istante circa una tempestiva segnalazione dello stato difettoso del veicolo alla convenuta, per il tramite del signor __________, non è stata contestata in causa.
Alla luce di quanto, sopra esposto, non avendo l’appellante evidenziato nessun motivo di riforma del giudizio pretorile, questo deve essere confermato con la conseguente reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non si prelevano tasse o spese.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 agosto 1996 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
__________ rifonderà a controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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