AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.49
Data decisione, Autorità: 29.09.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00049
Lugano 29 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01516 (già 145/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 16 ottobre 1995 da
arch.
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 77’572.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 10 febbraio 1997;
appellante la parte attrice con atto di appello 28 febbraio 1997 con cui in via principale chiede il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esperimento della procedura istruttoria conformemente alle prove indicate all’udienza preliminare e in via subordinata chiede che la petizione sia integralmente accolta; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte convenuta con osservazioni 30 maggio 1997 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nella primavera del 1990 __________ conferì all’arch. __________ l’incarico di progettare un immobile da edificarsi al mappare n. __________ RFD di __________: in base al contratto 27 settembre 1991 la retribuzione a favore del professionista venne definita forfetariamente in fr. 200’000.-, importo comprensivo delle opere supplementari e valido fino al termine della costruzione (doc. 4).
Terminata l’edificazione, tra le parti sono sorte discussioni circa l’onorario dovuto all’architetto.
B. Con petizione 16 ottobre 1995 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 77’572.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
L’attore ritiene in sostanza che l’onorario forfetario si riferisse ad un’opera del costo complessivo di fr. 1’612’000.- e non comprendesse certo lo studio e l’esecuzione di importanti modifiche e varianti che hanno portato ad un costo totale di fr. 2’235’300.-: tale situazione giustificherebbe, a suo dire, di riconoscergli, oltre all’onorario concordato, altri fr. 59’632.-.
Egli chiede inoltre la somma di fr. 4’610.- (doc. O) per altri piccoli incarichi che controparte gli affidò anche per conto della zia ed in particolare per il tinteggio della facciata del __________ (fr. 1’700.-), per la consulenza in merito all’affitto di un appartamento a __________ (fr. 680.-) e per quella avente per oggetto il trasporto e la posa di un mosaico “Gonzato” (fr. 2’230.-), nonché ulteriori fr. 13’330.- (doc. Q) per l’allestimento del prospetto pubblicitario relativo all’immobile edificato (fr. 4’190.-) e per l’adattamento ai nuovi locali dei mobili del convenuto (fr. 9’140.-).
C. Con la risposta di causa il convenuto si è integralmente opposto alle pretese di controparte.
A suo parere, il contratto con retribuzione forfetaria concluso con l’architetto era pacificamente valido per tutta la durata dei lavori e comprendeva tutte le opere supplementari (incluse le varianti, di cui l’attore era per altro già a conoscenza), per cui nulla era più dovuto al professionista, tanto più che gli aumenti di costo dell’opera erano dipesi da suoi errori di preventivo e di progettazione. Per quanto concerne le altre pretese, egli afferma che le spese per l’allestimento del prospetto erano già comprese nel contratto forfetario, mentre -in particolare con l’allegato di duplica- contesta che controparte abbia effettivamente svolto le prestazioni fatturate, per altro eccessivamente, nel doc. O.
D. Con sentenza 10 febbraio 1997, dopo aver in precedenza comunicato alle parti di non ritenere necessaria l’assunzione di alcuna prova offerta all’udienza preliminare, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, caricando all’attore gli oneri processuali in complessivi fr. 1’600.- e l’indennità per ripetibili di fr. 3’600.-.
Il giudice di prime cure, preso atto che il contratto prevedeva una remunerazione forfetaria dell’architetto per tutte le opere (ordinarie e supplementari) connesse con l’edificazione dell’immobile in questione, ha in sostanza ritenuto che l’adeguamento dello stesso poteva avvenire unicamente, per applicazione analogetica dell’art. 373 cpv. 2 CO, laddove delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse dalle parti al momento della stipula del contratto impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera: ora, non avendo l’attore indicato eventuali circostanze straordinarie tali da permettere un adeguamento della mercede e risultando anzi da un lato che la variante, che ha poi dato luogo all’aumento del costo, era stata approvata dal Municipio di __________ prima della conclusione del contratto inerente la retribuzione del professionista e dall’altro che l’architetto sapeva che il figlio del convenuto avrebbe ordinato altre modifiche al IV piano ed al piano terrazza (doc. 3), ne discendeva che l’attore nulla poteva pretendere oltre ai fr. 200’000.- forfetariamente pattuiti nel contratto. Per quanto riguardava gli altri mandati ed in particolare gli ulteriori importi chiesti con la petizione, a suo tempo contestati dal convenuto, mentre era pacifico che l’allestimento del prospetto relativo all’immobile edificato fosse già compreso nel contratto a forfait, non risultava che fossero state offerte prove a sostegno dell’esistenza di un mandato conferito dal convenuto per l’esecuzione delle prestazioni fatturate con il doc. O, rispettivamente dell’esecuzione delle prestazioni medesime, il che implicava di doverle pure respingere.
E. Con appello 28 febbraio 1997 l’attore chiede in via principale il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esperimento della procedura istruttoria conformemente alle prove indicate all’udienza preliminare e in via subordinata l’integrale accoglimento della petizione; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante ripropone anche in questa sede la tesi secondo cui il contratto con retribuzione forfetaria concernesse unicamente un’opera con un costo di fr. 1’612’000.- e non un’opera come quella realizzata di fr. 2’235’000.-, oltretutto frutto di modifiche inizialmente non prevedibili: a questo proposito, osserva che al momento della sottoscrizione del contratto, le parti non erano ancora a conoscenza dell’approvazione della variante da parte del Municipio. Egli si dice infine sorpreso dell’allegazione pretorile secondo cui per gli altri mandati non sarebbe stata offerta la prova dell’esistenza del relativo incarico: a suo dire, infatti, dal plico di cui al doc. P risultava chiaramente che fu l’appellato a chiedere l’intervento dell’appellante per quanto atteneva la problematica del tinteggio del __________; l’interrogatorio dell’artigiano che adattò i vecchi mobili alla nuova costruzione, secondo i disegni e la direzione dell’appellante, avrebbe inoltre permesso di chiarire che il suo intervento avvenne su ordine dell’appellato.
F. Delle osservazioni 30 maggio 1997 del convenuto con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
È innanzitutto chiaro che, nella misura in cui non contiene le precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la richiesta formulata dall’appellante in questa sede di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia a procedere all’istruzione della causa in base alle prove offerte all’udienza preliminare è senz’altro irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.), la circostanza che l’appellante sia patrocinato da un avvocato professionista non consentendo per altro un minor rigore formale (Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122; ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.).
Si volesse, a titolo abbondanziale, prescindere da questa doverosa considerazione e ammettere con ciò che l’appellante abbia implicitamente inteso chiedere l’annullamento del querelato giudizio e che di conseguenza la richiesta sarebbe ricevibile, è chiaro che essa sarebbe comunque destinata ad essere respinta nel merito e ciò per il semplice fatto che nel gravame l’appellante stesso non ha sollevato alcun motivo particolare che potesse giustificare l’annullamento della sentenza del Pretore (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 309; IICCA 6 luglio 1993 in re C./D., 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e lc., 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M., 13 marzo 1996 in re C./C., 28 luglio 1997 in re T. S.n.c./G.).
Ora, avendo l’appellante rinunciato a chiedere a questa Camera che avesse eventualmente ad assumere direttamente le prove offerte all’udienza preliminare e rifiutate dal Pretore (art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC), è evidente che il giudizio sul merito della vertenza dovrà avvenire unicamente in base alle prove documentali già versate agli atti, senza che sia possibile una loro completazione con altri atti istruttori.
2.1 Anche in questa sede l’appellante ripropone diffusamente la tesi secondo cui le modifiche dell’opera, segnatamente la realizzazione di una variante nonché il generale aumento della volumetria e dei costi, giustifichino una sua retribuzione di altri fr. 59’632.- oltre l’importo forfettariamente concordato.
La censura è manifestamente infondata.
A ragione, il Pretore ha innanzitutto osservato come il contratto per le prestazioni d’architetto concluso tra le parti il 27 settembre 1991 (doc. 4) fosse estremamente chiaro e non potesse dare adito a discussioni, nel senso che tutte le opere (contrattuali e supplementari) relative all’edificazione del mappale __________ RFD di __________ erano comprese nel contratto a forfait: in effetti, il mandato comprendeva dapprima tutte le prestazioni di base (punto 3.1), mentre per quanto riguardava le prestazioni supplementari e le altre prestazioni era stato espressamente concordato che “tutte le altre prestazioni sono comprese nell’onorario” (punto 3.2); quest’ultimo -sempre in base al contratto- si calcolava “per tutte le prestazioni” (punto 4) secondo la tariffa forfetaria (punto 5) e meglio per un importo di fr. 200’000.- valido fino al termine della costruzione (punto 7), escluso ogni adeguamento degli onorari per la durata del contratto (punto 8).
Pure a ragione, il giudice di prime cure ha quindi indicato che un adeguamento dell’onorario a forfait potesse unicamente entrare in linea di conto, applicando per analogia l’art. 373 cpv. 2 CO (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 897), nella misura in cui delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera.
Ora, come già stabilito dal Pretore, nel caso di specie l’appellante non ha assolutamente allegato, né comunque ha provato l’esistenza di situazioni straordinarie tali da implicare un adeguamento dell’onorario a suo favore: innanzitutto il fatto di aver edificato la variante, invece che il progetto inizialmente previsto, non costituisce una circostanza non prevedibile alle parti al momento della sottoscrizione del contratto d’architetto (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1076 e segg.), tanto è vero che la variante in questione venne approvata dal Municipio il 19 settembre 1991 -ciò che venne comunicato ad entrambe le parti il giorno 24 (doc. G14), ovvero 3 giorni prima della stipulazione del contratto d’architetto- rispettivamente la stessa era comunque stata inoltrata dall’attore il 27 agosto 1991 (doc. G1), di modo che la sua realizzazione, se non prevista, era quanto meno prevedibile; pure prevedibile, e con ciò non poteva dar luogo ad una remunerazione supplementare, era il fatto che il figlio del convenuto avrebbe provveduto ad ordinare delle modifiche al IV piano ed al piano terrazza, tale circostanza essendo nota all’appellante, per averla egli appresa lo stesso 27 settembre 1991, sottoscrivendo un altro contratto (cfr. doc. 3, clausola 3).
Ad ogni buon conto, comunicando al convenuto l’adeguamento dell’onorario solo il 18 luglio 1995 (doc. N2), ovvero quasi due anni dopo la liquidazione finale (doc. 5) e comunque a distanza di quasi 4 anni dall’approvazione della variante rispettivamente dal momento in cui il figlio del convenuto aveva dato istruzioni in merito al IV piano ed al piano terrazza, l’attore ed appellante non ha agito tempestivamente, di modo che le sue eventuali pretese a questo titolo -fossero state eventualmente fondate- sarebbero comunque inesorabilmente perente (Gauch, op. cit., n. 1112 e 1113; DTF 116 II 315).
Ad ulteriormente rafforzare la tesi secondo cui tutte le opere erano comprese nel contratto a forfait, vi è infine la circostanza -ancora una volta puntualmente rilevata dal giudice di prime cure- che il 4 ottobre 1993 l’appellante emise una “fattura finale per prestazioni d’architetto” di fr. 200’000.- (doc. 5), senza minimamente accennare, né nella fattura stessa, né nella lettera accompagnatoria (doc. 8 p. 2), al fatto che da tale importo potessero essere escluse determinate prestazioni.
2.2 Per quanto riguarda gli ulteriori importi chiesti con la petizione, l’appellante censura il giudizio pretorile secondo cui per questi altri mandati non sarebbe stata offerta la prova dell’esistenza del relativo incarico, asserendo in particolare che dal plico doc. P si evincerebbe che egli fu richiesto di intervenire per quanto riguardava il tinteggio del __________, mentre l’interrogatorio -non eseguito- dell’artigiano che adattò i vecchi mobili alla nuova costruzione avrebbe permesso di chiarire che il suo intervento avvenne su ordine dell’appellato.
Quanto alla pretesa per il tinteggio della facciata del __________ (fr. 1’700.-), é ben vero che dal doc. P1 risulta che l’appellato abbia invitato l’appellante a presenziare ad un sopralluogo relativo alla problematica e che dai doc. P2-P4 risultano determinati interventi dall’architetto in proposito, il che potrebbe parlare a favore dell’esistenza di un mandato: ciononostante, l’importo in questione non può essergli riconosciuto, essendo provato -e lo stesso appellante ne da atto nel doc. P4- che il convenuto nell’occasione non agì in prima persona, bensì quale semplice rappresentante della zia (“al rappresentante della proprietaria, sig. __________ ”).
La pretesa per l’adattamento ai nuovi locali dei mobili del convenuto (fr. 9’140.-) deve invece essere accolta, indipendentemente dall’eventuale interrogatorio dell’artigiano che se ne occupò: in effetti, tale posizione, formulata dall’attore al punto 13 della petizione, non è stata puntualmente contestata dalla controparte negli allegati di risposta e di duplica, di modo che la stessa va senz’altro ammessa (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 ad art. 170; IICCA 25 agosto 1997 in re A./C. SA).
Nel gravame l’appellante non spende infine una parola, se non contestando genericamente il fatto che il Pretore abbia escluso l’esistenza di un mandato a lui conferito dalla controparte, per quanto riguarda la consulenza in merito all’affitto di un appartamento a __________ (fr. 680.-), per quella avente per oggetto il trasporto e la posa di un mosaico “Gonzato” (fr. 2’230.-), nonché per l’allestimento del prospetto pubblicitario relativo all’immobile edificato (fr. 4’190.-): ora, mentre quest’ultima pretesa non è pacificamente dovuta, l’appellante non avendo in questa sede contestato che la posizione fosse già compresa nel contratto a forfait, le altre devono pure essere respinte, in quanto l’appellante stesso non ha assolutamente provato -ciò che controparte contestava
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 febbraio 1997 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza il signor __________, è condannato a pagare all’arch. __________, la somma di fr. 9’140.- oltre interessi al 5% dal 28 luglio 1995.
§§ Limitatamente a questa somma è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’700.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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