AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.47
Data decisione, Autorità: 01.12.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00047
Lugano 1° dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. OA.94.325 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 17 marzo 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 69'000.-- oltre interessi con protesta di spese e ripetibili;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 febbraio 1997 ha respinto;
Appellante l'attrice, che con atto d'appello 27 febbraio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'844.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni 14 aprile 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l'appello
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1982 l’attrice, unitamente al marito, ha aperto il conto "__________" presso la __________ (doc. 12 e 13).
Contestualmente è pure stato sottoscritto un documento denominato “Convenzione speciale per l'amministrazione di depositi fiduciari” (plico doc. F), mentre il 12 novembre 1987 le parti hanno firmato due ulteriori documenti, denominati “Ordine permanente d’investimento/reinvestimento” (doc. D) e “Contratto fiduciario” (plico doc. F), sotto la cui egida la convenuta ha in sostanza ricevuto l'incarico di reinvestire, alla loro scadenza, alcuni investimenti fiduciari in obbligazioni di media durata, ritenute maggiormente remunerative.
La banca convenuta ha perciò acquistato per conto dell’attrice obbligazioni __________ per un valore di fr. 45'000.-- e __________ per fr. 25'000.--, rimborsate solo in minima parte dalle debitrici emittenti.
B. Con la petizione che ci occupa l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 69'000.-- oltre interessi, somma corrispondente, a suo dire, al danno derivante dall'annullamento delle quotazioni sul mercato dei menzionati titoli. Essi dovevano essere considerati un investimento ad alto rischio e sarebbero stati pertanto acquistati dalla convenuta senza seguire la politica di conservazione del capitale desiderata dalla cliente. A rendere ancora più marcata la responsabilità della convenuta vi sarebbe poi il fatto che la stessa non sarebbe intervenuta e non avrebbe preso contatto con l'attrice quando era da prevedere una forte discesa delle quotazioni dei titoli.
C. Nella risposta del 19 maggio 1992 la convenuta si è opposta alla petizione rilevando che l'attrice avrebbe desiderato la migliore redditività possibile, e che quindi avrebbe implicitamente accettato di assumersi un ragionevole grado di rischio, così che le sarebbe stata consigliata una soluzione di compromesso tra sicurezza e redditività.
In difetto di un contratto di gestione la banca non avrebbe poi potuto disinvestire senza un preciso ordine della cliente, che, da parte sua, avrebbe omesso di prendere la decisione di vendere, che le spettava, speculando sulla futura risalita delle quotazioni.
Non vi sarebbe perciò obbligo al risarcimento, ma comunque il danno sarebbe inferiore a quanto preteso, atteso che al momento del trasferimento delle obbligazioni ad un altro istituto di credito, i titoli avevano ancora un valore residuo.
Dall'importo richiesto andrebbero inoltre dedotti i fr. 2'548.-- già versati a titolo grazioso dalla banca alla cliente.
D. L'attrice ha in seguito ridotto la sua pretesa di fr. 12'156.--, importo ricuperato quale dividendo di liquidazione dei titoli Rothschild.
Le parti hanno per il resto confermato le proprie tesi e richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta si sia assunta il compito di custodire i beni dell’attrice, di effettuare l’amministrazione ordinaria dei titoli e di reinvestire le disponibilità alla scadenza degli investimenti in corso.
Non sarebbe per contro stato pattuito un vero e proprio mandato di gestione, e quindi la convenuta non avrebbe avuto poteri decisionali in relazione agli investimenti in corso e nemmeno l’obbligo di seguire attivamente i beni della mandante.
Il solo fatto di avere consigliato gli investimenti che hanno condotto alla perdita non avrebbe comportato l’obbligo alla tutela generale sulla cliente, e nemmeno alla sua informazione.
In queste circostanze nulla potrebbe essere rimproverato alla convenuta, visto che la perdita si sarebbe verificata per il fatto che i titoli non vennero venduti tempestivamente, circostanza che non le potrebbe in alcun modo essere opposta.
Dal che la reiezione della petizione.
F. Con l’appello l'attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 56'844.-- oltre interessi.
Stanti i contratti di deposito e di mandato, ancorché non nella forma di un mandato di gestione, la responsabilità della banca deriverebbe in primo luogo dalla violazione degli obblighi derivanti dal mandato di reinvestimento delle disponibilità residue. La convenuta sarebbe infatti venuta meno agli obblighi di competenza, diligenza e tutela degli interessi del cliente, avendo consigliato ed attuato investimenti risultati essere a rischio, quando l'attrice invece desiderava un impiego redditizio, ma comunque conservativo, del capitale.
Il funzionario della banca, con il quale l'attrice era in contatto, avrebbe inoltre fornito un consiglio errato e gravemente lesivo delle regole e conoscenze dell'arte bancaria, visto che a torto reputava i titoli suggeriti di prima qualità e privi di rischio.
Avendo investito in modo speculativo, la convenuta avrebbe poi dovuto agevolare la sottoscrizione di un contratto d'amministrazione, che le avrebbe permesso di intervenire in caso di necessità.
Al di là di queste considerazioni la banca sarebbe in ogni caso responsabile del danno verificatosi, atteso come la stessa né avvertì l'attrice della costante discesa delle quotazioni dei titoli, né intervenne in altro modo a salvaguardia degli interessi della cliente.
G. Delle osservazioni 14 aprile 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Ancora in questa sede (appello, pag. 15 e 16) l’attrice da infatti atto dell’inesistenza di un contratto di gestione del capitale depositato. La banca si è pertanto limitata a fornire dei consigli alla cliente, proponendole degli investimenti da mettere in atto.
L’inesistenza di un mandato di gestione è del resto avvalorata dalla mancata pattuizione di una specifica remunerazione in favore dell'istituto di credito, che è invece usuale per questo tipo di prestazione (doc. D, pto. 5; Semjud 1974, pag. 426; Bizzozzero, Le contrat de gérance de fortune, Friborgo 1992, pag. 16).
Gli accordi venuti in essere tra le parti sono comunque da valutare alla luce delle norme che regolano il contratto di mandato (art. 394 e segg. CO), atteso che i consigli d'investimento sono stati forniti nell'ambito dell'usuale attività professionale dell’istituto bancario (Bizzozzero, opera citata, n. 30 e riferimenti).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (II CCA 2 febbraio 1995 in re B./R. e R.; 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata. La colpa è per contro presunta e, in base all'art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433; II CCA 2 febbraio 1995 citata).
3.1 Il primo rimprovero verte sull’asserita violazione dell'obbligo di diligenza per avere investito in obbligazioni a rischio, nonostante che l'attrice non avesse rinunciato alla politica di difesa del capitale da sempre seguita, auspicando unicamente una maggiore redditività.
La doglianza è infondata.
Il perito ha infatti affermato che inizialmente il capitale dell'attrice è stato gestito sostanzialmente in modo conservativo e che le obbligazioni __________ e __________ sono state per contro acquistate scostandosi dalla precedente filosofia di gestione, offrendo le stesse un alto tasso d'interesse a scapito della sicurezza (perizia, pag. 1).
Tuttavia le istruzioni della mandante non sono state disattese con l'investimento moderatamente aggressivo attuato dalla banca. Dalle tavole processuali emerge infatti che l'attrice si recava mediamente 5 o 6 volte all'anno presso la convenuta, e che in tali occasioni essa ha ripetutamente auspicato una migliore redditività del deposito seppur nel rispetto della politica di difesa del capitale. Dovendosi ammettere siccome implicito anche per un profano che a partire da un certo punto l’aumento della redditività di un investimento è necessariamente connesso con un aumento del rischio di perdite, ben si può affermare che la cliente con la propria richiesta abbia accettato anche il conseguente margine di rischio.
Il perito non ha comunque negato a priori la validità dell’acquisto dei titoli in questione, ritenendoli “adatti ad un investitore deciso ad assumersi dei rischi pur di conseguire un maggior differenziale di reddito” (pag. 2), ed inoltre a mente di questa Camera la forma stessa di investimento consistente nell’acquisto di obbligazioni del tipo di quelle consigliate dalla convenuta all’attrice non configura ancora impiego speculativo del capitale, come è invece il caso, ad esempio, per gli investimenti in divise, opzioni od azioni, specie in quest’ultimo caso se si mira più al rialzo della quotazione del titolo che alla sua redditività.
Nelle circostanze date non si può pertanto ritenere che il consiglio stesso di investire in obbligazioni di maggiore rendimento abbia configurato violazione del dovere di diligenza della convenuta.
3.2 L’attrice ritiene poi che la convenuta sarebbe venuta meno ai propri doveri consigliandole l’acquisto delle obbligazioni __________ e __________.
La censura, per quanto fondata, non può condurre all’accoglimento della petizione.
Il primo rilievo che si impone, e che invece l’attrice sembra disattendere, è che il solo fatto che essa abbia subito delle perdite con i propri investimenti non comporta necessariamente che vi sia stata una violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta.
Per la stessa natura del contratto di mandato intercorso tra le parti, la convenuta non era infatti debitrice nei confronti dell’attrice di un concreto risultato della sua attività -ovvero del conseguimento di un certo reddito o anche solo della conservazione del capitale-, ma unicamente della fedele e diligente esecuzione degli incarichi ricevuti (DTF 115 II 64, consid. 3a).
E’ però vero che nella fattispecie si può ritenere che la convenuta abbia fornito un consiglio sbagliato, in quanto il teste __________ ha affermato di aver proposto all'attrice le obbligazioni __________ e __________ ritenendole di prima qualità e non a rischio, mentre il perito ha affermato che i titoli non erano totalmente sicuri, ma erano al contrario in una certa misura speculativi (pag. 1, 2, 5), dal che si deduce una violazione dell’obbligo di diligenza nell’errata valutazione della qualità dei titoli consigliati.
Questa violazione non comporta tuttavia da sola l’automatica responsabilità della banca per la perdita subita dall’attrice, valendo il principio secondo cui un istituto di credito è responsabile per un consiglio oggettivamente errato, solo se esso già nel momento in cui viene dato è manifestamente irragionevole (DTF 119 II 336), dato che chi investe deve sapere che su di un consiglio relativo ad eventi futuri ed incerti non si può fare un affidamento assoluto.
Ciò non è tuttavia stato il caso nella fattispecie, atteso che il perito ha rilevato che il danno non è scaturito dall'acquisito stesso dei titoli -in quel periodo quindi non irragionevole, prova ne è che il loro corso fu superiore al valore di acquisto fino al 23 novembre 1988 (perizia, pag. 4)-, bensì dal fatto che gli stessi non sono in seguito stati venduti allorché ciò sarebbe stato opportuno (perizia, pag. 5).
Di conseguenza, quand'anche si ammettesse una violazione contrattuale della convenuta, il nesso causale adeguato tra la stessa e il pregiudizio subito sarebbe da considerare interrotto, essendosi questo verificato per il diverso motivo della mancata tempestiva rivendita dei titoli.
3.3 Parimenti infondati sono i rimproveri relativi a supposte colpevoli omissioni della convenuta, alla quale l’attrice rimprovera di non averla informata della propria impossibilità ad intervenire in caso di necessità per l’assenza di un contratto di gestione, e di non avere sollecitato la stipulazione di un simile contratto.
Sulla mancata informazione basti dire che, in generale, quando una banca è tenuta ad eseguire unicamente delle operazioni puntuali in favore del mandante, non è obbligata a tutelare in modo completo gli interessi del cliente, che deve pertanto essere orientato sui rischi dell’esecuzione del mandato e del particolare investimento solo su espressa richiesta (DTF 119 II 335).
Quo alla mancata offerta della stipula di un contratto di gestione,
appare qui sufficiente osservare che uno dei principi cardine del nostro codice delle obbligazioni è quello della libertà contrattuale, in virtù del quale ogni individuo ha la facoltà di decidere se (e con chi) concludere un determinato contratto (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 1992, pag. 10; Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 1991, pag. 45).
Né può essere ammesso -e nemmeno l’attrice lo pretende esplicitamente- che per effetto degli altri rapporti contrattuali in essere tra le parti la convenuta avesse una sorta di “Garantenstellung” nei confronti dell’attrice, così da essere obbligata alla stipula del contratto di gestione, oppure da essere comunque obbligata nei termini di un gestore d’affari senza mandato ad intervenire in difesa della posizione della sua cliente.
3.4 Priva di buon diritto è infine anche la censura dell'appellante, secondo cui la banca avrebbe violato l'obbligo di fedele e diligente esecuzione del mandato per non aver avvertito l'attrice della discesa delle quotazioni.
E’ infatti indiscutibile che a partire dal momento in cui la banca acquista dei titoli in nome e per conto del cliente, la responsabilità per la sorveglianza dell’andamento dei titoli -in assenza di un contratto di gestione- grava sull'investitore, mentre per la banca non sussiste un obbligo generale di informazione (DTF 119 II 333 e segg., massima e consid. 7 a pag. 336 e 337). L’investitore dovrà pertanto seguire l'evoluzione delle quotazioni e potrà semmai chiedere nuovamente consiglio all'istituto di credito che, come già ricordato, non è comunque tenuto a vendere di sua iniziativa i titoli il cui corso inizi a scendere (Bertschinger, Sorgfaltsplichten der Bank bei Anlageberatung und Verwaltungsaufträgen, Zurigo, 1991, pag. 224 e segg.; Semjud 1974, pag. 426 e segg.).
Ci si potrebbe chiedere se nondimeno in determinate circostanze, per esempio quando il contatto tra il cliente domiciliato all'estero e la banca viene interrotto, quest'ultima dovrebbe promuovere delle iniziative, tenuto conto del fatto che il mandatario ha l'obbligo di tutelare ragionevolmente gli interessi del mandante, ma nel caso in esame tale eventualità non risulta essersi verificata.
Non si può infatti affermare che l'attrice fosse privata della possibilità di comunicare con la banca, presso la quale, come già visto, si recava regolarmente, e nemmeno la trattenuta della corrispondenza presso la convenuta, pur non facilitando i contatti, può avere reso responsabile quest'ultima, trattandosi di una disposizione i cui rischi vengono assunti dal cliente (Semjud 1974, pag. 427).
Ne deve conseguire la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L'appello 27 febbraio 1997 di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2’500.-- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
per La seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster