AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.44
Data decisione, Autorità: 26.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00044
Lugano 26 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1105 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 27 settembre 1989 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 22’648.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 32’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 41’000.-- oltre interessi in corso di causa;
il Pretore con sentenza 31 gennaio 1997 ha accolto la petizione per fr. 19’706.85 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 3’000.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 24 febbraio 1997 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale per fr. 41’000.-- oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni del 25 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dai convenuti nel 1987 della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una casa unifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 62’000.--.
In sede di consuntivo l’attore ritiene dovuti fr. 58’000.-- per le prestazioni originariamente previste (dopo però il pagamento di un acconto di fr. 10’000.--) e fr. 6’648.-- per alcune prestazioni supplementari.
Ritenuti tutti gli acconti, rimarrebbe dovuto un saldo di fr. 22’648.-- oltre interessi, oggetto dell’azione principale.
B. Nella risposta del 31 agosto 1990 i convenuti si sono opposti alla petizione sottolineando diverse inadempienze dell’attore quo all’allestimento del preventivo, alla direzione lavori, al ritardo nella consegna dell’opera, alla difettosità della stessa e alla sua conformità con i progetti approvati.
All’atto pratico i convenuti si sarebbero trovati con consuntivi molto superiori ai preventivi e con un’opera difettosa, mentre l’attore non avrebbe fornito la completa prestazione pattuita contrattualmente.
Ne conseguirebbe che questi potrebbe pretendere solo fr. 48’790.--, ovvero ancor meno dei fr. 52’000.-- già pagati a titolo di acconto.
Sarebbe pertanto l’attore a essere debitore dei convenuti dei maggiori acconti ricevuti, di fr. 10’000.-- per i difetti dell’opera e di fr. 18’000.-- per i danni subiti, il tutto per fr. 32’000.-- oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale, contestando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
Egli ha in seguito ridotto a fr. 16’822.85 oltre interessi la propria pretesa, mentre i convenuti hanno aumentato la loro a fr. 41’000.-- oltre interessi, ferme restando, per entrambe le parti la conferma delle rispettive tesi ed eccezioni e la contemporanea contestazione di quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non fondate le critiche alla direzione del lavori effettuata dall’attore, che di principio avrebbe diritto al saldo dei propri onorari in misura di fr. 19’706.85 oltre interessi, mentre le pretese di cui alla riconvenzionale sarebbero fondate unicamente per i fr. 3’000.-- relativi ad alcuni difetti minori dell’opera.
E. Delle argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 41’000.-- oltre interessi- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Si tratta di una tesi infondata.
In primo luogo va infatti ribadito, a titolo generale, che a carico dell’attore non esiste alcun obbligo procedurale alla presentazione della replica, e pertanto dalla sua mancata introduzione non deriva alcuna presunzione di ammissione dei fatti della risposta, per i quali il convenuto continua a sopportare l’intero onere probatorio (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R., 10 giugno 1994 in re T./R. SA).
In secondo luogo, a non averne dubbi, la risposta riconvenzionale dell’attore adempie i requisiti minimi di motivazione sui temi principali delle contestazioni dei convenuti, ed in particolare sulle sue asserite inadempienze, di modo che è sicuramente fuori luogo ritenere, come fanno a torto i resistenti, un’ammissione globale delle loro tesi, mentre è possibile che non vi sia stata contestazione di qualche adduzione di dettaglio il che, se del caso, sarà evidenziato nella disamina delle singole censure al giudizio pretorile.
Ma anche in questo caso ci si dovrà comunque chiedere se ai convenuti non debba essere imputato il fatto di non avere separato con il necessario rigore nel proprio allegato i fatti di risposta, ai quali l’attore non era tenuto a replicare, da quelli di riconvenzionale, ai quali invece l’attore avrebbe dovuto rispondere, non potendosi per principio ammettere un pregiudizio procedurale per l’attore in conseguenza della mescolanza da parte dei convenuti delle argomentazioni di fatto relative a due ben distinti atti processuali quali la risposta e la riconvenzionale.
La censura non merita protezione.
I convenuti sembrano in effetti ignorare la portata della loro approvazione di un preventivo rettificato in fr. 474’480.--, circostanza peraltro esplicitamente ammessa nell’appello (punto 1b, pag. 8), o sperano di inficiarne la portata con per il fatto che tale consenso è stato dato “in un momento in cui stavano per iniziare i lavori di costruzione con conseguente impossibilità pratica di fare marcia indietro” (ibidem).
L’argomentazione è a prima vista pretestuosa dal momento che è addirittura evidente che prima dell’inizio dei lavori gli stessi potevano tranquillamente essere fermati -i convenuti nemmeno tentano di dimostrare il contrario- senza conseguenze per loro dal momento che lo stop derivava da un’inadempienza del progettista sull’entità dei costi presumibili.
Stante pertanto un preventivo approvato di fr. 474’480.--, in maniera pienamente vincolante per i convenuti, un computo sulla base del consuntivo indicato dai convenuti medesimi conduce al risultato del pieno rispetto del “canonico limite di tolleranza del 10%” (appello, pag. 9), con il che nulla può essere imputato all’attore per questo titolo, né un diverso risultato può essere dedotto dal doc. 92, invano invocato dai resistenti.
Si tratta tuttavia di critiche che il Pretore nel giudizio impugnato ha respinto e che in questa parte del gravame vengono riproposte suffragate solo da inconcludenti richiami all’allegato responsivo e a generici rinvii ai documenti in atti, che nella misura in cui non sono stai unilateralmente allestiti dai convenuti stessi non consentono comunque di capire, in assenza di qualsivoglia spiegazione, in cosa consisterebbe l’asserita negligenza.
La reiezione di queste sterili contestazioni non significa però ancora necessariamente che l’operato dell’attore è stato ineccepibile.
Ai fini della causa è infatti senza dubbio molto più rilevante dei soggettivi rimproveri dei committenti l’accertamento oggettivo effettuato dal perito dell’esistenza di determinati difetti dell’opera, per i quali, a livello teorico, l’attore potrebbe essere chiamato, se del caso, a rispondere in solido con gli artigiani esecutori, questione per la quale si rinvia al successivo consid. 6.
Anche questa doglianza è infondata.
4.1 Gli stessi convenuti riconoscono in effetti, seppure implicitamente, che l’affermazione del perito secondo cui la nota d’onorario doc. D2 non sarebbe verificabile alla luce della norma SIA 102 è superata dal calcolo effettuato dall’esperto in base alla successiva nota doc. G2.
E’ per contro infondata l’affermazione secondo cui la verifica effettuata dal perito su quest’ultima nota (risposta peritale 3c, pag. 4) sarebbe unicamente un controllo aritmetico: il perito motiva infatti i dati da lui ritenuti con argomentazioni inerenti al merito della fattispecie -computo solo del 98% delle prestazioni, verifica del grado di difficoltà (pag. 2 della perizia), esclusione di determinate opere dal calcolo ad valorem- così da doversi al contrario ritenere avvenuta la verifica del fondamento sostanziale della richiesta.
Né il risultato è influenzato dal fatto che gli onorari fossero in origine indicativamente stati fissati in fr. 58’000.-- dopo però computo di un pregresso acconto di fr. 10’000.--, non mutando tale circostanza il fondamento di una pretesa complessiva vicina ai fr. 68’000.-- così come risultante dalla perizia, e neppure il saldo dei rapporti di dare e avere che rimane inalterato.
E infatti, gli stessi convenuti (appello, pag. 11) non traggono specifiche conseguenze dall’episodio, se non soggettive considerazioni sui metodi di calcolo degli onorari dell’attore, ed in particolare non giungono ad affermare l’esistenza della pattuizione di una mercede fissa di fr. 58’000.-- (questione che avrebbe peraltro reso necessario l’approfondimento della causale del primo acconto di fr. 10’000.--), di modo che, sulla base delle censure formulate, non vi è motivo di soffermarsi ulteriormente sul tema.
4.2 I convenuti ritengono non provata anche la pretesa relativa alla nota dell’attore per prestazioni supplementari (doc. G3).
Sulla posizione A, il perito, in base alla propria esperienza (che è appunto il criterio che concorre, unitamente alla formazione, a determinarne la qualifica di esperto) ha ritenuto, seppure in via approssimativa, che le ore esposte siano state effettivamente necessarie al compimento dell’opera fatturata.
Il riserbo del perito è più che comprensibile, e non costituisce di sicuro una lacuna probatoria: è più che evidente che, come avviene in ogni altro campo, persone diverse necessitino di più o meno tempo per compiere una medesima opera a seconda della speditezza con cui lavorano. Stabilito, come nella specie, che la retribuzione avverrà su base oraria, la stessa è dovuta se il numero di ore esposto non è oggettivamente eccessivo in funzione del compito da svolgere, il che nel caso in esame non risulta.
Può perciò tranquillamente essere confermata la retribuzione di fr. 3’448.85 ammessa in base alla indicazioni fornite dal referto (pag. 5 e 6).
Per le posizioni B, C e D il perito si è del tutto astenuto dalla quantificazione del tempo necessario, valutazione che ha per contro effettuato il Pretore, giungendo alla conclusione di ammettere le sole richieste per i punti B (fr. 520.--) e C
(fr. 348.--).
Stanti l’ammissione dell’effettuazione delle prestazioni, la correttezza della tariffa oraria esposta e la mancanza di un’esplicita, circostanziata censura alla decisione del Pretore di ritenere adeguato il tempo indicato dall’attore, la censura secondo cui non vi sarebbe la prova esatta delle ore effettuate (appello, pag. 11 e 12) si urta al margine di apprezzamento che deve essere accordato al Pretore.
Non si dovesse concedere al giudice il necessario margine di apprezzamento, si giungerebbe in effetti al paradossale risultato per cui un professionista (si pensi ad un avvocato) non potrebbe mai dimostrare le ore da lui effettivamente impiegate per un mandato, a meno di non essere costantemente sorvegliato da potenziali testimoni o di non limitarsi a prestazioni oggettivamente misurabili da un perito, il che è a prima vista impensabile.
Se ne deve concludere che in assenza di un’esplicita e motivata censura secondo cui il tempo impiegato sarebbe eccessivo per rapporto al mandato da svolgere, l’apprezzamento pretorile dell’adeguatezza della fatturazione dell’attore deve essere confermato.
Se essa è invece formulata per altro motivo, risulta irricevibile per la mancanza di qualsivoglia motivazione a suo sostegno.
6.1 L’opera risulta essere stata completata nel periodo a cavallo dei mesi di agosto e di settembre del 1988.
Il 18 agosto 1988 ha avuto luogo un collaudo, nel corso del quale è stato allestito un elenco di lavori di rifinitura a carico dei vari artigiani (doc. 83-87).
Secondo le tesi degli stessi convenuti (risposta, pag. 19), la prima notifica di difetti susseguente alla consegna avrebbe avuto luogo il 23 settembre 1988 (doc. 111), ma tale documento costituisce in realtà una lamentela per il ritardo nella sistemazione esterna e per il mancato rilascio della garanzia da parte di alcuni artigiani, e solo in minima parte a richiesta dell’effettuazione di alcuni piccoli lavori (cfr. anche il successivo doc. 122 del 29 settembre 1988).
Il 2 dicembre 1988 i convenuti hanno notificato all’impresa di costruzioni di aver dovuto chiamare una ditta specializzata perché si era otturato lo scarico principale della canalizzazione (doc. 147).
In atti figurano numerose poi successive notifiche dei difetti a svariati artigiani, datate maggio 1990 (doc. 122, 147, 161, 162, 163, 164, 165; menzionate in risposta, punto 1.28, pag. 23 e 24; punto 1.31, pag. 25 e 26), che sono anche le ultime notifiche che i convenuti affermano di avere effettuato.
6.2 Premessa per l’eventuale obbligo risarcitorio dell’attore è la tempestività delle suddette notifiche di difetto.
Agli atti non risulta, né è stato sostenuto dalle parti, che i contratti con gli artigiani siano stati sottoposti alla norma SIA 118 che prevede un periodo di notifica pari a quello di garanzia della durata di due anni.
Vale perciò la regola di cui all’art. 370 CO, secondo cui la notifica deve avvenire subito dopo la verifica per i difetti evidenti, e subito dopo la scoperta degli eventuali vizi occulti, e questo, evidentemente, senza riguardo alcuno per l’esistenza della fideiussione di una compagnia di assicurazioni.
6.3 Con questa premessa, la tempestività può senz’altro essere ammessa per le notifiche effettuate nel settembre del 1988 (doc. 111 e 122), cioè entro un tempo ragionevole dal collaudo dell’opera, e per quella del 2 dicembre 1988 (doc. 147), relativa al difetto delle canalizzazioni verificatosi il giorno precedente.
Lo stesso non si può dire per le notifiche doc. 161-164, tutte datate 2 maggio 1990. Non solo non vi si deduce la prova (o anche solo l’indizio) del fatto che esse siano state inviate subito dopo la scoperta dei difetti, ma al contrario vi sono indizi per ritenere che i convenuti abbiano fatto un riassunto di tutti i difetti nel frattempo scoperti e l’abbiano inviato ai rispettivi artigiani.
In tal senso depongono la data, che è la medesima per tutte le notifiche, l’indicazione per alcuni difetti del fatto che essi erano insorti tempo prima (doc. 163) e il riferimento ad una garanzia che si riteneva stesse per scadere (esplicite le indicazioni a margine dei doc. 162, 163 e 164), così da indurre ad una notifica globale di problemi verosimilmente già noti da tempo.
Una distinzione si impone invece per la notifica fatta il 2 maggio 1990 alla __________ (doc. 165), laddove i difetti della canalizzazione devono valere per tempestivamente notificati già con il doc. 147 (dal che l’ulteriore riprova della tardività delle altre notifiche) mentre gli altri difetti, oltretutto di natura evidente e non occulta, si devono ritenere siccome notificati in ritardo.
6.4 A priori infondate sono infine le pretese relative a quegli “altri difetti”, cioè quelli estranei alle lettere di notifica, che si è dato incarico al perito di ricercare (pag. 14), ma che per l’appunto non sono mai stati notificati dai committenti, con conseguente perenzione di ogni diritto.
6.5 Allorché i difetti sono dovuti a mancanze sia dell’architetto che dell’appaltatore, entrambi possono essere resi contrattualmente responsabili dal committente. Si tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF 93 II 313, 93 II 323, 95 II 53, 115 II 45).
Il concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al committente di convenire in causa a sua scelta l’uno, l’altro o entrambi (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2735 e segg.) o di resistere alle richieste di mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo adempimento.
6.6 Dal doc. 122 risulta in particolare la denuncia del difetto costituito dall’insufficiente pendenza del pavimento esterno al piano interrato.
Il perito (pag. 10) ascrive tale difetto all’impresa che lo ha realizzato, il che è senza dubbio corretto, ma dalla natura del difetto non si può escludere che esso sia nel contempo stato causato da carente sorveglianza della direzione lavori nella fase esecutiva, il che è sufficiente -in assenza di discolpa- per ammettere la responsabilità solidale dell’attore (II CCA 18 giugno 1996 in re P. SA/R.).
L’attore va di conseguenza gravato del costo di ripristino di fr. 1’000.-- (complemento alla perizia, pag. 6).
Per le canalizzazioni il difetto risiede, a mente del perito, nell’utilizzo di tubazioni di sezione insufficiente.
Non si tratta di un difetto di progettazione (cfr. il piano doc. 8 che prevede tubi di sezione corretta), ma nondimeno va anche in questo caso ritenuta la carente sorveglianza da parte dell’attore che non si è avveduto dell’errore, con il che, non essendosi egli discolpato, va ritenuta la sua responsabilità solidale per il costo di ripristino di fr. 16’000.--.
6.7 L’accollo all’attore dell’importo complessivo di fr. 17’000.-- avviene evidentemente con la riserva per quest’ultimo del regresso nei confronti della ditta esecutrice in ragione del rispettivo grado di responsabilità, sul quale non vi è tuttavia in questa sede motivo di disquisire.
Quo alla stufa basti dire che il contratto di promessa di donazione richiede per la sua validità la forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO), che non è da confondere con la successiva ammissione per iscritto di una precedente promessa orale.
Non avendo i convenuti invocato una promessa scritta (risposta, pag. 28; conclusioni, pag. 11; appello, pag. 14), e non essendo compito di questa Camera quello di vagliare la più che copiosa documentazione alla sua ricerca, la pretesa può essere senz’altro respinta.
Quo alla ritardata consegna, non vi è effettivamente la prova che essa sia ascrivibile all’attore piuttosto che ad altri fattori, non da ultimo l’assiduo interessamento dei convenuti allo svolgimento dei lavori (cfr. p. es. le deposizioni __________), con il che la pretesa deve già solo per questo motivo essere reietta.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi, ivi comprese quelle peritali, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 1997 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
Invariato.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
__________, è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 20’000.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1990.
Invariato.
La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dagli attori riconvenzionali, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Le spese di perizia sono a carico dell’attore per 1/3 e dei convenuti in solido per 2/3.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attore, al quale i convenuti in solido rifonderanno fr. 900.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster