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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.42
Data decisione, Autorità: 28.04.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00042
Lugano 28 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.23 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 10 gennaio 1997 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale è stato chiesto l’allestimento di una prova peritale a futura memoria e che il Pretore, con decreto 10 febbraio 1997, ha respinto.
Appellante l’istante la quale, con atto di appello 20 febbraio 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda.
Mentre la controparte, con osservazioni del 17 marzo 1997, chiede la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
Considerato
in fatto ed in diritto
Confrontata con la nota d’onorario del dentista del 5 dicembre 1995 per complessivi Fr. 18’ 328.60, e coperta dagli acconti nel frattempo versati, la signora __________ ha chiesto la restituzione dell’importo di Fr. 10’000.-. Questa pretesa è stata respinta dal medico che ritiene di aver svolto diligentemente il proprio mandato.
La commissione arbitrale, dopo aver visitato la signora __________, ha rilasciato, il 18 giugno 1996, il proprio referto con il quale ritiene che il medico dentista abbia agito conformemente alle regole dell’arte con riserva per quanto riguarda il ponte inferiore a destra che deve venire rifissato agli impianti mediante tensione delle viti transepiteliali ed i difetti estetici della parte inferiore a sinistra da eliminare con la confezione del ponte definitivo; la nota d’onorario è stata valutata come sostanzialmente corretta (doc. G).
Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza poiché ha ritenuto la stessa manifestamente intempestiva dal momento che dall’interruzione dei lavori è trascorso più di un anno con la conseguenza che la situazione di fatto si è evoluta come del resto ha indicato la commissione arbitrale riferendosi a danni di usura nel caso in cui non si fosse posto mano alla fissazione del ponte inferiore a destra (lettera 27 agosto 1996, doc. H).
La controparte vi si oppone osservando come il tempo trascorso e l’intervento di altro dentista hanno indiscutibilmente alterato l’equilibrio della bocca e la prova peritale non può oramai più essere la fotografia della situazione iniziale.
Anche senza dover approfonditamente indagare sulla tempestività dell’istanza - della qual cosa è lecito dubitare, a più di un anno dall’interruzione del trattamento, con tutti i rischi di modifica della situazione iniziale non fosse altro per il fatto del continuo necessario ed indispensabile utilizzo dell’apparato dentario - appare che l’accertamento desiderato dall’istante non corre alcun rischio di non più poter essere eseguito. Infatti la paziente dispone e può disporre della documentazione allestita dal dentista (elenco delle prestazioni, radiografie, descrizione dei trattamenti, ecc.) e del referto della Commissione arbitrale attraverso i quali è senz’altro possibile, anche in futuro, determinare lo stato della sua bocca ed evidenziare la presenza di eventuali difetti dovuti agli interventi del dentista. La stessa istante riconosce implicitamente tale possibilità quando ammette (appello, pag. 7) che i lavori ed i difetti sono verificabili, ancora oggi, anche a mezzo delle radiografie; ed allora lo saranno anche domani. Non può evidentemente essere motivo atto a giustificare una prova a futuro l’insoddisfazione per l’esito di un accertamento già eseguito come quello del giugno 1996 della commissione arbitrale dei medici dentisti (doc. G) che, per volontà dell’istante, doveva proprio avere quella funzione di prova anticipata.
Inoltre mal si comprende come un intervento di altro dentista inteso a riparare ed a continuare la cura possa impedire l’accertamento che si vorrebbe far eseguire. Il nuovo dentista, la cui diligenza è presunta, dovrà infatti constatare l’attuale situazione della dentatura della paziente e specificare i suoi interventi cosi da rendere possibile la distinzione dei diversi lavori eseguiti (BlZR 1994, 89 n. 21).
Non vi è quindi nessuna urgenza che giustifichi la chiesta perizia e l’appello, a conferma della decisione del Pretore, deve essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 446 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia
L’appello 20 febbraio 1997 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 270.- e le spese in Fr. 30.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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