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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.40
Data decisione, Autorità: 14.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00040
Lugano 14 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.59 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 22 aprile 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.ti dall'avv. __________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di almeno fr. 310’000.-- oltre interessi;
E ora sul decreto pretorile del 29 gennaio 1997, con il quale all’attore è stata revocata l’assistenza giudiziaria concessagli con decisione 20 maggio 1996;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 febbraio 1997 con richiesta di assistenza giudiziaria chiede l’annullamento del decreto impugnato;
Mentre i convenuti con osservazioni del 17 marzo 1997 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. __________, padre dell’attore, il 27 marzo 1982 ha donato a sua nipote __________ il fondo n. __________ di __________.
L’atto pubblico è stato rogato dal notaio avv. __________.
B. Gli eredi di __________, tra cui l’attore (doc. M), hanno a suo tempo avviato una procedura giudiziaria tesa a far dichiarare inefficace la suddetta donazione.
L’azione è stata ritirata per mano dell’avv. __________, rappresentante degli eredi, ed è stata stralciata dai ruoli con decreto 23 agosto 1990.
C. __________, donataria del fondo, il 6 ottobre 1992 ha convenuto il qui attore in un’azione di rivendicazione della proprietà, tesa ad ottenere la consegna del fondo, da lui occupato.
La petizione, alla quale il convenuto si è opposto eccependo la nullità della suddetta donazione immobiliare, è stata accolta il 12 dicembre 1995 dal Pretore del distretto di Vallemaggia, la cui sentenza è stata confermata dalla I CCA e dal Tribunale federale.
D. L’attore con petizione con richiesta di assistenza giudiziaria del 22 aprile 1996 procede nei confronti dei convenuti per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla restituzione alla donataria del fondo in questione.
I convenuti avrebbero in sostanza commesso un illecito ritirando la fondata azione promossa contro la donataria senza chiedere il consenso dell’attore, di modo che dovrebbe essergli risarcito, vita natural durante, il pregiudizio costituito dalla locazione di un appartamento in sostituzione dell’alloggio perduto.
E. Con ordinanza 20 maggio 1996, emanata senza aver dato ai convenuti la possibilità di esprimersi in proposito, il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria.
F. Nei rispettivi allegati responsivi i convenuti si sono opposti alla petizione, come pure all’irrituale concessione in favore dell’attore dell’assistenza giudiziaria, la cui revoca è stata esplicitamente richiesta dal convenuto __________.
G. Con il decreto impugnato il Pretore ha revocato l’assistenza giudiziaria in conseguenza della mancanza di possibilità di esito favorevole della lite, premessa la cui disamina era stata negletta in occasione dell’ordinanza del maggio 1996.
H. Delle argomentazioni dell’appello con richiesta di assistenza giudiziaria, nel quale l’attore chiede che l’assistenza giudiziaria a suo tempo concessa non venga revocata, e di quelle delle osservazioni 17 marzo 1997 dei convenuti, che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Secondo la giurisprudenza il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue da non poter più essere considerate serie, così che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese alle quali si esporrebbe (ICCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; II CCA 21 novembre 1995 in re B./C., 16 ottobre 1995 in re K./S.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 157, n. 4).
2.1 In primo luogo, a giudicare dalle domande ivi formulate la sua azione sembra partire dall’errata premessa secondo cui, fatta astrazione dai contestati diritti di __________, egli sarebbe l’unico legittimato a disporre del fondo in questione, così gli dovrebbe essere risarcito l’intero asserito pregiudizio derivatogli dalla cessazione della possibilità di disporre di detto fondo.
Vero è invece che l’attore è erede di __________ solo per 1/6, di modo che di principio solo una corrispondente quota del preteso danno subito potrebbe essere ritenuta danno risarcibile, mentre per il resto -in assenza di contrarie pattuizioni che agli atti non risultano- l’attore dovrebbe soccombere in conseguenza dei diritti dei convenuti sul fondo.
Ne segue che la petizione era a prima vista destituita di fondamento almeno per i 5/6 della domanda.
2.2 L’attore specula poi sulla circostanza secondo cui la questione a sapere se il contratto di donazione immobiliare da suo padre alla __________ era o meno valido non sarebbe stata oggetto di alcuna sentenza, così che non si potrebbe affermarne la crescita in giudicato.
E’ ben vero, in effetti, che detta questione non è mai stata risolta nel dispositivo di una sentenza, visto in particolare che la causa in cui tale domanda era formulata è stata tolta per desistenza.
Nondimeno, il qui attore ha avuto modo di sollevare ogni eccezione legata alla validità della nota donazione immobiliare nell’ambito dell’azione di rivendicazione promossa contro di lui dalla donataria, e solo la reiezione di tale eccezione ha permesso l’accoglimento della petizione (cfr. la sentenza I CCA del 31 gennaio 1996, interamente incentrata sulla questione della valutazione delle prove offerte dal qui attore a sostegno della tesi del vizio di volontà del donante).
Anche se non coperta da forza di cosa giudicata, si deve perciò ammettere che la questione della validità del contratto di donazione è già stata oggetto di giudizio da parte dei competenti tribunali.
In queste circostanze, dopo cioè l’avverso giudizio in tutte le possibili sedi giudiziarie civili, ed in assenza di nuovi elementi di prova a sostegno della propria tesi, elementi che l’attore in effetti non afferma di possedere, ben si può ammettere che la presente azione risarcitoria, in cui il preteso illecito dei convenuti (cioè il ritiro dell’azione) è causale per il verificarsi dell’asserito danno solo se se il contratto di donazione era effettivamente viziato, sia priva di esito favorevole.
La mancanza di possibilità di esito favorevole va inoltre ammessa, sulla scorta delle medesime considerazioni di cui ai considerandi 2, anche per il presente gravame, di modo che deve essere reietta la richiesta di assistenza giudiziaria per questa procedura.
Ragioni di opportunità, legate allo stato di indigenza del ricorrente, giustificano di non prelevare tasse o spese per il presente giudizio.
Le ripetibili, commisurate alla situazione economica dell’attore, seguono la sua soccombenza.
Per i quali motivi
Richiamati gli art. 142, 148, 157 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
L’appello 13 febbraio 1997 di __________ è respinto.
L’istanza 13 febbraio 1997 di assistenza giudiziaria per la procedura di appello di __________ è respinta.
Non si prelevano tasse o spese.
L’attore rifonderà fr. 300.-- ad __________ e complessivi fr. 300.-- agli altri convenuti per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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