AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.36
Data decisione, Autorità: 21.02.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00036
Lugano 21 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa (inc. no. OA.96.00239 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 13 marzo 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto che fosse dichiarata l’inesistenza del debito di fr. 250’000.- oltre accessori, vantato dai convenuti nei suoi confronti, e che di conseguenza fosse confermata in via definitiva l’opposizione da lei interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________;
domande alle quali i convenuti si sono opposti, sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
in cui il Pretore, decidendo in limine litis (art. 181 CPC) con sentenza 5 febbraio 1997, si è così pronunciato:
La petizione è respinta per incompetenza territoriale di questo giudice.
Alla parte attrice __________ è accordato un termine di 10 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza per presentare un’azione di inesistenza di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF nell’esecuzione no. __________ UEF di Locarno al giudice competente.
Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 270.- restano a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla parte convenuta fr. 1’000.- per ripetibili.
§. Alla parte attrice viene restituito l’importo di fr. 500.- per maggiore anticipo.
Appellanti i convenuti con atto di appello 11 febbraio 1997, con cui chiedono in riforma del dispositivo N. 2 che il Pretore non abbia ad assegnare alla controparte il termine di 10 giorni per presentare una nuova azione di inesistenza di debito; il tutto, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con sentenza 6 aprile 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ -allora domiciliata ad __________ - al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per la somma di fr. 250’000.-, fattole intimare dagli avv. __________ e __________: questa decisione è stata confermata il 28 febbraio 1996 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello;
che con tempestiva petizione 13 marzo 1996 l’escussa __________ -ora domiciliata a __________ - ha chiesto al medesimo Pretore che fosse dichiarata l’inesistenza del debito di fr. 250’000.- oltre accessori e che di conseguenza fosse confermata in via definitiva l’opposizione da lei interposta al PE;
che con la risposta di causa gli avv. __________ e __________ si sono opposti alla petizione, sollevando tra l’altro in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
che, accogliendo l’eccezione sollevata dai convenuti, il Pretore con sentenza 5 febbraio 1997 si è dichiarato incompetente a decidere sulla vertenza in esame, rilevando in sostanza che la causa doveva essere proposta dall’escussa al suo nuovo domicilio (art. 83 cpv. 2 e art. 53 LEF);
che egli ha pertanto respinto la petizione in ordine (dispositivo N. 1), caricando alla parte attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 270.- nonché l’indennità per ripetibili di fr. 1’000.- (dispositivo N. 3) ed ha inoltre assegnato all’attrice un termine di 10 giorni decorrente dalla crescita in giudicato della sentenza per inoltrare una nuova azione di disconoscimento del debito presso l’autorità competente (dispositivo N. 2);
che con atto di appello 11 febbraio 1997 i convenuti hanno chiesto che, in riforma del dispositivo N. 2, il Pretore non avesse ad assegnare alla controparte il termine di 10 giorni per presentare una nuova azione di inesistenza di debito; il tutto, con protesta di spese e di ripetibili;
che, a loro dire, pur essendo pacifico che l’attrice disponesse giusta l’art. 139 CO di un termine di 10 giorni per riproporre la causa di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF al giudice competente, non era formalmente corretto che lo stesso le fosse assegnato dal Pretore dichiaratosi incompetente: spettava semmai al giudice del suo nuovo domicilio riconoscerle il beneficio del termine di 10 giorni e verificare concretamente il suo ossequio;
considerando
in diritto
che gli appellanti non contestano il principio secondo cui, quando il giudice adito con un’azione di inesistenza di debito non entra nel merito per incompetenza, al debitore escusso possa essere riconosciuto ai sensi dell’art. 139 CO un termine suppletorio di 10 giorni per riproporre la sua causa al giudice competente (DTF 109 III 50);
che essi si sono per contro limitati a censurare il fatto che lo stesso sia stato in concreto assegnato dal Pretore, il quale in precedenza si era però dichiarato incompetente;
che è evidente che il Pretore abbia con ciò statuito oltre le sue competenze: in effetti, non essendo competente per l’azione principale, a maggior ragione non poteva assegnare alcun termine alle parti, tanto più che in ogni caso non avrebbe potuto sanzionare in alcun modo l’eventuale mancato ossequio dello stesso;
che la violazione commessa dal giudice di prime cure non può tuttavia giovare in alcun modo agli appellanti ed in particolare non può comportare l’accoglimento del gravame;
che in effetti è pacifico che il dispositivo impugnato concerneva la sola parte attrice; lo stesso non arreca e non ha arrecato agli appellanti -convenuti in prima istanza- alcun pregiudizio particolare (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129), avendo gli stessi ottenuto -come da loro per altro auspicato- la reiezione in ordine della petizione e la rifusione delle spese e delle ripetibili;
che, di conseguenza, in mancanza di un pregiudizio a loro carico e con ciò di un interesse degno di protezione (gravamen), indispensabile premessa per la ricevibilità dell’impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, op. cit., ibidem; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 23 giugno 1995 in re B./U.; 15 marzo 1996 in re Z./L.), l’appello deve senz’altro essere dichiarato inammissibile;
che, abbondanzialmente, a prescindere dal desiderio (sicuramente di per sé legittimo) di disporre di una sentenza giuridicamente ineccepibile sotto tutti i punti di vista, appare nondimeno incomprensibile a questa Camera per quali altri motivi e con quali finalità i convenuti abbiano deciso di inoltrare l’impugnativa qui in esame: è infatti chiaro che l’eventuale accoglimento dell’appello (come del resto la sua eventuale reiezione) non avrebbe in alcun modo potuto modificare lo stato di fatto, essendo del tutto pacifico -sia che il termine di 10 giorni stesso fosse stato formalmente assegnato, sia che non lo fosse- che l’escussa disponeva comunque di un tale periodo di tempo decorrente dalla crescita in giudicato della sentenza pretorile per inoltrare una nuova azione di disconoscimento di debito al giudice competente;
che il gravame deve perciò essere evaso già al preventivo esame dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 febbraio 1997 degli avv__________ e __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster