AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2015.19
Data decisione, Autorità: 09.06.2015, TCA
Titolo: Petizione irricevibile l'azione tendente al riconoscimento di prestazioni l'invalidità LPP non potendo giusta l'art. 73 LPP essere promossa nei confronti di un ente assicurativo anche se questo ha agito in rappresentanza di un istituto di previdenza
Raccomandata
Incarto n. 34.2015.19
rg/sc
Lugano 9 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1. giugno 2015 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che
con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________ della RA 1, conviene in giudizio la CV 1, chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità LPP a partire dal 2. aprile 2014;
quale dipendente del __________, ai fini previdenziali AT 1 è stata assicurata alla __________ (contratto n. __________; cfr. II/1, 2, 4);
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
giusta l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CC; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 3ss);
nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il
di conseguenza, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta alla CV 1 veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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