AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.30
Data decisione, Autorità: 21.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00030
Lugano 21 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.91 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 3 febbraio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’915.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta a fr. 11’700.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 16 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’700.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 10 marzo 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto nell’estate del 1992 ha fornito all’attrice un prodotto diserbante destinato ad essere utilizzato sul prato di una terza persona.
Dopo il suo impiego è stato necessario il rifacimento del prato, il cui costo è stato assunto dall’attrice ed è oggetto della presente causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’impiegato dell’attrice che acquistò il diserbante non avrebbe precisato di volere eliminare unicamente le malerbe da un prato verde -risultato peraltro non ottenibile con un diserbante- di modo che il resistente si sarebbe limitato a fornire quanto richiestogli.
A seguito di questa fornitura non vi sarebbero state lamentele fino al gennaio 1993, lamentele che sarebbero comunque tardive ed infondate, dal momento che sarebbe stato sufficiente leggere le avvertenze figuranti sull’imballaggio del prodotto per capire che esso non era adatto allo scopo perseguito dall’attrice.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore alla luce delle risultanze istruttorie ha ritenuto che non sarebbe stato possibile ricostruire la conversazione avuta dal dipendente dell’attrice __________ con quello del convenuto al momento dell’acquisto del diserbante.
Ciò premesso, pur dovendosi ritenere la volontà dell’attrice all’acquisto di un prodotto diverso da quello ricevuto, l’esame di tutte le norme potenzialmente applicabili alla specie condurrebbe inevitabilmente alla reiezione della di lei pretesa.
D. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 11’700.-- oltre interessi, e di quelle del resistente, che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Se infatti dovesse risultare che l’attrice si è limitata a chiedere genericamente al convenuto un diserbante, senz’altra istruzione o richiesta di spiegazioni, questi non potrebbe essere ritenuto inadempiente per avere fornito il diserbante totale __________ la cui confezione è in atti sub doc. 3, e di conseguenza sarebbe da respingere l’azione risarcitoria dell’attrice in quanto introdotta nei suoi confronti.
Se per contro dovesse essere ammesso che il consenso contrattuale è venuto in essere per uno specifico tipo di diserbante, diverso da quello poi fornito dal convenuto, questi sarebbe di principio inadempiente, così che dovrebbero essere vagliate le altre premesse di un suo eventuale obbligo risarcitorio alla luce delle norme di legge applicabili alla fattispecie.
2.1 La deposizione parrebbe sul punto cruciale del tutto inequivocabile: il teste, che afferma di essere pratico di lavori di giardinaggio e si ritiene persona pignola e precisa, ha sostenuto senza esitazioni di avere “comandato del diserbante selettivo per prato verde”, intendendo con ciò (ma questo a mente sua) un prodotto “per togliere dal prato le erbacce a foglia larga”.
Se così fosse, è pacifico che la richiesta del cliente di un “diserbante selettivo” non poteva in buona fede essere senz’altro intesa dal venditore come la richiesta di un diserbante totale (cfr. la dicitura sull’imballaggio doc. 3), ma doveva piuttosto essere intesa nel senso di un prodotto poco aggressivo o comunque, se il venditore non era in chiaro su quanto richiestogli, doveva almeno indurre alla richiesta di ulteriori informazioni sulla natura del problema che il cliente intendeva risolvere con il prodotto richiesto.
Ne consegue che in tal caso il convenuto dovrebbe essere ritenuto inadempiente per avere fornito all’attrice un prodotto dalle caratteristiche differenti rispetto a quello per il quale era stato raggiunto l’accordo contrattuale.
2.2 La deposizione del __________ deve tuttavia essere valutata con una certa cautela.
In primo luogo è senza dubbio significativo rilevare che benché il teste si sia dichiarato indifferente al riguardo dell’esito della causa, all’atto pratico ciò non è del tutto vero: va in effetti considerato che nel caso della reiezione delle pretese dell’attrice nei confronti del convenuto, essa potrebbe in teoria procedere in via di regresso nei confronti del teste, al quale, tolta l’eventualità della responsabilità del venditore, si potrebbe a quel punto attribuire la paternità dell’atto dannoso.
A parte ciò, la deposizione risulta non collimare con altre risultanze processuali su alcune questioni di dettaglio (momento dell’ordinazione, motivo della scelta del negozio del convenuto), puntualmente rilevate dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 4), così che ci si potrebbe chiedere se ed in quale misura essa possa essere considerata attendibile nel suo complesso.
3.1 Nella misura in cui l’azione deve essere intesa come azione di risarcimento del danno conseguente a difetto della cosa venduta, la stessa è destinata al fallimento già solo in conseguenza della tardività della notifica del difetto.
Infatti, a fronte di un danno verificatosi nel settembre del 1992 (doc. C), l’attrice risulta avere interpellato il convenuto per la prima volta solo nel gennaio del 1993 (doc. 1), dal che ex art. 201 CO la perenzione dei diritti previsti dagli art. 197 e segg. CO.
Ne è del resto perfettamente cosciente l’attrice, che nell’appello (punto 7.4, pag. 9-12) si dilunga nel difendere l’avvenuta tempestiva verifica della merce acquistata, ma non spende una sola parola sul tema della notifica dei difetti, sul quale è perciò ampiamente soccombente.
Non è inoltre di secondaria importanza il fatto che l’azione di risarcimento del danno fondata sugli art. 197 e segg. CO è ammissibile solo nel caso dell’azione redibitoria (art. 208 cpv. 2 e 3 CO; II CCA 11 settembre 1995 in re A. AG/B. SA; Giger, Berner Kommentar, n. 53 e segg. ad art. 208 CO), mentre nella specie l’attrice non risulta avere rescisso il contratto di compravendita del diserbante e neppure avere richiesto la restituzione del prezzo pagato, dal che un ulteriore ostacolo all’accoglimento di un’azione fondata su questi disposti di legge.
3.2 Nella misura in cui la pretesa risarcitoria può invece essere esaminata alla luce degli art. 97 e segg. CO (DTF 108 II 104; Giger, opera citata, n. 24 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 6 ad Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO), la stessa si rivela infondata alla luce delle concrete circostanze del caso per l’interruzione del nesso causale tra l’inadempienza del convenuto e il verificarsi del danno.
Stanti in tal caso l’inadempienza del convenuto -consistente nella fornitura del prodotto sbagliato- e la causalità dell’errore ai fini del danno -il prodotto venduto era pacificamente atto a causare i danni del prato risultanti dalle foto doc. B-, ci si deve in effetti comunque chiedere se la causalità adeguata non abbia perso la propria rilevanza giuridica in conseguenza di un comportamento del danneggiato talmente straordinario, insensato o stravagante da non potere essere previsto (Corte di Cassazione Penale del Tribunale federale 25 aprile 1997 in re C.), di gravità tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata del danno, relegando in secondo piano gli altri fattori, ed in particolare l’inadempienza del convenuto, che hanno contribuito a provocarlo (CCPTF citata; DTF 122 IV 17; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 140 e segg. ad art. 41 CO).
3.3 Ed infatti, nella fattispecie non può essere disattesa la gravissima negligenza del __________ il quale, dichiaratosi competente in materia, aveva tutte le possibilità di verificare facilmente il contenuto delle confezioni acquistate prima di utilizzarle sul prato della signora __________, e che si è limitato, a suo dire, a guardarle dall’alto per dedurvi il quantitativo di prodotto necessario per un prato di quelle dimensioni.
In altri termini, la fiducia che poteva derivargli dal fatto di avere richiesto al venditore un determinato prodotto, non poteva essere tale da esentarlo dal compiere un controllo di elementare fattibilità, e costituito dalla semplice lettura delle chiare indicazioni apposte anche in lingua italiana, tali da permettergli di scoprire l’errore.
Non va in effetti disatteso il fatto che l’art. 201 CO impone al compratore un preciso obbligo di verifica della merce acquistata, mentre l’art. 200 CO, qui applicabile almeno per analogia, esenta espressamente il venditore dalla responsabilità per quei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza.
La violazione in concreto dell’obbligo di verifica è addirittura manifesta e grossolana, e il __________ non può certo discolparsi con la contraddittoria e paradossale tesi secondo cui la propria pignoleria e precisione gli avrebbero consigliato di soprassedere da ogni verifica, visto che era sicuramente stato ordinato un diserbante selettivo.
La conclusione che se ne deve trarre è quella per cui l’insensato comportamento del __________, che ha omesso una verifica che per lui era facilissima oltre che doverosa, ha interrotto il nesso di causalità esistente tra l’errata fornitura di un diserbante totale e il danno subito dall’attrice (medesima soluzione per un errore facilmente verificabile in: Rep. 1985, pag. 323 e 324).
Diverso poteva essere l’esito qualora il prodotto fosse stato acquistato da un profano che avesse esposto il proprio problema al venditore ma per il quale ogni diserbante è uguale all’atro, oppure nell’ipotesi che il prodotto fosse stato consegnato con un imballaggio privo di indicazioni, così da rendere impossibile una verifica.
Non essendosi verificato un simile caso, ne deve seguire la reiezione della pretesa risarcitoria, e pertanto anche quella del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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