AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.27
Data decisione, Autorità: 05.05.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00027
Lugano 5 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.153 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 11 dicembre 1995 da
rappr. da: avv. __________
contro
rappr. da: avv. dott. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 3’127’416.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 dicembre 1996 ha respinto gravando l’attrice della tassa di giustizia di fr. 10’000.-- e di un’indennità per ripetibili di fr. 11’500.--;
Appellante l’attrice, che con gravame dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1’500.-- e le ripetibili a fr. 2’500.--;
Mentre il convenuto con osservazioni del 3 marzo 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attrice con il PE __________del 14 dicembre 1993 dell’UE di Mendrisio a convalida di un sequestro decretato su averi bancari dell’attrice.
Il Pretore il 6 giugno 1994 ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dal qui convenuto.
La Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale il 24 aprile 1995 ha accolto l’appello del convenuto e ha perciò riformato il giudizio pretorile nel senso di concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Il 15 maggio 1995 l’attrice ha promosso una prima azione di disconoscimento del debito.
Nel contempo essa ha impugnato la decisione della CEF con ricorso di diritto pubblico avanti al tribunale federale, che il 29 settembre 1995 ha cassato la sentenza della CEF.
Dal che una nuova sentenza della CEF in data 15/21 novembre 1995, e la presente azione di disconoscimento, inoltrata dall’attrice il 12 dicembre 1995.
Il convenuto si è opposto all’azione con la risposta del 13 maggio 1996, in cui ha preliminarmente eccepito la tardività dell’azione.
Le parti hanno ribadito le proprie posizioni nella replica e nella duplica, nonché in occasione dell’udienza preliminare del 19 settembre 1996.
B. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione siccome tardiva, osservando che il termine per proporre l’azione ha iniziato a decorrere con la notifica della sentenza 24 aprile 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale, e questo anche se l’attrice ha impugnato la decisione della CEF con un ricorso di diritto pubblico.
Stante la soccombenza dell’attrice, il Pretore l’ha gravata di una tassa di giustizia di fr. 10’000.--, commisurata in base ai valori minimi della LTG, e di fr. 11’500.-- per ripetibili, ritenuta la media tra l’onorario ad valorem e quello basato sul dispendio di tempo, valutato in circa 30 ore.
C. L’attrice con l’appello chiede la riforma del dispositivo su spese e ripetibili nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 1’500.-- e le ripetibili a fr. 2’500.--.
La presente procedura sarebbe stata inoltrata unicamente a titolo cautelativo, e sarebbe in ultima analisi dovuta al ritardo del Pretore nel risolvere la questione, sollevata dall’attrice nella prima procedura di disconoscimento, a sapere quale sarebbe stato il destino di tale procedura nel caso, verificatosi, di accoglimento del ricorso di diritto pubblico.
La tassa di giustizia di fr. 10’000.-- sarebbe comunque eccessiva a fronte del lavoro svolto dal Pretore. Si tratterebbe inoltre di un caso particolare, al quale non potrebbe essere applicato alla lettera l’art. 17 LTG, mentre considerazioni di equità giustificherebbero di fissare la tassa in fr. 1’500.-- applicando per analogia l’art. 21 LTG.
Anche l’indennità per ripetibili sarebbe eccessiva alla luce del fatto che il convenuto ha introdotto allegati identici a quelli del primo incarto, per il che gli sarebbero occorse al massimo 7 ore e si giustificherebbe un’indennità di soli fr. 2’500.--.
D. Nelle osservazioni 3 marzo 1997 con istanza di sospensione della procedura il convenuto ha ritenuto adeguata sia l’indennità per ripetibili che la tassa di giustizia, e ha di conseguenza postulato la reiezione del gravame.
E. Alle osservazioni del convenuto ha fatto seguito il 7 marzo 1997 un’istanza di intersecazione da parte dell’attrice, che chiede l’intersecazione di 9 passaggi delle osservazioni del convenuto e l’accollo al di lui patrocinatore di una multa di fr. 100.--.
F. Il 21 marzo 1997 il convenuto si è espresso sull’istanza avversaria, postulando a sua volta l’intersecazione di 3 passaggi della stessa.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha stabilito una tassa di giustizia di fr. 10’000.--, dal che si deduce che egli nel contesto di questa norma ha utilizzato in favore della parte tutto il margine di manovra consentitogli dal suo vasto potere di apprezzamento.
La risposta deve essere negativa.
Avendo la procedura di prima sede preso fine con una sentenza, non vi è evidentemente spazio per l’applicazione dell’art. 21 LTG (cfr. invece: II CCA 1° giugno 1993 in re L./L. e V., in cui stante lo stralcio per transazione ci si può determinare sotto i minimi dell’art. 17 LTG), così come auspicato a torto dall’attrice.
E’ ben vero che la sentenza si è limitata a constatare la mancanza di un presupposto processuale, ma in assenza di una norma esplicita che imponga al giudice in simili casi di derogare all’art. 17 LTG si deve necessariamente ritenere che l’ampio spettro previsto dalla norma per la determinazione della TG sia stato previsto anche (e proprio) in considerazione di casi del genere.
Ne consegue che anche in questo caso torna applicabile la giurisprudenza di questa Camera, secondo la quale vi è spazio per una modifica dell’apprezzamento del Pretore da parte dell’autorità di seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso (II CCA, 17 luglio 1996 in re C. SA/M.; cfr. anche: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 15).
Basti rilevare che l’attrice ha omesso di impugnare la decisione pretorile del 12 dicembre 1996 nella misura in cui essa sancisce la tardività della presente azione di disconoscimento, dal che l’implicita considerazione secondo cui essa ritiene valida la prima azione da lei proposta e accetta la caducità della seconda.
Con questa premessa, non si vede come l’attrice possa in buona fede addebitare al Pretore rimproveri di sorta.
La soggettiva sensazione dell’appellante secondo cui l’importo di fr. 11’500.-- sarebbe eccessivo è evidentemente irrilevante, mentre del fatto che la causa si è chiusa senza effettuazione di istruttoria e delle analogie con la causa OA.95.60 il Pretore ha sicuramente tenuto conto con tale quantificazione (consid. 6, pag. 3, indicazione tra parentesi).
Si deve poi ritenere che l’onorario ad valorem applicando il minimo della TOA sarebbe di circa fr. 94’000.--, e si può senza dubbio considerare che in concreto è stato compiuto almeno 1/3 delle prestazioni necessarie ad un completo processo di prima sede.
Alla quantificazione del tempo necessario per l’effettuazione di tali prestazioni in 30 ore da parte del Pretore che, lo si ripete, ha tenuto conto dell’analogia delle due cause, l’attrice si limita a contrapporre in maniera apodittica la propria opinione, svestita di qualsiasi riscontro oggettivo, secondo cui sarebbero state sufficienti 7 ore.
Anche volendo ammettere, al semplice livello di ipotesi, che la verità stesse da qualche parte nel mezzo, e che 20 ore dovessero essere ritenute sufficienti, si otterrebbe una diminuzione di 1/3 dell’onorario ad horam, ed uno scarto ancora minore nel computo dell’onorario globale, dopo mediazione con quello ad valorem, il che per la giurisprudenza di questa Camera non costituisce ancora abuso dell’ampio margine di apprezzamento accordato al Pretore (II CCA 17 luglio 1996 citata).
Rimarrebbe comunque ancora l’incognita relativa alla retribuzione oraria, tema sul quale l’attrice è del tutto silente, e sul quale deve essere accordato al Pretore un ulteriore margine di apprezzamento (II CCA 17 luglio 1996 citata, in cui è stato ritenuto consono alle particolarità del caso un onorario di fr. 220.-- all’ora).
In definitiva, non risulta alcun elemento oggettivo, a prescindere dall’opinione dell’attrice, che permetta di ritenere arbitraria la determinazione delle ripetibili in fr. 11’500.--, somma che questa Camera, dopo valutazione delle particolarità del caso, ritiene di poter considerare non lesiva dei dettami della TOA e del CPC.
Le parti e i loro patrocinatori sono invitati, semmai, a dirimere in altre sedi, del resto già da loro frequentate, il contenzioso che li oppone.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attrice, ritenuto tuttavia che nella commisurazione delle ripetibili non si può prescindere dall’osservare che le osservazioni 3 marzo 1997 del convenuto sono solo in minima parte pertinenti con i temi della domanda di giudizio contenuta nell’appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 250.-- per ripetibili d’appello.
III. Le istanze di intersecazione delle parti sono evase ai sensi del considerando 5.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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