AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.26
Data decisione, Autorità: 27.06.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00026
Lugano 27 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.178 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 dicembre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 137'170.10 oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 1996 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 28 gennaio 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 53'353.05;
Mentre l'attrice con osservazioni del 24 febbraio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella seconda metà del 1989 l'attrice a più riprese ha fornito alla convenuta determinati quantitativi di lamiere zincate.
Le 5 fatture emesse a tal titolo dall'attrice sono rimaste impagate per fr. 137'170.10, importo oggetto della presente causa.
B. La convenuta si è opposta alla petizione eccependo la cattiva qualità della merce fornita. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, gli incontri tra le parti non avrebbero risolto le divergenze in proposito.
La merce di cui alle fatture doc. D e F sarebbe quasi del tutto inutilizzabile, per cui la convenuta non sarebbe debitrice degli importi di fr. 31'212.20 (per la fattura doc. D) e di fr. 22'384.65 (per la fattura doc. F) e potrebbe altresì farsi risarcire i danni costituiti da spese di deposito per fr. 8'000.--.
Il resto della merce sarebbe gravato da un minor valore di almeno fr. 50'000.--, ed inoltre essa avrebbe causato costi supplementari di lavorazione di complessivi fr. 33'000.--, così che nulla sarebbe dovuto alla procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, non ha ammesso l'esistenza di una pattuizione secondo cui sarebbe stata esclusa la fornitura di merce proveniente dall'Italia.
Ciò premesso, egli ha respinto ogni pretesa relativa alla fornitura di cui alla fattura n. __________del 31 agosto 1989 (doc. D) per il motivo che i pretesi difetti sarebbero stati lamentati solo il 27 ottobre 1989, e perciò tardivamente.
Quo alle lamentele sulla fornitura oggetto della fattura n. 2893-4 del 28 novembre 1989 (doc. F), il Pretore ha rilevato che la merce ritenuta inservibile è stata eliminata dalla convenuta, che non ha perciò potuto provare l'asserita difettosità, mentre Il preteso minor valore della parte restante è anch'esso rimasto allo stadio di semplice parlato, non essendo stato dimostrato che ai reclami di due clienti della ditta convenuta avrebbe fatto seguito un qualsivoglia pregiudizio economico per lei. Allo stesso modo, nessuna prova sarebbe stata fornita circa i maggiori oneri di lavorazione sopportati dalla convenuta, così che anche questa richiesta compensatoria dovrebbe essere disattesa.
Dal che l'accoglimento della petizione.
D. Con l'appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 53'353.05.
Il Pretore avrebbe ritenuto a torto la tardività della notifica dei difetti relativi alla fornitura di agosto. Trattandosi di rotoli di lamiera arrotolata e di grande peso, la verifica potrebbe essere effettuata solo al momento in cui essa viene srotolata per la lavorazione, il che può avvenire anche a distanza di un paio di mesi dalla fornitura. Inoltre il perito avrebbe dichiarato che buona parte dei difetti era riscontrabile solo al momento della lavorazione, dal che l'ovvia impossibilità di notificarli prima di quel momento.
Errata sarebbe inoltre anche la decisione di respingere ogni pretesa della convenuta al riguardo della successiva partita non più disponibile.
In tal caso il Pretore avrebbe infatti dovuto far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, che permette di stabilire secondo il prudente criterio del giudice quel danno che non possa essere dimostrato o quantificato, e comunque la difettosità della merce potrebbe ritenersi provata per mezzo di testimoni.
Ne conseguirebbe un credito globale della convenuta di fr. 83'817.05 da compensare con la pretesa dell'attrice per giungere al saldo di cui alla richiesta di giudizio.
E. Delle osservazioni 24 febbraio 1997 dell'attrice, che postula la reiezione dell'appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
1.1 L'art. 201 CO (cpv. 1 e 2) stabilisce che il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta non appena l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile deve dargliene subito notizia. In difetto di ciò la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.
In presenza della fornitura di un grande quantitativo di articoli, o comunque di merce di cui non si può per sua natura pretendere l'integrale controllo, la verifica può limitarsi al controllo casuale di un certo quantitativo di esemplari (cosiddette "Stichproben": cfr.
II CCA 28 maggio 1996 in re S. srl/R. SA, 23 giugno 1995 in re C./F. SA; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 201 CO) ma nondimeno essa è da effettuare iimmediatamente, così come immediata deve essere la notifica di quanto scoperto, il che nella specie non è però avvenuto.
1.2 Le particolarità del caso di specie, contrariamente all'opinione della convenuta, non consentono di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dal Pretore.
In primo luogo è inveritiera l'affermazione contenuta nell'appello (pag. 5) secondo cui il perito avrebbe sostenuto che i difetti relativi alla sfogliatura, all'eccesso di zinco, alle gocce di zinco e alla ruggine bianca sarebbero stati riscontrabili solo al momento della lavorazione: a pagina 17 della perizia, alla quale rinvia l'appellante, non vi è alcuna affermazione in tal senso, mentre già a pagina 3 il perito dichiara l'esatto contrario, ovvero che i difetti erano identificabili già ad un primo esame visivo, senza neppure bisogno di srotolare le lamiere dal momento che essi erano presenti già sulla spira esterna.
Ma anche se, per denegata ipotesi, fosse stato necessario procedere alla lavorazione per scoprire i difetti (circostanza evidentemente nota alla convenuta) si sarebbe potuto conseguentemente esigere dalla compratrice che essa estendesse la propria verifica a delle prove di lavorazione su alcuni campioni di materiale, così che la notifica eseguita a due mesi di distanza sarebbe comunque stata tardiva.
2.1 La convenuta invoca dapprima l'art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo che con l'applicazione di tale norma in suo favore si potrebbe ovviare al fatto che tale fornitura non ha potuto essere sottoposta ad esame peritale.
La tesi è a prima vista priva di fondamento, in quanto fraintende la natura e le finalità dell'art. 42 cpv. 2 CO.
Tale norma, di carattere eccezionale e pertanto da applicare con riserbo (II CCA 11 luglio 1996 in re F. SA/D. SA), non ha assolutamente lo scopo di sanare le negligenze del leso nella conduzione del processo o, come nella specie, nella fase preprocessuale.
Essa è piuttosto riservata a quei casi veramente particolari, in cui nonostante il richiedente abbia assolto con la necessaria diligenza il proprio obbligo di adduzione del substrato processuale (in tal senso la DTF 122 III 219 e segg. citata dalla convenuta), non è possibile fornire una prova certa dell'esistenza o dell'ammontare del danno, oppure l'assunzione di una simile prova comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (II CCA 7 luglio 1993 in re B.F. SA/G.; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO).
Nella recente giurisprudenza di questa Camera ciò è stato ammesso in favore di quella parte che per oltre tre anni aveva subito, senza avvedersene, frequenti furti di piccola entità sull'incasso giornaliero di un esercizio pubblico, non potendosi pretendere da lei la richiesta di una complessa perizia contabile (II CCA 26 maggio 1997 in re C. e M./M. e llcc.), oppure di quella parte che ha svolto complesse prestazioni di architetto e non ha potuto metterle a frutto perché un dipendente gli ha sottratto i piani per cederli a terzi (II CCA 15 aprile 1997 in re B./S.).
L'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO è per contro costantemente stata rifiutata a quella parte negligente, alla quale poteva cioè essere imputata l'assenza di elementi sufficienti per determinarsi sul danno (II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L. in cui si chiedeva il risarcimento del mancato guadagno durante un certo periodo senza fornire i dati sui guadagni precedenti; idem in Rep. 1974, pag. 330 e segg.; II CCA 11 luglio 1995 citata, sempre in tema di mancato guadagno, in cui l'attrice invece di dimostrare l'esatto prezzo di acquisizione e di rivendita di determinate merci ha chiesto l'attribuzione di un margine forfetario medio).
Nel caso in esame la negligenza della parte attrice è addirittura clamorosa, visto che in presenza questa volta di tempestive contestazioni della merce la più elementare prudenza consigliava non già l'erezione di una prova a futura memoria (appello, pag. 9), non ricorrendone le premesse, ma almeno la conservazione di alcuni campioni di quella fornitura ai fini probatori.
2.2 Resiste ad ogni critica anche la decisione di non accordare indennizzo per la parte della seconda fornitura contestata che la convenuta afferma di aver comunque potuto utilizzare.
Il Pretore sul tema ha chiaramente evidenziato le carenze probatorie ascrivibili alla convenuta: mancata produzione dei conteggi allestiti dagli operai sulle ore di lavoro perse a causa dei difetti della merce, e mancata dimostrazione del salario orario degli operai (quantificato -ma non dimostrato- in fr. 70.-- all'ora in risposta, pag. 8, e con le conclusioni, pag. 7 e in fr. 25.-all'ora con l'appello, pag. 10).
A tali carenze la convenuta tenta di supplire riportando ampi stralci della deposizione del capo officina _________ (appello, pag. 9) e quantificando in 300 ore il tempo perso in base alla deposizione del magazziniere __________.
Tali prove sono tuttavia del tutto insufficienti, quella del _________ per la sua assoluta genericità, e quella del _________ per il fatto che costituisce la semplice ripetizione di quanto sentito da altri, così come rilevato dal Pretore senza che la circostanza sia stata contestata dall'appellante.
Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 28 gennaio 1997 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'500.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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