AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.19
Data decisione, Autorità: 06.08.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00019
Lugano 6 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.94.01032 (già 735) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 13 giugno 1989 da
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 70’000.- nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7’406.- oltre interessi;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna di controparte a rifondergli la somma di fr. 23’511.43 oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 18 dicembre 1996, con cui ha parzialmente accolto la petizione accertando l’inesistenza del debito limitatamente a fr. 15’801.- ed ha per contro respinto le ulteriori pretese creditorie di cui alla petizione ed alla domanda riconvenzionale;
appellante la parte attrice con atto di appello 20 gennaio 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente accolta con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte convenuta con osservazioni 6 marzo 1997 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con contratto 22 febbraio 1985 la __________ ha incaricato l’arch. __________ delle prestazioni d’architetto relative alla realizzazione di un centro alberghiero-terapeutico sui mappali n. __________, __________e __________RFD di Lugano - __________ (doc. B).
La procedura di approvazione del progetto fu alquanto laboriosa, tanto è vero che una prima domanda di costruzione, inoltrata il 22 aprile 1985 (doc. 8) ed accolta da Municipio e Cantone nel gennaio-febbraio 1987 (doc. 16 e 17), il 26 febbraio 1988 fu annullata dal Tribunale cantonale amministrativo (doc. 21); la domanda di costruzione (variante 1988) poté pertanto essere approvata solo il 26 maggio 1989.
B. Oggetto della presente vertenza sono gli onorari vantati dall’architetto per le sue prestazioni e che quest’ultimo ha fatturato in complessivi fr. 174’997.43, di cui fr. 81’486.- già soluti mediante acconti (doc. C).
Mentre con la petizione 13 giugno 1989 la ____________________ritenendo in sostanza che le prestazioni effettuate dalla controparte potessero tutt’al più giustificare complessivamente un onorario di fr. 74’080.-, ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza di un debito a suo carico di fr. 70’000.- -somma per la quale il convenuto il 23 maggio 1989 (doc. T), sulla base di un riconoscimento di debito (doc. I), aveva ottenuto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, Circ. 1 (doc. Q)- nonché la condanna di controparte a restituirle gli acconti versati in eccedenza (fr. 7’406.-); con la risposta e domanda riconvenzionale 3 gennaio 1990, il convenuto, oltre a postulare la reiezione della petizione, ha a sua volta chiesto il versamento del saldo per le sue prestazioni professionali, ovvero di ulteriori fr. 23’511.43 (che risultavano dall’importo fatturato di fr. 174’997.43, dedotti gli acconti già percepiti di fr. 81’486.- ed il credito di fr. 70’000.- di cui all’azione di disconoscimento).
C. Con sentenza 18 dicembre 1996 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha accertato l’inesistenza del debito limitatamente a fr. 15’801.- ed ha per contro respinto le ulteriori pretese creditorie di cui alla petizione ed alla domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che a carico del convenuto potesse essere ravvisata un‘inadempienza colpevole nell’espletamento dell’incarico, segnatamente per quanto riguardava la mancata approvazione della prima domanda di costruzione ed i ritardi che si erano progressivamente accumulati; sulla base del referto peritale, egli ha quindi accertato che l’onorario a favore del convenuto andava fissato complessivamente in fr. 135’685.- e di conseguenza ha concluso che l’importo ancora dovuto a quest’ultimo, dedotti gli acconti già percepiti, ammontava a soli fr. 54’199.-: di qui l’accoglimento dell’azione di inesistenza del debito limitatamente a fr. 15’801.-, pari alla differenza tra il credito così accertato e quello di cui al riconoscimento di debito.
D. Con appello 20 gennaio 1997 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente accolta con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante espone innanzitutto diffusamente i motivi giustificanti -a suo dire- il riconoscimento di un’inadempienza colpevole e pregiudizievole a carico del convenuto; per quanto riguarda l’accertamento delle prestazioni effettivamente svolte da quest’ultimo, ribadisce la correttezza dell’importo di fr. 74’080.- che essa aveva indicato in petizione: in effetti, sempre a suo dire, il convenuto non avrebbe presentato la stima dei costi di costruzione e delle scadenze, non avrebbe allestito né gli studi di dettaglio, né il preventivo di costruzione, né tanto meno i piani esecutivi provvisori, l’esecuzione di questi ultimi essendo oltretutto impossibile in mancanza del necessario predimensionamento da parte dell’ingegnere; in ogni caso andava tenuto conto del fatto che l’attrice a suo tempo aveva anticipato alla ditta __________ una somma di fr. 20’000.- che questa vantava nei confronti del convenuto, e non da ultimo del danno che all’attrice stessa era derivato per il fatto che, a seguito degli ingenti ritardi, un finanziatore aveva infine deciso di ritirarsi dal progetto.
E. Delle osservazioni 6 marzo 1997 della parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In realtà, però, oggetto della causa che qui ci occupa è unicamente quest’ultima questione, ovvero quella a sapere se l’architetto abbia effettivamente prestato quanto ha fatturato.
1.1 Sempre in petizione, infatti, l’attrice, pur osservando da una parte che le gravi manchevolezze a carico del convenuto -con i ritardi che ne erano conseguiti- le avevano comportato un grave danno finanziario, configurabile negli interessi passivi subiti, nell’aumento dei costi di costruzione e nel mancato guadagno, e pur asserendo dall’altra che questo danno dovuto ad inadempienza dell’architetto doveva andare a carico di quest’ultimo sia in base agli accordi contrattuali sia in base alle norme di cui agli art. 97 e ss. CO, ha espressamente concluso che essa si riservava comunque di farlo valere successivamente, e meglio allorquando lo stesso sarebbe stato definitivamente cifrabile (p. 7); nella sede pretorile -così sempre l’attrice in petizione- essa si limitava pertanto a chiedere il disconoscimento del debito ed il risarcimento di quanto pagato alla controparte oltre alle prestazioni da lui effettivamente svolte (p. 7); detto altrimenti, si trattava in sostanza di stabilire qual era l’importo effettivamente dovuto al convenuto per le prestazioni valide effettuate, dedotti gli acconti versati (p. 7).
1.2 Se ciò non bastasse, in replica l’attrice è stata ancor più esplicita: dopo aver meglio esposto le posizioni di danno che le era derivato a seguito delle manchevolezze rimproverate alla controparte, essa ha infatti precisato a chiare lettere che, “non essendo per ora richiesto un risarcimento al convenuto”, la prova formale del danno poteva essere omessa (p. 11); quindi ha ribadito che il mancato pagamento del saldo di fr. 70’000.- era dovuto unicamente al fatto che il convenuto non aveva realizzato parte delle prestazioni di cui chiedeva di essere onorato (p. 18 e 19).
Abbondanzialmente, ancora con riferimento alle eventuali manchevolezze rimproverate al convenuto, si osserva che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il mandatario può pretendere la propria remunerazione, solo nella misura in cui i suoi servigi siano utilizzabili per il mandante: nel caso contrario dovrà accettare di vedersi ridurre il proprio onorario (Rep. 1970, p. 212; Fellmann, Commentario bernese, n. 498 e 502 ad art. 394 CO) rispettivamente, se il suo agire si rivela -stante la sua responsabilità- inutilizzabile per il mandante, non potrà pretendere alcuna retribuzione (IICCA 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C., 16 gennaio 1997 in re M./F.).
Nel caso di specie l’attrice tuttavia non ha assolutamente affermato nel corso di causa che le prestazioni del convenuto, fossero state anche manchevoli, avrebbero giustificato una riduzione del suo onorario o addirittura il suo mancato riconoscimento, siccome le stesse sarebbero state inutilizzabili. In ogni caso, è chiaro che una tale riduzione non poteva assolutamente entrare in linea di conto, in quanto il progetto -nella forma della variante- è stato infine approvato ed era perciò perfettamente utilizzabile: giova al proposito ricordare che per l’allestimento della variante il convenuto non ha esposto alcun onorario e che, anzi, si è limitato a chiedere la remunerazione di quanto svolto con riferimento al primo progetto (risposta p. 21 e 22, duplica p. 10).
L’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L.; 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R.).
Nel caso di specie, a prescindere da alcune critiche mosse dall’appellante nei confronti di singoli accertamenti del perito giudiziario -che verranno esaminate, in quanto rilevanti, nei prossimi considerandi- si prende atto che il referto peritale in quanto tale non è stato sostanzialmente contestato dall’appellante. Non essendovi motivi particolari che possano farlo apparire erroneo, questa Camera ritiene senz’altro di poter far capo alle sue risultanze.
3.1 L’appellante sostiene innanzitutto che il convenuto non avrebbe presentato la stima dei costi di costruzione e delle scadenze, ciò che giustificherebbe una riduzione del suo onorario per la fase del progetto di massima.
La censura è del tutto infondata, tanto è vero che il perito ha confermato che la stima sommaria dei costi, prevista dall’art. 4.1.4. SIA 102, è stata effettivamente eseguita (perizia p. 9) e corrisponde ai doc. 33 (perizia p. 4, complemento perizia p. 9) e doc. 35 (perizia p. 11); è ben vero che agli atti non risulta esservi un piano generale delle scadenze: secondo il perito, è tuttavia prassi che in quella fase un tale piano difficilmente possa essere realizzato, non conoscendosi ancora i tempi tecnici per ottenere l’approvazione del progetto (perizia p. 11).
3.2 L’appellante contesta inoltre l’allestimento da parte dell’architetto degli studi di dettaglio nonché l’esistenza del preventivo di costruzione, per cui chiede che la percentuale d’onorario relativa alla fase del progetto definitivo sia ridotta dal 26% previsto nella fattura di cui al doc. C al 14%: essa non sia avvede tuttavia che per questa fase della progettazione il primo giudice ha riconosciuto una percentuale di remunerazione ridotta nella misura del 16.5% (perizia p. 13), che a giudizio di questa Camera può senz’altro essere confermata.
Il perito, una volta esaminati i documenti agli atti è innanzitutto giunto alla conclusione che il convenuto aveva eseguito circa il 50% della prestazione relativa agli studi di dettaglio di cui all’art. 4.2.4 SIA 102 (per i particolari della posizione, cfr. perizia p. 13, complemento perizia p. 5), il che imponeva di riconoscergli a quel titolo una percentuale del 2.5%, invece del 5% (perizia p. 13): di questa riduzione il Pretore ha comunque già tenuto conto nel querelato giudizio.
Quanto al preventivo vero e proprio, il primo giudice, riferendosi alla perizia giudiziaria (perizia p. 13 e 14, complemento perizia p. 9), ne ha già escluso la remunerazione, rilevando come tale prestazione, prevista dall’art. 4.2.5 SIA 102, non fosse stata concretamente eseguita: la censura dell’appellante in tal senso è pertanto priva d’oggetto.
3.3 A giudizio dell’appellante nulla dovrebbe infine essere riconosciuto alla controparte per la fase di preparazione dell’esecuzione, non essendovi agli atti alcun piano esecutivo provvisorio; in mancanza del predimensionamento da parte dell’ingegnere, l’allestimento di questi ultimi era, a suo parere, oltretutto impossibile.
Il Pretore, facendo ancora una volta proprio il parere del perito (perizia p. 4, 12 e 14, doc. 48), ha per contro ammesso l’esistenza dei piani esecutivi provvisori, riconoscendo quindi la pretesa parziale -70% dell’intero ammontare (12%)- che il convenuto aveva esposto a questo titolo (perizia p. 14, complemento perizia p. 6). Il perito ha d’altro canto ritenuto, a ragione, che l’ingegnere, prima della sua rinuncia al mandato, avesse già effettuato, almeno in parte, il predimensionamento e l’impostazione statica dell’edificio, interventi necessari per consentire l’allestimento dei piani provvisori (perizia p. 4, 6 e 7, complemento perizia p. 2, 4 e 6): tale circostanza è stata per altro confermata dall’ingegnere incaricato (teste __________ p. 1).
4.1 La circostanza che l’attrice a suo tempo possa aver anticipato alla ditta __________ una somma di fr. 20’000.- che questa vantava nei confronti del convenuto, somma che essa intende ora porre in compensazione, è del tutto irrilevante: a parte il fatto che la censura è irricevibile, siccome la stessa non è stata formulata nell’ambito dell’azione principale, bensì unicamente con riferimento alla domanda riconvenzionale (cfr. risposta riconvenzionale p. 20, replica riconvenzionale p. 5 e 6, duplica riconvenzionale p. 3 e 4) -il giudizio sulla quale, non impugnato, è ormai cresciuto in giudicato-, e che il credito eventualmente dovuto dal convenuto alla __________ ammontava semmai a fr. 5’000.- (cfr. doc. 36 e 45; teste __________ p. 6), in ogni caso non risulta che il pagamento della nota della __________ da parte dell’attrice sia avvenuto con l’accordo del convenuto debitore, per cui non si può assolutamente ritenere che essa sia surrogata nella posizione del creditore (art. 110 cifra 2 CO; IICCA 13 giugno 1995 in re S./G.) e che possa ora quindi compensare quell’importo.
4.2 Il fatto infine che all’attrice sia derivato un danno in quanto, per gli ingenti ritardi riscontrati, l’ing. __________ avrebbe infine deciso di ritirarsi dal progetto, è, ancora una volta, irricevibile.
Già è stato detto nei considerandi precedenti che l’attrice ha voluto escludere dalla presente causa qualsiasi pretesa di risarcimento verso il convenuto per le eventuali manchevolezze da lui commesse e per i ritardi nell’approvazione del progetto; la richiesta qui in esame sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito, la parte non avendo minimamente provato in che ordine di grandezza si muovesse quel danno.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 1997 __________ nella misura in cui è ricevibile è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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