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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.18
Data decisione, Autorità: 30.01.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00018
Lugano 30 gennaio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. DI.96.00269 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 20 settembre 1996 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
ed ora sull’appello 20 gennaio 1997 della parte convenuta nei confronti del decreto 9 gennaio 1997 del Pretore con il quale la parte convenuta è stata condannata a versare a __________ la somma complessiva di Fr. 2’900.- per il periodo di stipendio dal 1. luglio al 28 agosto 1996, quale parte impignorabile.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice pretende l’importo di Fr. 23.804.20 (ridotto a Fr. 20’000.- per poter beneficiare della procedura per mercedi e salari) nei confronti della ditta convenuta a titolo di stipendi pretesi dovuti stante l’inefficacia della disdetta immediata del contratto di lavoro;
che, in occasione dell’udienza di discussione sull’istanza, la parte convenuta ha chiesto che la stessa venisse respinta opponendo sue pretese per risarcimento danni per le quali ha formulato eccezione di compensazione rispettivamente domanda riconvenzionale;
che, sempre in quell’occasione, il Pretore ha ordinato la disgiunzione dell’ istruttoria sull’azione derivante dal contratto di lavoro da quella sulla domanda riconvenzionale ed ha dato avvio alla fase probatoria del processo citando alcuni dei testi notificati dall’istante;
che, dando seguito ad una domanda processuale della parte istante, alla quale controparte si è opposta, il Pretore, in calce al verbale di udienza di audizione testi del 9 gennaio 1997 ha decretato, sulla base dell’art. 323b CO, la condanna della ditta convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 2’900.- e meglio come specificato in ingresso della presente decisione,
che la parte convenuta ha interposto appello nei confronti di questa pronuncia;
che è pacifico che il Pretore ha voluto applicare la disposizione dell’art. 417d CPC per la quale, una volta ordinata la disgiunzione del giudizio su un’eventuale riconvenzione nel caso di istruttoria troppo lunga rispetto a quella richiesta dalla domanda principale, l’attore (il lavoratore) può, prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciuta nei limiti dell’art. 323b cpv. 2 CO che impedisce la possibilità di compensazione del salario per quella parte impignorabile di questo;
che è altrettanto pacifico che questa norma procedurale non istituisce la possibilità di ottenere la condanna ad un pagamento prima ancora di concludere l’istruttoria, rispettivamente procedere alla discussione finale dell’azione principale per mercedi e salari quasi fosse una decisione di natura cautelare;
che infatti il significato di questa disposizione è unicamente quello di poter esigere, ossia di poter incassare, da parte del lavoratore, una volta ottenuta una decisione finale sulla pretesa per stipendio, pur ancora pendente la domanda proposta nei suoi confronti in via riconvenzionale ed oggetto di altra procedura per la disgiunzione, quella sola parte del credito riconosciutogli per salario esclusa per legge da qualsiasi possibilità di compensazione;
che quindi prima di poter decidere al proposito il giudice, come in ogni altro procedimento, deve compiutamente istruire e concludere l’azione principale per mercedi e salari;
che, nel caso concreto, ciò non è avvenuto tanto è vero che nemmeno tutti i testi offerti dalla parte istante sono stati sentiti e che una nuova udienza di audizione testimoniale è già prevista per il prossimo mese di febbraio;
che avendo emanato un giudizio incidentale invece che una sentenza di merito dopo esecuzione regolare della procedura il primo giudice ha violato norme di procedura che comportano un pregiudizio insanabile, in particolare la violazione del diritto di essere sentito ancorato nell’art. 4 Cost., con la conseguenza della nullità della sentenza (art. 142 cpv. 1 litt. b CPC) od almeno della sua annullabilità (art. 143 CPC);
che è possibile, in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, accogliere l'appello - e non solo respingerlo come prescrive la norma - quando la decisione appellata é nulla poiché la nullità é rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti che poi causano spese e obbligo di attribuire indennità (cfr. II CCA 19 settembre 1994 F. SA c. I.; II CCA 26 settembre 1994 B. c. S. );
che pronunciata la nullità del decreto impugnato la causa va ritornata al Pretore affinché proceda nell’istruttoria;
che non si prelevano tasse o spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che l’appello, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta, del giudice di prima istanza;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 20 gennaio 1997 è accolto e di conseguenza il decreto 9 gennaio 1997 del Pretore di Mendrisio-Nord è annullato.
Non si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canton Ticino verserà all’appellante Fr. 200.- per ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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